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11.3986 · Mozione · 2011-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sulla sorveglianza dei prezzi affinché il campo di applicazione del sorvegliante dei prezzi sia applicabile, ai sensi all'articolo 2, anche alle imprese che vendono prodotti di marca d'importazione in Svizzera a prezzi notevolmente più alti di quelli applicati nel Paese d'origine.

Begründung

Nonostante il corso del dollaro e dell'euro siano al livello storicamente più basso, per i prodotti d'importazione i consumatori svizzeri continuano a pagare prezzi eccessivamente elevati. Diversi attori della catena di distribuzione incassano i guadagni di valuta, sottraendo così miliardi di franchi ai consumatori. In tal modo la nostra economia viene massicciamente danneggiata, come lo dimostra il drammatico aumento del turismo degli acquisti. Per tutelare il consumo, preservare iposti di lavoro e rafforzare il potere d'acquisto della popolazione in Svizzera sono necessarie misure efficaci contro la trattenuta ingiustificata di guadagni di valuta. A differenza della Commissione della concorrenza, il sorvegliante dei prezzi può intervenire più rapidamente e la procedura è più breve. Per tale motivo l'articolo 2 della legge sulla Sorveglianza dei prezzi deve essere completato ampliando il campo di applicazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come l'autrice della mozione, il Consiglio federale ritiene che i clienti finali dovrebbero poter beneficiare della convenienza d'acquisto dei prodotti esteri, dovuta alla forza del franco, senza ricorrere al "turismo della spesa" bensì usufruendo del commercio locale, affinché il valore aggiunto della fase di commercializzazione possa rimanere in Svizzera. Il Consiglio federale è contrario anche all'isolamento del mercato svizzero perseguito da alcuni fabbricanti allo scopo di mantenere i loro prezzi in Svizzera più elevati rispetto ai mercati di oltre confine, a scapito dei clienti finali del nostro Paese. Per questa ragione sono stati potenziati gli effettivi di personale della Sorveglianza dei prezzi rispettivamente della Commissione della concorrenza con quattro posti supplementari, fino alla fine del 2013, allo scopo di sfruttare più efficacemente le possibilità offerte dalla normativa vigente. A ciò si aggiungono risorse aggiuntive (per un importo di 0,5 milioni di franchi per il 2012) destinate a potenziare l'informazione dei consumatori e un posto supplementare all'Ufficio federale del consumo (anche in questo caso fino alla fine del 2013).

Le attività del sorvegliante dei prezzi non riguardano soltanto i prezzi praticati dagli operatori con un'accertata posizione di dominio del mercato. Infatti, per espressa volontà del Consiglio federale, nel suo ruolo di ombudsman tratta anche con gli operatori dei mercati sui quali sono attivi diversi fabbricanti. Sotto questo profilo, la possibilità di intavolare rapidamente delle discussioni per il raggiungimento di soluzioni condivise è una prerogativa della Sorveglianza dei prezzi. Tuttavia, come dimostrato, in aggiunta a ciò una modifica della legge, vale a dire un'estensione del campo d'applicazione di cui all'articolo 2 della legge sulla sorveglianza dei prezzi, non è necessaria.

Non sussiste però alcun obbligo alla ricerca di soluzioni condivise e la disponibilità alla discussione con il sorvegliante dei prezzi, come pure il risultato delle negoziazioni, dipendono in misura determinante dai meccanismi attuativi alternativi di cui lo Stato dispone. Perciò nel 1995 il legislatore ha dato un contributo significativo al rafforzamento della normativa in materia di cartelli introducendo, tra le altre cose, disposizioni relative all'abuso di una posizione di dominio sul mercato analoghe a quelle dell'UE, comprendenti la fattispecie del prezzo abusivo. La possibilità, dal 2003, di sanzionare direttamente cinque tipi di accordi particolarmente dannosi costituisce un ulteriore progresso. Una nuova revisione dell'articolo 5 della legge sui cartelli dovrebbe ora semplificare l'applicazione di quest'ultima, così da migliorarne l'efficacia. In particolare si tratterebbe di facilitare le forniture incrociate all'interno delle reti commerciali. Gli strumenti di indagine messi a disposizione dalla legge sui cartelli consentono un'analisi approfondita delle strutture del mercato; inoltre questa legge prevede un altro quadro sanzionatorio, motivo per cui attualmente la sua revisione riveste carattere prioritario.

Il Consiglio federale ritiene invece inopportuna la regolamentazione dei prezzi di mercati sui quali non sia stata accertata alcuna carenza sotto il profilo della concorrenza. L'accoglimento della mozione porrebbe questioni di costituzionalità e, considerato che riguarda specificamente prodotti di marca importati, relative alla compatibilità della regolamentazione con gli accordi internazionali. Inoltre il concetto di prodotti di marca non è ben definito e la mozione tralascia la diversità, da un Paese all'altro, dei costi di distribuzione, marketing e pubblicità: se accolta potrebbe perciò richiedere la vigilanza su tutte le fasi di commercializzazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.