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11.3795 · Interpellanza · 2011-09-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza del drammatico caso della giovane cittadina eritrea che ha preferito suicidarsi piuttosto che sottoporsi a un secondo allontanamento dalla Svizzera al termine della sua procedura di asilo?

2. Quante persone a rischio di suicidio, in senso lato, sono oggetto di una procedura di allontanamento in caso di rifiuto della loro domanda di asilo?

3. Quante di loro passano all'atto?

4. Quali misure, soprattutto umanitarie e tese a individuare il problema, sono state adottate o previste?

Begründung

La domanda di asilo presentata dalla 21enne in questione è stata respinta. Dopo essere stata allontanata in Italia in base all'accordo di associazione alla normativa di Dublino, la donna, sprovvista di mezzi di sostentamento, è tornata nel nostro Paese. Le autorità svizzere, informate della sua fragilità psichica, hanno tuttavia deciso di allontanarla di nuovo. La donna si è gettata dal terzo piano dell'edificio in cui si trovava al momento in cui la polizia è venuta a prenderla.

Ora la Svizzera, come peraltro gli Stati membri dell'Unione europea, ha la possibilità di far valere la clausola di sovranità del regolamento Dublino II per trattare determinate domande di asilo, soprattutto per evitare drammi umani. Nel caso in specie, riportato nella stampa, l'Ufficio federale della migrazione ha applicato tale accordo in modo rigido, sebbene si potessero temere possibili conseguenze gravi sull'integrità fisica e psichica della richiedente nel caso di un nuovo allontanamento. Il rischio di un nuovo tentativo di suicidio era infatti noto alle autorità federali e cantonali, in quanto era stata segnalato in una perizia psichiatrica. Le conseguenze del fatto compiuto sono irreparabili. L'integrità delle persone dovrebbe prevalere sulla volontà di contenere a qualsiasi prezzo il numero delle domande di asilo o di eseguire senza indugio allontanamenti ad altro rischio.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questo tragico episodio. In questa sede non è possibile fornire informazioni più dettagliate a motivo della protezione della personalità dell'interessata.

2./3. L'assistenza medica dei richiedenti l'asilo durante il soggiorno nei cantoni o nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti compete ai cantoni. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) non è informato sistematicamente in merito ai problemi medici o psichici dei richiedenti l'asilo, né tantomeno in merito al numero di persone che hanno manifestato intenti suicidi nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento. La Confederazione non dispone pertanto di alcun dato corrispondente. Quando l'UFM notifica ai richiedenti l'asilo la decisione secondo cui essi devono lasciare la Svizzera, può accadere che minaccino di togliersi la vita in caso di un ritorno forzato. Il Consiglio federale non è al corrente di nessun altro caso attuale in cui l'interessato abbia messo in atto la sua minaccia.

4. Eventuali affermazioni o segnali emersi durante una procedura d'asilo pendente sono esaminati nel contesto della situazione personale e di salute dell'interessato. Qualora i motivi abbiano un'indicazione medica e nello Stato di ritorno non sussista la possibilità di un trattamento adeguato, è possibile sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'allontanamento e disporre un'ammissione provvisoria.

Risposta del Consiglio federale.