11.3974 · Mozione · 2011-09-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di considerare gli odontotecnici come partner tariffali a pieno titolo nel quadro dell'applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie LAMal.
Begründung
Come numerosi fornitori di prestazioni mediche rimborsate dalla LAMal, anche gli odontotecnici incontrano parecchie difficoltà nell'adeguamento del valore del punto tariffale e si trovano di fronte a modi di procedere diversi a seconda delle assicurazioni sociali, ossia la LAMal, la LAINF (tra cui la SUVA), l'AM e l'AI. Contrariamente agli altri fornitori di prestazioni rimborsate, però, gli odontotecnici non sono partner diretti della convenzione tariffale. Di conseguenza non possono difendere direttamente i loro interessi e le specificità della loro attività professionale. Difatti, le tariffe che li riguardano vengono negoziate tramite la Società svizzera odontoiatri (SSO), con la motivazione che gli odontotecnici non sono riconosciuti come fornitori di prestazioni giusta la LAMal.
Questa situazione è problematica. In effetti, visto che la prestazione dell'odontotecnico può essere finanziata dalla LAMal, è del tutto inadeguato che il fornitore in questione dipenda da un'organizzazione professionale terza per difendere la propria posizione. Anche se può avere una giustificazione storica, oggigiorno una simile situazione è assurda. La SSO non è infatti in grado di rappresentare contemporaneamente i propri interessi e quelli dei colleghi odontotecnici. Inoltre, questa "dipendenza" in fatto di negoziati getta discredito su tale categoria di professionisti che deve affrontare sfide importanti per il proprio futuro (e la sopravvivenza), ad esempio a causa della concorrenza dei Paesi dell'Est europeo o della Cina.
Pur senza ipotizzare un riconoscimento degli odontotecnici quali "fornitori di prestazioni LAMal", occorrerà comunque trovare una soluzione per conferire alla professione piena indipendenza nei negoziati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), possono essere parti di una convenzione tariffale, da un lato, uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni, dall'altro, uno o più assicuratori o federazioni di assicuratori. Non essendo fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 LAMal, gli odontotecnici non possono essere parti di una convenzione tariffale.
Secondo l'articolo 35 in combinato disposto con l'articolo 38 LAMal, spetta al Consiglio federale disciplinare l'autorizzazione per i fornitori di prestazioni modificando se del caso l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Visto l'elevato numero di domande d'autorizzazione inoltrate da diverse categorie professionali, nel 1995 la Commissione federale delle prestazioni generali dell'assicurazione malattie (CFP) ha definito una serie di criteri di valutazione. Il criterio più importante è la necessità del riconoscimento della professione ai fini dell'assicurazione malattie. In virtù di questo principio occorre valutare caso per caso se un determinato settore di prestazioni debba essere rimborsato dall'assicurazione malattie o non sia piuttosto già coperto in misura sufficiente da un altro fornitore di prestazioni riconosciuto (eventualmente previa formazione complementare). Solo se ad una prima, rapida valutazione il riconoscimento sarà giudicato necessario, si potrà procedere all'esame e al trattamento approfondito della domanda. Così facendo, la CFP ha deciso di limitare il numero delle professioni riconosciute.
Sulla base di questi criteri, nel 1997 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, allora competente in materia, ha proceduto a un esame preliminare giungendo alla conclusione che le prestazioni odontotecniche sono strettamente correlate a quelle dentarie e che generalmente non vengono fornite separatamente al paziente, ma sono parte integrante delle cure dentarie. Le prestazioni fornite da un odontotecnico non costituiscono quindi prestazioni a sé stanti.
Va detto inoltre che la copertura dei costi delle cure dentarie prevista dalla LAMal è limitata. Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LAMal, infatti, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie, oltre a quelli per la cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio ai sensi del capoverso 2, solo se le affezioni sono causate da una malattia grave.
Alla luce di quanto sopra, pur nutrendo comprensione per le esigenze dei rappresentanti di categoria, il Consiglio federale non ritiene necessario riconoscere gli odontotecnici quali fornitori di prestazioni LAMal, essendo le loro prestazioni incluse nelle cure dentarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.