Regolare l'insediamento di medici stranieri che esercitano a carico della LAMal
11.4053 · Interpellanza · 2011-12-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie come da articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), la cosiddetta moratoria con clausola del bisogno per l'insediamento di nuovi medici sia svizzeri che stranieri, terminerà la propria validità il 31 dicembre prossimo.
Dopo questa data, qualsiasi medico straniero specialista, con diploma riconosciuto, potrà insediarsi nel nostro Paese per esercitare a carico della LAMal, con conseguente aggravio di spese per il sistema sanitario elvetico.
Tale libertà d'insediamento varrà anche per quei settori in cui il fabbisogno è già ampiamente coperto dai medici residenti; ciò che porterebbe a conseguenze negative.
Si rischia dunque di creare in alcuni ambiti un'offerta eccessiva, lasciandone scoperti altri.
Un problema che si potrebbe inoltre manifestare anche a livello geografico, con una possibile sovracopertura dei centri urbani e una sottocopertura delle zone discoste.
Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:
È intenzione del Consiglio federale dare facoltà ai cantoni di regolare l'afflusso di medici specialisti UE dopo la fine della validità della clausola del bisogno, onde evitare una distribuzione iniqua sul territorio, come pure il sovraccarico in quei settori che sono già abbondantemente coperti dai medici residenti?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 36 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), sono autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto i medici in possesso di un diploma federale e di un titolo di perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale. In base allo stesso articolo, l'autorizzazione dei medici titolari di un attestato scientifico equivalente è disciplinata dal Consiglio federale. Quest'ultimo si fonda sulla legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) per le condizioni di autorizzazione. All'articolo 36 di tale legge sono stabilite le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione. Se tali condizioni sono adempiute, i cantoni devono di norma rilasciare l'autorizzazione.
In conformità all'articolo 15 capoverso 2 e all'articolo 21 capoverso 2 LPMed, un diploma o un titolo di perfezionamento estero produce in Svizzera gli stessi effetti del diploma o titolo di perfezionamento federale corrispondente. I cantoni non possono stabilire condizioni di autorizzazione supplementari per gli specialisti provenienti da uno Stato dell'UE, poiché così facendo violerebbero il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Pertanto i cantoni devono rilasciare l'autorizzazione al libero esercizio della professione se le condizioni stabilite dalla LPMed sono adempiute.
L'autorizzazione a esercitare la professione ai sensi della LPMed, motivata da ragioni di polizia sanitaria, costituisce la condizione fondamentale per un'attività economica privata. In seguito alla revoca della clausola del bisogno di cui all'articolo 55a LAMal, le condizioni stabilite all'articolo 36 della stessa legge per l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sono più restrittive rispetto a quelle della LPMed per l'autorizzazione al libero esercizio della professione. Anche la LAMal non prevede condizioni supplementari per i titolari di un titolo di perfezionamento federale o estero. In base all'ALC, una disparità di trattamento sarebbe inammissibile anche nell'ambito delle assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale è consapevole che in alcuni cantoni la revoca della clausola del bisogno di cui all'articolo 55a LAMal possa condurre a sviluppi indesiderati. Nella sua risposta del 9 dicembre 2011 all'interpellanza Hiltpold 11.3892, "Moratoria sull'apertura di studi medici. Quali effetti sui cantoni?", il Consiglio federale si è espresso dettagliatamente in merito e ha illustrato le possibili misure per contrastare il problema.
Risposta del Consiglio federale.