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11.3911 · Mozione · 2011-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 221 lettera c del nuovo Codice di procedura penale (CPP) va integrato rendendo ammissibile la carcerazione preventiva o di sicurezza non soltanto quando l'indagato potrebbe minacciare seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi, bensì anche quando per altri motivi si deve presupporre un pericolo di recidiva.

Begründung

La normativa nazionale in vigore da inizio anno vuole che, per mantenere in carcerazione preventiva un indagato, deve sussistere un pericolo di fuga, di collusione o di recidiva. Tuttavia, quest'ultimo motivo sussiste soltanto se l'autore ha già commesso in passato reati analoghi. È quindi frequente che indagati pericolosi debbano essere rilasciati dalla carcerazione preventiva perché per il momento hanno commesso un solo reato. Ecco perché in caso di reati gravi andrebbe presupposto un rischio di recidiva anche se l'autore non ha precedenti penali. In tal modo si può evitare che gli indagati pericolosi che delinquono per la prima volta debbano essere rilasciati dalla carcerazione preventiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Analizzando la genesi dell'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP si constata che il legislatore ha effettivamente voluto sottoporre la carcerazione preventiva per rischio di recidiva al fatto che l'imputato abbia già commesso in precedenza reati (quindi almeno due) della stessa natura di cui "vi è seriamente da temere" che possa commettere. Tale condizione figurava già nell'avamprogetto ed è stata mantenuta nel disegno del Consiglio federale (FF 2006 1132-1133), sebbene sia stata oggetto di critiche in sede di consultazione.

Di recente il Tribunale federale ha tuttavia considerato, per ragioni oggettive, che il tenore dell'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP non rispecchiasse fedelmente il senso voluto dal legislatore. Fondandosi su un'interpretazione teleologica e sistematica di tale disposizione è pertanto giunto alla conclusione che una carcerazione preventiva per rischio di recidiva può essere ordinata nei confronti di un imputato anche in assenza di precedenti reati analoghi, purché sussistano crimini o delitti e un rischio serio e concreto per potenziali vittime. Secondo il Tribunale federale, optare per una soluzione contraria significherebbe mettere in pericolo, in maniera irresponsabile, altre potenziali vittime (DTF 137 IV 13). Ha poi confermato tale interpretazione a due riprese, ossia il 12 aprile 2011 (decisione 1B_133/2011) e il 29 agosto 2011 (1B_397/2011). Si può pertanto considerare che la giurisprudenza sia ormai consolidata in merito a tale questione.

Più recentemente il Tribunale federale è giunto a una conclusione simile in applicazione dell'articolo 221 capoverso 2 CPP, secondo cui la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente. Secondo la nostra Corte suprema, una minaccia verbale non è indispensabile; di conseguenza si può ammettere anche una minaccia attraverso atti concludenti. Nella fattispecie ha ritenuto che il tentativo di uccidere una persona poteva essere considerato una minaccia attraverso atti concludenti di passare all'atto e, quindi, giustificare una carcerazione preventiva, anche in assenza di precedenti (decisione del TF del 23 settembre 2011, 1B_440/2011).

Da tale giurisprudenza risulta chiaramente che l'articolo 221 CPP è perfettamente in grado di prevenire la messa in pericolo seria e concreta della sicurezza altrui temuta dall'autore della mozione. Nel contempo rende superflua qualsiasi modifica di tale disposizione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.