11.3958 · Postulato · 2011-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto sul numero crescente di tumulti (ad opera di festaioli, di tifosi o di sedicenti attivisti "politici", ecc.). Il rapporto dovrà in particolare approfondire i punti seguenti:
1. numero e portata di tali eventi, numero delle persone coinvolte, nome e organizzazione dei facinorosi abituali, danni, risorse di polizia impiegate;
2. strumenti investigativi efficienti, in particolare l'impiego di elementi d'immagine e l'uso di dati ricavati da Internet e dal traffico dati della telefonia mobile;
3. imputazione dei costi cagionati alle persone coinvolte;
4. definizione ed eventuale modifica delle fattispecie penali per aumentare l'impatto repressivo.
Begründung
Stanno aumentando i tumulti in pubblico. Svariati eventi sono presi a pretesto per turbare l'ordine pubblico e sfogare la propria violenza su persone e oggetti. Ne possono derivare tragiche conseguenze, come dimostrano i morti in Inghilterra. Ecco perché s'impone un esame approfondito della situazione.
1. Il fenomeno va approfondito, utilizzando in una prima fase soltanto i dati facili da reperire. All'occorrenza si potranno formulare proposte per migliorare i dati a disposizione.
2. Stando a dichiarazioni rilasciate da ambienti di polizia, il problema sembra sorgere in sede di indagine. Infatti, i reati sono spesso considerati di entità troppo lieve per pubblicare foto in Internet - fatto di per sé inspiegabile considerati i danni finanziari e sociali. Evidentemente tali tumulti sono organizzati avvalendosi anche degli strumenti elettronici moderni, per cui sarebbe opportuno consentire un accesso rapido e poco burocratico ai dati dei provider.
3. Spesso i giudici non attribuiscono alle persone coinvolte la responsabilità di un danno se questo non è direttamente riconducibile alle loro azioni personali. Poiché il mero fatto di trattenersi in una folla riottosa rende possibile la violenza rendendo difficile combatterla, andrebbe esaminata la possibilità di prevedere una responsabilità solidale.
4. Va esaminato se definendo fattispecie penali sia possibile perseguire con successo tali atti.
È chiaro che compete in larga misura ai cantoni garantire la sicurezza e l'ordine pubblici. La Confederazione dovrebbe però concorrere alla ricerca di soluzioni, in quanto le condizioni-quadro (Codice penale, Codice di procedura penale) sono di sua competenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la preoccupazione espressa dall'autore del postulato in merito all'aumento dei turbamenti dell'ordine pubblico e degli atti di violenza nello spazio pubblico. Al momento non ritiene tuttavia necessario redigere un rapporto dettagliato che analizzi i tumulti pubblici su scala nazionale. Secondo l'articolo 57 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101) la Confederazione e i cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna (art. 57 cpv. 2 della Costituzione). Nell'ambito del diritto di polizia spetta ai cantoni provvedere alla salvaguardia della sicurezza interna e applicare le disposizioni necessarie a tal fine.
Riguardo all'oggetto del postulato con il quale si chiede alla Confederazione di partecipare alla ricerca di soluzioni, si rimanda ai rapporti e agli studi già elaborati a livello federale, cantonale o comunale che trattano l'argomento in questione. In tale contesto vanno citati in particolare il rapporto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2008 "Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive" in risposta al postulato 08.3000 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e il rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009 "I giovani e la violenza - per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media" in risposta ai postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665. Infine, il 20 luglio 2011 il Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF (SSAINF) ha pubblicato il rapporto "Nouvelle montée de la violence chez les jeunes" (Nuovo livello record della violenza tra i giovani).
L'oggetto del postulato, che invita la Confederazione a esaminare possibilità più incisive nell'ambito del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) per perseguire la violenza durante i tumulti pubblici, è già stato preso in considerazione con la proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione Hochreutener 10.3435, "Strumenti incisivi contro i teppisti e i vandali", del 1° settembre 2010. In tale contesto il Consiglio federale aveva dichiarato la sua disponibilità a verificare l'efficacia dell'articolo 260 CP (sommossa). La mozione non è ancora stata trattata dal Parlamento.
Dal 1° gennaio 2011 l'articolo 74 capoverso 1 lettera a CPP consente di rivolgersi al pubblico per la ricerca di indiziati su Internet ed è già stato applicato da alcuni pubblici ministeri cantonali. Il ricorso a tali misure deve sempre rispettare il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati (art. 74 cpv. 3 CPP).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.