11.3705 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il consiglio federale è incaricato di elaborare una base legale volta a vietare il commercio dell'acqua in Svizzera. Al contempo, esaminerà la possibilità di avviare una convenzione che vieti detto commercio a livello internazionale.
Begründung
Recentemente, a Ginevra, il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Nestlé Peter Brabeck ha affermato che l'istituzione di una borsa dell'acqua potrebbe essere la soluzione contro la scarsità a livello mondiale dell'oro blu. Un simile progetto sarebbe tra l'altro già in fase di elaborazione a livello locale con il governo della provincia canadese dell'Alberta, dove la concorrenza in materia di approvvigionamento idrico scatena agricoltori e compagnie petrolifere. Con la sua entrata in borsa, l'acqua sarebbe soggetta alle fluttuazioni del mercato internazionale alla stregua delle altre materie prime, come il cotone o il grano.
Eppure, l'acqua non è una materia prima come le altre. In quanto fonte di vita, è essenziale e insostituibile, e il suo accesso è un diritto umano fondamentale. Per questi motivi, l'acqua deve essere considerata un bene comune dell'umanità e più precisamente un bene pubblico mondiale non commerciabile. Quando l'acqua è trattata come una merce, in particolare quando viene privatizzata, le conseguenze per le popolazioni - soprattutto quelle più povere - sono drammatiche quando il relativo prezzo, soggetto alle leggi del mercato, continua ad aumentare.
Oggi, quasi un miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile né alle installazioni sanitarie di cui ha bisogno per vivere degnamente e in buona salute. La distribuzione di questo bene prezioso per i vari impieghi - consumo, agricoltura e industria - deve quindi assolutamente dipendere dalla regolazione pubblica e non dalle regole del mercato.
La Svizzera, che riconosce l'accesso all'acqua come un diritto umano fondamentale, colloca la realizzazione di questo diritto tra le linee principali della propria cooperazione allo sviluppo e la cui gestione completa dell'acqua è in mani pubbliche (a livello comunale o cantonale) deve assumersi le proprie responsabilità e opporsi fermamente alla prospettiva dell'istituzione di un borsa dell'acqua. In tale contesto, il Consiglio federale deve da un lato proporre le misure legali necessarie al fine di vietare sul suolo svizzero il commercio (trading) dell'acqua e, dall'altro, lanciare un'iniziativa internazionale di convenzione contro il commercio (trading) di questo bene comune.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Situazione nazionale
In linea di massima, in Svizzera sono i cantoni a disporre delle risorse idriche situate sul loro territorio (art. 76 cpv. 4 Cost.). La delimitazione tra acque pubbliche e private e, di conseguenza, anche la decisione sulla possibilità di proprietà privata su di esse sono quindi di competenza dei cantoni. Di norma, tra le acque pubbliche rientrano i corsi d'acqua sotterranei di una certa entità e le sorgenti che formano subito un ruscello.
La collettività che detiene il potere di disporre di acque pubbliche può autorizzarne un utilizzo privato. La maggior parte delle aziende di approvvigionamento idrico d'interesse pubblico in Svizzera è tuttavia costituita da istituti di pubblici. Alcune sono società cooperative o istituti pubblici indipendenti (p. es. Service Industriel Genève). Altre sono state trasformate negli ultimi anni in società anonime (p. es. Energie Wasser Luzern AG), la cui maggioranza azionaria è detenuta dagli enti pubblici. Gli utenti pagano l'acqua che consumano mediante tasse che coprono i costi.
Tra le acque private figurano in particolare le sorgenti che appartengono al proprietario del terreno da cui sgorgano. Sono in genere di proprietà privata le sorgenti di acque minerali (p. es. Henniez o Valser), da tempo vendute in Svizzera e all'estero. Non vi è alcun motivo di modificare questi rapporti di proprietà.
2. Situazione internazionale
A livello internazionale, conformemente al principio 2 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (che la Svizzera ha adottato nel 1992) nonché alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo e hanno il dovere di garantire che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale.
Un Paese è quindi libero di scegliere gli strumenti economici adeguati, come l'istituzione di una borsa dell'acqua per la ridistribuzione delle acque locali restanti, ossia delle risorse idriche che non sono state ripartite dopo aver soddisfatto il fabbisogno umano e degli ecosistemi, ai fini di una gestione più sostenibile attraverso un meccanismo dei prezzi.
Non è necessario legiferare in modo più attivo contro il commercio internazionale dell'acqua. Esistono già numerosi testi giuridici che garantiscono i diritti umani (risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/292 del 28 luglio 2010: "human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights"; risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo A/HCR/16/L.4 del 24 marzo 2011: "human right to safe drinking-water and sanitation is derived from the right to an adequate standard of living and inextricably related to the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as well as the right to life and human dignity"). Nell'ambito della gestione nazionale delle acque, i Paesi sono sovrani nella scelta degli strumenti. Inoltre, un'iniziativa a livello internazionale come quella proposta dall'autore della mozione non creerebbe alcun valore aggiunto al quadro giuridico attuale, anzi potrebbe sfociare in un dibattito che rimetta in causa i risultati conseguiti per garantire il diritto all'acqua e il risanamento delle reti idriche. Quanto alle acque transfrontaliere, esse sono disciplinate da numerosi accordi internazionali, bilaterali o multilaterali basati su relazioni di uguaglianza e reciprocità tra i Paesi.
Se si parla di acqua come servizio (p. es. nell'ambito della distribuzione di acqua potabile), in sede OMC, e più esattamente nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), la Svizzera si oppone alla liberalizzazione della distribuzione idrica in Svizzera. Se si parla di acqua come merce, una restrizione del suo commercio dovrebbe rientrare nel campo d'applicazione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) nell'ambito dell'OMC o degli accordi di libero scambio. Nei negoziati di Doha, la Svizzera si adopera affinché sia eliminata ogni gerarchia tra regole commerciali e ambientali e, di conseguenza, si tenga conto, nel sistema commerciale internazionale, della protezione delle risorse naturali, compresa l'acqua.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.