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Far valere la clausola valvola nei confronti delle persone con permesso B provenienti dall'UE-8

11.3867 · Mozione · 2011-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avvalersi, in virtù dell'articolo 10 numero 4 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), del diritto di limitare per due anni a partire dal 1° maggio 2012 il numero di permessi di dimora B rilasciati a persone provenienti dall'UE.

Begründung

Le restrizioni del mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori provenienti dall'UE-8 (contingenti aumentati di anno in anno, priorità degli indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative) sono venute a cadere il 1° maggio 2011. In caso di forte immigrazione dagli Stati dell'UE-8 è possibile applicare la cosiddetta clausola valvola, in virtù della quale la Svizzera può di nuovo fissare contingenti nei confronti di cittadini di tali Paesi fino al maggio 2014. Le condizioni per applicare tale clausola sono adempiute, in quanto la soglia di riferimento (media degli ultimi tre anni più il 10 per cento) è stata superata già a fine luglio 2011.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera ha potuto mantenere fino al 30 aprile 2011 le disposizioni transitorie nei confronti dei cittadini degli Stati UE-8. Dal 1° maggio 2011 nei confronti di queste persone si applica la libera circolazione. Il protocollo I all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede la possibilità di far valere per ulteriori tre anni, nei confronti dei cittadini UE-8, una clausola valvola (speciale clausola di salvaguardia). Il Consiglio federale può pertanto invocare per la prima volta tale clausola a partire dal il 1° maggio 2012. Con la decisione del 30 marzo 2011 sulla revisione parziale dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, i suoi Stati membri nonché i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio, il Consiglio federale ha sostenuto esplicitamente la possibilità di far valere la clausola valvola distintamente nei confronti dei cittadini UE-17 e di quelli UE-8.

L'applicazione della clausola valvola è disciplinata dalla normativa seguente (art. 10 cpv. 4 ALC): se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il numero di nuove carte di soggiorno (permessi L o B) rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10 per cento la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5 per cento. L'anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.

Alla luce del metodo di calcolo menzionato risulta che nel caso dei permessi di dimora (B) le condizioni quantitative (numero di permessi rilasciati a cittadini UE-8) per invocare la clausola valvola erano già adempiute ad agosto 2011.

Il Consiglio federale può decidere se appellarsi alla clausola valvola non appena sono adempiute le condizioni quantitative. Siccome il dato di riferimento è già stato superato alla fine di luglio 2011, si potrebbe sin d'ora invocare la clausola valvola nei confronti dei cittadini UE-8. La misura sarebbe tuttavia effettiva soltanto il 1° maggio 2012. Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuno procedere a una valutazione soltanto nella primavera del 2012, tenendo conto della situazione del mercato del lavoro a quel momento. Tale decisione terrà tuttavia regolarmente conto anche di considerazioni di economia globale e politica (aspetti qualitativi).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.