11.3965 · Mozione · 2011-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I contribuenti svizzeri finanziano le infrastrutture autostradali attraverso le imposte e inoltre, per ogni veicolo, versano una tassa annua (il cui prezzo continua ad aumentare) sotto forma di contrassegno.
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre un progetto all'Assemblea federale che consenta di ridurre il prezzo della tassa annua per l'utilizzazione delle strade nazionali per i contribuenti svizzeri, che già partecipano al finanziamento pagando le imposte, e di tassare maggiormente gli utenti occasionali esteri mediante una tariffa progressiva in funzione della durata dell'utilizzo (contrassegno di un giorno, 10 giorni, un mese ecc.), con una maggiorazione di prezzo circostanziata per il traffico pesante in transito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione solleva due aspetti che occorre trattare distintamente, visto che le basi legali sono diverse. Infatti il primo aspetto riguarda la vendita del contrassegno autostradale, retta dalla legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUSN, RS 741.71; che entrerà in vigore il 1° dicembre 2011), mentre il secondo riguarda la riscossione della tassa sul traffico pesante, disciplinata dalla legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP; RS 641.81).
1. Contrassegno autostradale
Alla sua introduzione nel 1985 il contrassegno autostradale costava 30 franchi. Nel 1995 il prezzo è salito a 40 franchi perché si è tenuto conto del rincaro.
È vero che i contribuenti svizzeri finanziano l'infrastruttura autostradale attraverso le imposte, ma è altrettanto vero che i contribuenti esteri fanno lo stesso nei loro Paesi.
All'estero gli automobilisti svizzeri pagano la medesima tassa versata dai cittadini residenti in quello Stato quando utilizzano le autostrade a pedaggio. La stessa regola vale, all'inverso, per gli automobilisti esteri che percorrono le autostrade del nostro Paese.
La riscossione di un pedaggio o di una tassa autostradale si fonda sul principio di non discriminazione del diritto, di fatto applicato e rispettato in tutti gli Stati.
Circa il 40 per cento delle entrate derivanti dal contrassegno autostradale provengono dagli automobilisti esteri, anche se la percentuale di chilometri percorsi sulle autostrade elvetiche è pari al 12,5 per cento.
2. Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
I veicoli con un peso totale eccedente 3,5 tonnellate non sono assoggettati all'obbligo del contrassegno autostradale bensì alla TTPCP. In base all'accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72), i mezzi pesanti che transitano in Svizzera pagano già oggi una tassa elevata. Infatti, per un veicolo appartenente alla categoria più inquinante con un peso totale effettivo di 40 tonnellate che percorre un tragitto di 300 chilometri attraverso la catena alpina, la tariffa limite di 380 franchi indicata nell'articolo 40 paragrafo 4 dell'accordo è già stata quasi raggiunta con l'ultimo adeguamento tariffale del 2008. Il paragrafo 5 dello stesso articolo specifica che una parte della TTPCP può essere costituita da pedaggi per l'uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15 per cento della tassa. Oggi essa corrisponderebbe, per un autocarro di 40 tonnellate che attraversa la catena alpina, 40, 47 o 55 franchi, a seconda del livello di inquinamento emesso dal veicolo. Il Consiglio federale ha rinunciato all'introduzione di una tassa alpina e ha preferito integrare questo 15 per cento nell'importo della TTPCP. Anche in questo caso la tassa dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione (art. 38 par. 1 accordo), e ciò non avverrebbe se la mozione fosse attuata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.