11.3904 · Interpellanza · 2011-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Come il Consiglio federale intende lottare efficacemente contro la violazione della sovranità svizzera da parte dei rappresentanti delle autorità e dei giudici americani dal momento in cui l'articolo 271 del Codice penale, norma che sancisce la difesa degli interessi nazionali, è continuamente infranto e la legittimità della sua applicazione è stata messa in dubbio anche dalle CdG? Quando presenterà il rapporto?
2. Com'è precisamente la situazione giuridica in materia? Qual è il grado di affidabilità della disposizione legale, visto che alla domanda sulla validità dell'articolo 271 del Codice penale (10.3610) il Consiglio federale risponde: "Gli articoli 267, 271... sono ovviamente tutt'ora in vigore"?
Begründung
1. Secondo la lettera del 13 dicembre 2000 del consigliere nazionale Luzi Stamm all'Associazione svizzera dei banchieri, le azioni che hanno portato alla conclusione di Qualified Intermediary Withholding Agreements (QIA) tra l'amministrazione fiscale americana (IRS) e le banche svizzere sono incompatibili con le nostre leggi, le nostre tradizioni e i nostri interessi. A suo avviso è dubbio, ad esempio, che il nostro legislatore abbia mai avuto l'intenzione di permettere che le leggi o i giudici esteri reggessero i fatti e le azioni svolti in Svizzera da persone svizzere per mezzo di una qualsiasi autorizzazione basata sull'articolo 271 del Codice penale o su un'altra disposizione legale. Stamm dubita anche che i muri di protezione sanciti dalla legge possano essere legalmente abbattuti da accordi privati con autorità estere e che uno dei settori economici più importanti si lasci declassare a esecutore, esattore e delatore delle autorità fiscali estere. Egli dubita inoltre che l'accondiscendenza dimostrata da un governo che si lasci dominare da atti conclusi tra privati sia compatibile con la dignità e gli interessi di uno Stato sovrano. (www.solami.com/abwehr.htm#Stamm)
Nel loro rapporto del 30 maggio 2010 (postulato 2, pagg. 26 e 317) le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) incaricano il Consiglio federale di esaminare approfonditamente le questioni sollevate dal rapporto delle CdG sull'applicazione dell'articolo 271 del Codice penale come pure sulla compatibilità del Qualified Intermediary Agreement con il segreto bancario.
2. La risposta del Consiglio federale non contiene riserve in merito a un QIA privato che l'autorità fiscale americana IRS ha creato con l'aiuto di grandi banche svizzere e attuato in tutto il mondo. La legalità di questo contratto di agenzie, sottoposto prioritariamente al diritto americano, era discutibile sin dall'inizio sia dal punto di vista del diritto svizzero che da quello del diritto americano. Stando alle CdG e a diversi esperti, questo contratto illecito è alla base della débâcle di UBS negli Stati Uniti. Si apre quindi anche la strada a negoziati per ricostruire relazioni normali rispettose dei principi fissati, per riparare i danni causati e per garantire la distensione duratura delle relazioni bilaterali.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel loro rapporto del 30 maggio 2010 concernente le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti, le Commissioni della gestione (CdG) delle due Camere federali hanno esaminato anche le questioni circa l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 271 del Codice penale e del Qualified Intermediary Agreement. Nei postulati 10.3390 e 10.3629 le CdG hanno incaricato il Consiglio federale di redigere un rapporto in merito.
Il rapporto del Consiglio federale richiesto dalle CdG sarà pubblicato presumibilmente entro la fine del 2011. Esso illustra la base giuridica attuale e la prassi in merito al rilascio di autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale e dimostra che oggi le autorizzazioni vengono accordate in modo più restrittivo. Il rapporto contiene inoltre raccomandazioni destinate ai dipartimenti che si occupano del rilascio di autorizzazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 271 numero 1 del Codice penale è punito chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici o chiunque favorisce tali atti. Le attività che sono fondamentalmente contemplate dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale possono essere generalmente autorizzate sulla base di una disposizione legale, di un accordo bilaterale internazionale o di un accordo multilaterale. Si pensi ad esempio a tutte le basi giuridiche concernenti l'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale. In loro assenza, cosa che capita spesso proprio nell'ambito della procedura amministrativa, un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 numero 1 del Codice penale costituisce (almeno in singoli casi) una soluzione.
Risposta del Consiglio federale.