Revisione della legge sui cartelli contro le diversificazioni illecite dei prezzi
11.3984 · Mozione · 2011-09-30
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge sui cartelli con un articolo riguardante le diversificazioni illecite dei prezzi. In tal modo deve essere definito il principio secondo il quale imprese che vendono i loro prodotti all'estero a prezzi più bassi che in Svizzera si comportano in modo illecito se si rifiutano di rifornire le aziende o i consumatori svizzeri, passando da servizi di vendita esteri, ai prezzi e alle condizioni commerciali ivi applicate o se applicano misure volte a impedire che terzi possano rispondere alla domanda in svizzera.
Begründung
In confronto ai mercati esteri, da anni i fornitori di articoli di marca internazionali operano in Svizzera con margini di guadagno nettamente più alti, rafforzando così l'alto livello dei prezzi in Svizzera poiché, al contempo, si impedisce l'acquisto tramite fornitori esteri. Tale massimizzazione dei guadagni va a discapito dei consumatori. Anche con la modifica di legge richiesta dovrebbe essere lecito applicare diversificazioni dei prezzi tra un Paese e l'altro. Tale modifica è però in contrasto con la concorrenza in caso di tali diversificazioni dei prezzi se gli acquirenti svizzeri non sono riforniti dai servizi di vendita all'estero ai prezzi e alle condizioni commerciali praticati sul posto. Al momento dell'acquisto di merci o di mezzi di produzione di vario tipo, il commercio al dettaglio e le imprese di produzione svizzeri sono quindi sollecitati a non pagare prezzi "cartellistici" eccessivi. Poiché nella pratica è sovente impossibile contestare un accordo o il controllo del mercato da parte di un'impresa, è necessaria una norma che disciplini la registrazione delle diversificazioni dei prezzi e la cui applicazione non abbia quale presupposto né un accordo né il controllo del mercato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è contrario all'isolamento del mercato svizzero ad opera di fabbricanti che, a scapito dei clienti svizzeri, praticano nel nostro Paese prezzi più elevati che nei Paesi vicini. Per tale motivo ha rafforzato gli effettivi di personale della Sorveglianza dei prezzi e della Commissione della concorrenza rispettivamente con quattro posti supplementari, fino alla fine del 2013, per consentire loro di sfruttare più efficacemente le possibilità offerte dalla normativa vigente. A ciò si aggiungono, per il 2012, ulteriori risorse di 0,5 milioni di franchi destinate a migliorare l'informazione dei consumatori, e un posto supplementare, anche in questo caso fino alla fine del 2013, per l'Ufficio federale del consumo.
Il Consiglio federale ha inoltre avviato una revisione dell'articolo 5 della legge sui cartelli (LCart) che semplificherà sensibilmente l'applicazione legale del diritto a forniture incrociate all'interno di una rete di distribuzione. Se terzi operatori (ad es. rivenditori) non possono fornire prodotti ai clienti svizzeri che li richiedono perché i fabbricanti glielo impediscono con modalità soggette al diritto dei cartelli (isolamento territoriale), simili accordi sono da considerare illeciti, a meno che non siano giustificati da motivi di efficienza economica. La prova che questo rifiuto di fornire comporta inoltre un notevole intralcio della concorrenza non dovrà più essere prodotta.
Il progetto di revisione dell'articolo 5 LCart del Consiglio federale risponde in tal modo a una situazione evocata dalla mozione. Su altri punti, si distanzia tuttavia dal testo della mozione e dalla sua motivazione, in quanto prevede che anche gli accordi verticali sotto forma di prezzi fissi o minimi oppure di una esclusività territoriale assoluta devono poter essere giustificati da un incremento dell'efficienza. Tuttavia, spetta ora all'impresa fornirne la prova. Il Consiglio federale ritiene infatti che non si possa ammettere il carattere sistematicamente dannoso degli accordi verticali summenzionati e che sia necessario un esame dei singoli casi.
La revisione della legge non prevede che anche entità economiche all'estero, che sono legate dal punto di vista giuridico al fabbricante, possano essere obbligate a eseguire ai prezzi e alle condizioni applicabili nel loro Paese ordinazioni provenienti dalla Svizzera. Il diritto di differenziare liberamente il prezzo di vendita al commerciante e/o al cliente finale in funzione del cliente o del gruppo di clienti è un'espressione della libertà economica. Vi è un obbligo legale di giustificare prezzi di vendita diversi unicamente se l'impresa occupa una posizione dominante. In tutti gli altri casi, il commerciante può trovare un'altra soluzione, ad esempio creando il proprio marchio con un altro fabbricante. Così facendo si stimola la concorrenza, indubbiamente a più lungo termine, ma spesso in modo più incisivo.
Il Consiglio federale non intende quindi ridurre il margine di manovra del fabbricante rispetto alle sue entità economiche più di quanto non lo preveda il diritto europeo. L'UE accorda a sua volta un diritto di esecuzione delle ordinazioni provenienti da altre regioni di distribuzione in sistemi di distribuzione selettivi.
La norma richiesta dalla mozione condurrebbe invece a una regolamentazione dei prezzi che si estenderebbe molto al di là delle nostre frontiere. Le autorità in materia di concorrenza si troverebbero persino a dover intervenire nei rapporti tra una casa madre e le sue filiali. Una simile competenza di intervento è contraria alla concezione usuale della concorrenza su scala internazionale e il Consiglio federale la considera eccessiva.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.