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Svantaggio competitivo per le imprese svizzere delle zone di frontiera a causa dell'IVA non pagata dai prestatori transfrontalieri di servizio

11.3918 · Interpellanza · 2011-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta del 31 agosto alla mia interpellanza 11.3621 il Consiglio federale ammette che, soprattutto nelle regioni di confine, le imprese residenti all'estero hanno un vantaggio competitivo rispetto a quelle nazionali. Il Consiglio federale ammette che tale vantaggio crei un danno economico, ma non è in grado di quantificarlo. Tale danno può dunque essere più importante dei costi stimati per la riscossione. Non a caso l'Unione europea non applica nessuna soglia limite e le nostre imprese sono soggette all'IVA fin dal primo euro per prestazioni eseguite nell'UE.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. è sicuro di aver individuato il giusto equilibrio nel rapporto costo-beneficio della riscossione dell'IVA per prestazioni e forniture transfrontaliere?

2. è persuaso che il valore soglia sia giusto?

3. ritiene che i Paesi dell'UE ci perdano a riscuotere l'IVA sin dal primo euro?

Vi è poi un problema legato all'applicazione. Nella sua risposta il Consiglio federale indica che non il fornitore di prestazioni (ad esempio l'impresa estera), bensì il cliente in Svizzera deve versare l'IVA per importi superiori ai 10 000 franchi (e inferiori ai 100 000, limite sopra il quale il fornitore di prestazioni estero deve registrarsi quale contribuente in svizzera). Il Consiglio federale dimentica però di precisare che per il cliente in Svizzera questo obbligo scatta solo se "sia stato previamente informato per scritto dall'autorità competente riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto" (LIVA art. 45 cpv. 2 let. b). Chiedo allora al Consiglio federale:

4. chi è l'autorità competente di cui all'articolo 45 capoverso 2 lettera b LIVA?

5. come fa l'autorità competente a sapere che un cliente in Svizzera è destinatario di prestazioni o forniture da parte di ditte estere?

6. quanti clienti l'autorità competente ha finora informato di questo obbligo (in media, per mese, dall'introduzione della nuova LIVA)?

7. quanti di questi hanno dichiarato l'IVA per le prestazioni ricevute? Per quali importi in totale?

8. quanti clienti sfuggono attualmente - secondo le stime del Consiglio federale - al pagamento dell'IVA a causa di una mancata informazione da parte delle autorità competenti (ex art. 45 cpv. 2 let. b LIVA)?

9. ritiene egli che l'articolo 45 LIVA sia attualmente applicato in maniera soddisfacente?

10. se non fosse il caso, come egli propone di migliorare e garantire la corretta applicazione della legge, per ridurre lo svantaggio competitivo delle nostre imprese?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. A partire dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno 1995, il limite minimo della cifra d'affari per l'assoggettamento obbligatorio delle prestazioni effettuate in Svizzera è sempre stato il medesimo, sia per le imprese svizzere che per le imprese estere. Nel quadro della riforma dell'IVA parte A, in vigore dal 1° gennaio 2010, sono state effettivamente formulate isolate richieste di un'abolizione generale del limite minimo della cifra d'affari, ma senza mettere in discussione l'applicazione di tale limite alle imprese estere. Come spiegato nella risposta all'interpellanza 11.3621 del 16 giugno 2011, il limite di 100 000 franchi si spiega con la redditività di riscossione e con le semplificazioni per le piccole aziende con modeste cifre d'affari. Poiché sinora il limite minimo della cifra d'affari per l'assoggettamento obbligatorio delle aziende estere non ha suscitato discussioni, il Consiglio federale ritiene tale limite conforme. Purtroppo non esistono dati che permettano di confrontare gli attuali risparmi nella riscossione con le perdite di entrate dovute al mancato assoggettamento di queste imprese al fine di valutare l'esatto rapporto costo-beneficio. Come indicato nella risposta alle domande 2 e 3 dell'interpellanza 11.3621, da una prima valutazione preliminare l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è giunta alla conclusione che il rapporto costo-beneficio sia proporzionato, nel senso che le spese per la riscossione dell'imposta presso queste imprese estere corrisponderebbe praticamente alle entrate fiscali derivanti dalla riscossione.

Ogni limite minimo della cifra d'affari per l'assoggettamento spazia nella sfera conflittuale fra distorsione concorrenziale e semplificazione amministrativa. Nell'ambito della revisione dell'IVA parte A, il limite della cifra d'affari è stato aumentato da 75 000 franchi a 100 000 franchi nell'intento di ridurre l'onere amministrativo delle piccole imprese. Questa soluzione tiene consapevolmente conto di determinate distorsioni concorrenziali. Nell'ambito della revisione dell'IVA parte B è tuttavia possibile tematizzare sia l'ammontare del limite minimo della cifra d'affari, sia l'applicazione di questo limite ai contribuenti esteri.

3. È vero che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito direttiva IVA) non ammette limiti della cifra d'affari per l'assoggettamento all'IVA di imprese estere, di modo che l'IVA è dovuta fin dal primo euro di cifra d'affari realizzata in uno Stato membro dell'UE. Tuttavia, anche l'UE è confrontata con difficoltà di esecuzione, visto che all'interno dei confini intracomunitari dell'UE non esistono più controlli ed è pertanto impossibile accertare se un'impresa effettua forniture d'opera (ad es. lavori edili) anche negli altri Stati in cui non risiede, se essa non dichiara l'IVA volontariamente nel corrispondente Paese. Di conseguenza, il problema dell'esecuzione non si risolve con una semplice riduzione del limite della cifra d'affari per l'assoggettamento.

Inoltre, all'interno dell'UE la procedura dell'inversione contabile paragonabile per analogia all'imposta svizzera sull'acquisto è applicabile esclusivamente nei rapporti fra contribuenti (B2B). Se l'acquirente è un privato (B2C), il problema della mancata imposizione fiscale è maggiormente accentuato, visto che viene meno l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto.

4. L'AFC è l'autorità competente che deve informare previamente per scritto in merito all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto ai sensi dell'articolo 45 capoverso 2 lettera b LIVA.

5. In effetti, all'AFC è stato sinora quasi impossibile ottenere informazioni e dati su privati e su altri clienti non contribuenti acquirenti di forniture d'opera da imprese estere, come lavori edili, lavori di pittura, lavori di pulizia, ecc.

L'obbligo di informazione da parte dell'AFC riguardo al possibile assoggettamento all'imposta sull'acquisto è stato inserito nella legge su proposta della Commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare. Questo obbligo di informazione è motivato dal fatto che soprattutto i privati, che normalmente hanno poca dimestichezza con l'IVA, non dovrebbero stupirsi di essere loro stessi tenuti a versare l'IVA invece dell'impresa estera. Il Consiglio federale è consapevole che con l'introduzione dell'obbligo di informazione il legislatore ha sottratto false speranze alla nuova normativa volta a proteggere maggiormente gli artigiani nei territori confinanti. All'epoca il legislatore era del parere che al valico di confine gli artigiani avrebbero potuto essere fermati dal personale doganale rispettivamente dalle guardie di confine ed essere interrogati sugli indirizzi dei destinatari delle prestazioni in Svizzera. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) avrebbe poi trasmesso gli indirizzi all'AFC, la quale a sua volta avrebbe provveduto ad informare per scritto i committenti della fornitura d'opera.

Tuttavia, la prassi ha ben presto dimostrato che l'applicazione della normativa è molto più complessa di quanto previsto inizialmente dal legislatore. Infatti, con occasionali controlli sistematici al confine l'AFD può a malapena provvedere al rilevamento delle informazioni necessarie. Inoltre, i dati rilevati consentono solo in rari casi di risalire al committente della fornitura d'opera. Un'ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che l'imposta sull'acquisto è dovuta solo per acquisti di forniture d'opera provenienti dall'estero per più di 10 000 franchi all'anno. Conformemente al principio dell'uguaglianza di trattamento e della proporzionalità, l'AFC dovrebbe pertanto informare per scritto riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto soltanto i privati e le altre persone non contribuenti che in base ai dati rilevati hanno, sicuramente o molto probabilmente, acquistato prestazioni d'opera per più di 10 000 franchi.

Poiché l'IVA è un'imposta fondata sul principio dell'autoaccertamento, i privati e gli altri soggetti non contribuenti previamente informati devono pertanto provvedere loro stesse al calcolo dell'IVA e al pagamento dell'imposta all'AFC. Ora, se le persone probabilmente assoggettate all'imposta sull'acquisto non conteggiano l'imposta, ad esempio in caso di acquisti di forniture d'opera inferiori ai 10 000 franchi, l'AFC deve fare affidamento sulla plausibilità delle indicazioni oppure effettuare un controllo fiscale sul posto. Attualmente l'AFC non dispone però delle necessarie risorse di personale per provvedere ad ulteriori intensi controlli dei rendiconti dell'imposta sull'acquisto di forniture d'opera. In questo caso occorre inoltre considerare che l'imposta sull'acquisto concerne importi relativamente modesti (tra 800 e 7999 franchi per acquirente). Inoltre è prevedibile che controlli fiscali di questo genere causerebbero non poca irritazione.

6./7./8. In considerazione delle difficoltà descritte, dal 1° gennaio 2010 sono state informate complessivamente solo sette persone su un eventuale obbligo di assoggettamento all'imposta sull'acquisto. L'IVA corrispondente ammonta ad alcune migliaia di franchi. Queste cifre lasciano intuire che, nella maggior parte dei casi, le persone che hanno acquistato forniture d'opera da un'impresa estera soggette all'imposta sull'acquisto non erano sinora note all'AFC e quindi non avevano calcolato l'imposta sull'acquisto. L'AFC ha tuttavia ancora la possibilità di esigere successivamente l'imposta sull'acquisto dovuta entro il termine di prescrizione dei cinque anni, a condizione che abbia informato previamente le persone interessate.

9./10. È evidente che al momento il rilevamento delle informazioni sull'assoggettamento all'imposta sull'acquisto e quindi la riscossione di tale imposta presso i privati e le altre persone non contribuenti non funziona nel modo opportuno. L'AFC lavora quindi a ritmo serrato, in collaborazione con l'AFD e coadiuvata dalla SECO e dai cantoni di confine, specialmente dal cantone Ticino, all'elaborazione di possibili soluzioni atte a migliorare in modo determinante e durevole la riscossione dell'imposta sull'acquisto presso i privati e le altre persone non contribuenti. Particolare attenzione è dedicata al modo con cui l'AFC potrebbe ottimizzare il rilevamento delle informazioni sugli acquirenti delle forniture soggette all'imposta sull'acquisto.

Risposta del Consiglio federale.