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Soccorso di emergenza per richiedenti l'asilo respinti. Un regime indegno della Svizzera

11.3792 · Interpellanza · 2011-09-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sebbene la Costituzione federale garantisca un aiuto a tutte le persone in situazione di bisogno, il diritto al soccorso di emergenza, che dovrebbe assicurare un'esistenza dignitosa, è regolarmente calpestato. Su raccomandazione dell'Ufficio federale della migrazione, i cantoni applicano un regime minimalista per spingere le persone, la cui domanda di asilo è stata respinta, a lasciare quanto prima la Svizzera, anche se è accertato che il soccorso d'emergenza non permette di conseguire gli obiettivi prefissati. Un numero crescente di persone è infatti condannato a vivere in condizioni indegne, per periodi sempre più lunghi, invece di lasciare il nostro Paese.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Nel 2008 il regime del soccorso di emergenza è stato esteso a tutti i richiedenti l'asilo respinti. Quale bilancio traccia il Consiglio federale dalla sua applicazione; in particolare ritiene che permetta di conseguire l'obiettivo perseguito, ossia la partenza volontaria dei richiedenti l'asilo respinti?

2. Il Consiglio federale è disposto ad ammettere che il regime del soccorso di emergenza ha fallito, poiché costa caro e non si traduce nella partenza di varie migliaia di persone, e che è pertanto necessario trovare altre soluzioni, più umane, al problema del ritorno in patria dei richiedenti l'asilo respinti?

3. Come primi provvedimenti, è disposto a:

- chiedere ai cantoni di non escludere più dall'aiuto sociale le persone vulnerabili, in particolare le vittime di traumi, i malati, le donne incinte, i minorenni non accompagnati, le famiglie con bambini e le donne sole?

- invitare i cantoni a reintegrare nel sistema dell'aiuto sociale e ad autorizzare a lavorare le persone che non possono ritornare in patria per motivi indipendenti dalla loro volontà?

- proporre al Parlamento federale una revisione di legge, affinché le persone in procedura straordinaria che beneficiano dell'effetto sospensivo possano essere reintegrate nel sistema dell'aiuto sociale ed essere autorizzate a lavorare?

4. Il Consiglio federale è disposto a far rispettare in ogni caso i diritti dei minori, in particolare quello all'educazione e a un'alimentazione sana, e più generalmente a far rispettare i diritti fondamentali in qualsiasi situazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Decidendo di introdurre e di estendere il blocco dell'aiuto sociale il legislatore persegue un duplice obiettivo: ridurre il numero delle persone che restano in Svizzera nonostante l'obbligo di partire e conseguire risparmi nel settore dell'asilo.

Per quanto concerne l'estensione, dal 1° gennaio 2008, del blocco dell'aiuto sociale a tutte le persone tenute a lasciare la Svizzera in seguito al rifiuto dell'asilo, è possibile trarre la conclusione seguente: poco più della metà degli aventi diritto ha effettivamente percepito il soccorso d'emergenza. La percentuale di beneficiari è stata infatti del 50 al 61 per cento. Tra il 12 e il 17 per cento di queste persone ha lasciato la Svizzera in modo controllato, altri sono partiti senza segnalarlo. Dal 1° gennaio 2008 i costi medi del soccorso d'emergenza per giorno e persona sono sempre stati pari a circa 45 franchi e i sussidi della Confederazione sono finora bastati a coprire i costi sopportati dai cantoni per il soccorso d'emergenza.

Se si confrontano la quota di beneficiari, la durata e i costi cagionati dalle persone tenute a partire perché la loro domanda d'asilo è stata materialmente respinta prima (2005 a 2007) e dopo (2008 a 2010) l'estensione del blocco dell'aiuto sociale, è evidente che quest'ultima ha comportato una riduzione dei costi. Se la quota di beneficiari e la durata media di ricorso all'aiuto sociale ammontavano quasi al 100 per cento (rispettivamente 280 giorni) prima dell'estensione, tali valori sono successivamente scesi al 70 per cento (182 giorni). Con il blocco dell'aiuto sociale i costi pro capite sono diminuiti da 11 490 a 7409 franchi.

2. Da uno studio indipendente pubblicato nel maggio 2010 sui richiedenti l'asilo respinti che percepiscono per lungo tempo il soccorso d'emergenza è emerso che soltanto la metà circa degli aventi diritto beneficia effettivamente di tale soccorso e che la gran parte di queste persone non lo sollecita più dopo un anno. Il Consiglio federale continua dunque a considerare il blocco dell'aiuto sociale una misura efficace e adeguata (cfr. risposta alla domanda 1).

3./4. La concessione del soccorso d'emergenza compete ai cantoni ed è retta dalle disposizioni del diritto cantonale. I cantoni devono tuttavia rispettare i limiti derivanti dal diritto internazionale e dalla Costituzione federale. L'articolo 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno quale garanzia minima. Concretamente, anche le persone tenute a partire hanno quindi diritto al cibo, ai vestiti e all'alloggio necessari per un'esistenza dignitosa. Il Consiglio federale fa inoltre notare che gli aventi diritto al soccorso d'emergenza sono soggetti all'obbligo di assicurazione malattia fino all'effettiva partenza dalla Svizzera (cfr. il nuovo art. 92d dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, RS 832.102, in vigore dal 1° agosto 2011). Nel concedere le prestazioni secondo l'articolo 12 Cost. occorre in ogni caso rispettare il principio di individualizzazione, ossia si può e si deve tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili. Non sussiste alcuna necessità di estendere in linea generale il sistema dell'aiuto sociale alle persone vulnerabili. La Convenzione sui diritti del fanciullo, che deve parimenti essere applicata, non obbliga a fornire ai minori prestazioni di soccorso d'emergenza che vadano oltre quanto previsto all'articolo 12 Cost. Nell'erogare questo tipo di soccorso i cantoni sono tuttavia vincolati al rispetto dei diritti fondamentali e di quelli dell'uomo. Nel singolo caso sono i tribunali a verificare il rispetto dei diritti costituzionali o di quelli garantiti dal diritto internazionale. In tale ambito, il Consiglio federale non ha la facoltà né di impartire istruzioni né di sorvegliare i cantoni.

Il Consiglio federale ritiene adeguato concedere l'effetto sospensivo nel caso di una domanda di riesame o di revisione non manifestamente immotivata, il che di per sé non giustifica un diritto a prestazioni di aiuto sociale più estese. Vi è inoltre il pericolo che aumenti il numero delle domande di riesame o di revisione e che vengano in tal modo elusi gli obiettivi perseguiti con il blocco dell'aiuto sociale. Il versamento di prestazioni ordinarie di aiuto sociale costituirebbe inoltre una disparità di trattamento nei confronti di coloro che, con una domanda d'asilo respinta definitivamente, non hanno fatto ricorso ad alcun mezzo d'impugnazione straordinario.

Risposta del Consiglio federale.