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11.4004 · Mozione · 2011-12-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a garantire, tramite la revisione della legge sui cartelli, una lotta realmente efficace alla stipula di contratti anticoncorrenziali al fine di favorire la riduzione dei prezzi elevati in Svizzera. Il divieto deve avere carattere generale e riguardare tutti gli accordi, salvo quelli stipulati per esigenze aziendali o in casi eccezionali, la cui necessità dovrà essere comprovata dalle singole aziende.

La modifica legislativa richiesta, in particolare l'articolo 5 della legge sui cartelli, dovrà essere sottoposta al Parlamento.

Begründung

Le attuali diposizioni previste dalla legge sui cartelli appaiono insufficienti. Una delle cause principali dell'elevato livello dei prezzi in Svizzera è la stipula di accordi anticoncorrenziali tra produttori, importatori e/o distributori che impedisce, tra l'altro, di trasferire i guadagni sul cambio alle aziende e ai consumatori svizzeri. In questo modo, si disperdono circa 25 miliardi di franchi, che vanno a finire nelle tasche di produttori, fornitori, importatori e/o distributori stranieri. Per contrastare efficacemente questa situazione, è necessario introdurre un divieto generale di stipulare accordi anticoncorrenziali, sia orizzontali sia verticali. Le aziende che intendono chiedere una deroga, devono presentare un'apposita giustificazione. In particolare, occorre modificare in senso restrittivo l'articolo 5 della legge sui cartelli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale respinge la mozione con la quale si richiede d'introdurre un divieto generale di stipulare accordi anticoncorrenziali di qualsiasi tipo, rinviando tuttavia alla revisione dell'articolo 5 della legge sui cartelli (LCart) sottoposta il 5 ottobre 2011 e discussa nell'ambito della conferenza consultiva.

Tramite la revisione dell'articolo 5 LCart proposta dal Consiglio federale s'intende vietare i cinque tipi di accordi qualificati dal legislatore come particolarmente dannosi e già oggi direttamente sanzionabili. L'illiceità di tali accordi è data dalla forma dell'accordo; con riserva di un'analisi caso per caso dei motivi di giustificazione economica. Nelle procedure previste dal diritto dei cartelli non sarà più necessario comprovare che tali accordi sono dannosi per la concorrenza. Le possibilità di giustificazione vengono formulate in maniera più appropriata rispetto alla mozione, la quale tuttavia, analogamente alla proposta del Consiglio federale, prevede che spetti all'azienda comprovare i motivi di giustificazione.

Diversamente da quanto previsto dalla soluzione proposta dal Consiglio federale, le richieste avanzate nella mozione sono eccessive in quanto coinvolgono tutti i tipi di accordo e non solo quelli più dannosi. Tale proposta inoltre non può essere implementata senza una modifica costituzionale, ovvero tramite uno spostamento dalla legislazione in materia di violazioni a una legislazione in materia di divieti. Ma un'autorizzazione esclusivamente in casi eccezionali non sarebbe legittima neanche da un punto di vista economico. Ciò vale soprattutto per i tipi di accordo citati nella motivazione, ovvero nell'ambito degli accordi verticali. L'effetto nocivo di tali accordi, in particolare dal punto di vista economico, non è infatti comprovato; vi è piuttosto la necessità di valutare l'efficacia di un accordo caso per caso, al fine di agire in maniera appropriata dal punto di vista economico. Si ritiene per tali motivi che l'intervento sia evidentemente eccessivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.