11.4065 · Interpellanza · 2011-12-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della preparazione del sesto Vertice dei Paesi del G-20, tenutosi il 3 e 4 novembre 2011 a Cannes, il primo ministro indiano Manmohan Singh ha chiesto misure coordinate volte a contrastare la fuga illecita di capitali e i paradisi fiscali, affermando che la sottrazione d'imposta e la fuga illecita di capitali dai Paesi in sviluppo costituiscono un problema serio. Singh ha invitato i Paesi del G-20 ad assumere la gestione dell'introduzione a livello internazionale dello scambio automatico di informazioni di rilevanza fiscale e a rinunciare alla distinzione artificiale tra patrimoni non dichiarati in passato e nuovi investimenti o tra sottrazione d'imposta e frode fiscale. Riprendendo le conclusioni del Vertice dei Paesi del G-20 del 2009, ovvero che l'era del segreto bancario è terminata, Singh ha sottolineato la sua richiesta ricordando i 782 cittadini indiani che hanno depositato valori patrimoniali non dichiarati su conti della banca HSBC a Ginevra e nei confronti dei quali le autorità indiane hanno avviato un'inchiesta. Secondo quanto riportato dai media si tratta di circa 5 miliardi di rupie (87 milioni di franchi svizzeri). Nel quadro dell'inchiesta finora 22 persone hanno dichiarato valori patrimoniali non dichiarati per l'ammontare di circa 800 milioni di rupie (14 milioni di franchi svizzeri).
1. Le autorità indiane hanno presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale? A tal riguardo, il Consiglio federale è disposto ad applicare (se del caso anticipatamente) il protocollo del 30 agosto 2010 che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'India e quindi a concederle assistenza amministrativa?
2. Il Consiglio federale è disposto a fornire sostegno tecnico alle autorità fiscali indiane per l'elaborazione di domande di assistenza amministrativa in materia fiscale?
3. Quali misure ha avviato il Consiglio federale nei confronti dei Paesi emergenti e in sviluppo, affinché non etichettino ripetutamente e giustamente la Svizzera come paradiso fiscale? Perché finora queste misure nei confronti dell'India non hanno prodotto effetti più marcati?
4. Il Consiglio federale è disposto a proporre all'India un'imposta prelevata presso l'agente pagatore, applicata a valori patrimoniali indiani su conti svizzeri (probabilmente non dichiarati)?
5. Come valuta il Consiglio federale il danno all'immagine della Svizzera, che a Cannes si è ritrovata per l'ennesima volta al centro dell'attenzione e che il primo ministro indiano ha presentato quale rifugio per valori patrimoniali non dichiarati?
6. L'evasione fiscale si ripercuote negativamente sui negoziati in corso relativi a un accordo di libero scambio con l'India?
7. Quali programmi di cooperazione allo sviluppo promuovono la capacità di riscuotere le imposte?
Stellungnahme des Bundesrates
Riguardo alle domande poste nell'interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue:
1. Il protocollo del 30 agosto 2010 che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'India è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Secondo l'articolo 14 paragrafo 3, lo scambio di informazioni previsto nel protocollo si applica alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno seguente alla firma del protocollo, o dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2011. Alla fine dello scorso anno e all'inizio di quest'anno l'India ha presentato alla Svizzera una serie di domande di assistenza amministrativa. Tali domande saranno trattate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in quanto autorità competente.
2. L'India ha concluso con numerosi Stati una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale. Si può quindi presupporre che essa sia in grado di elaborare domande di assistenza amministrativa senza il sostegno tecnico della Svizzera.
3./5. Nel marzo 2009 la Svizzera ha revocato la riserva relativa all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e da allora ha negoziato con diversi Stati, tra cui anche alcuni Paesi emergenti e in sviluppo, una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale. Essa prosegue gli sforzi volti ad adeguare le CDI esistenti e a concludere nuove convenzioni contenenti una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale. Tuttavia, la Svizzera non può evitare di essere di tanto in tanto oggetto di critiche a causa del segreto bancario. Il Consiglio federale ignora i motivi alla base delle critiche mosse dall'India, tanto più che al momento del Vertice del G-20 a Cannes la riveduta convenzione con l'India era già entrata in vigore. Il Consiglio federale non crede però che le dichiarazioni del primo ministro indiano abbiano arrecato un danno duraturo alla reputazione della Svizzera.
Occorre inoltre precisare che nelle discussioni internazionali (OCSE, ONU, ecc.) la fuga di capitali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale come pure i flussi finanziari illeciti sono considerati da tempo un serio ostacolo alla mobilitazione delle risorse nazionali dei Paesi emergenti e in sviluppo. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che occorre procedere a ulteriori discussioni e chiarimenti e intervenire di conseguenza.
4. La Svizzera è in linea di principio disposta ad avviare colloqui esplorativi con gli Stati interessati e con l'India in vista di una regolarizzazione dei conti esistenti e dell'introduzione di un'imposta con effetto liberatorio sui redditi dei capitali. In questo contesto si dovrebbe inoltre tematizzare la questione del miglioramento dell'accesso al mercato per la fornitura di servizi finanziari. Il 3 ottobre 2011 la Svizzera e l'India hanno tra l'altro firmato un memorandum d'intesa per il dialogo sulle questioni finanziarie. L'obiettivo di questo dialogo è rafforzare e approfondire la cooperazione tra la Svizzera e l'India in ambito finanziario.
6. Le questioni fiscali non rientrano nel campo d'applicazione di un accordo di libero scambio e non sono pertanto oggetto dei negoziati in corso con l'India.
7. Il Consiglio federale ritiene che la decisione presa il 13 marzo 2009 di adottare lo standard dell'OCSE nell'ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale sia uno strumento adeguato per promuovere la capacità di altri Stati di riscuotere le imposte in modo efficiente ed equo. Con tale decisione sono state poste le basi per concludere un accordo con altri Paesi, nel quadro della revisione delle convenzioni di doppia imposizione esistenti o della negoziazione di nuove convenzioni, sull'assistenza amministrativa reciproca ai fini dell'applicazione del diritto fiscale interno.
La Svizzera partecipa attivamente al dibattito internazionale e ai relativi programmi volti a sostenere la mobilitazione delle risorse nazionali nei Paesi in sviluppo. Si cita a titolo di esempio il programma dell'OCSE per la fiscalità e lo sviluppo che è finalizzato tra l'altro a rafforzare le amministrazioni nazionali delle contribuzioni ma che tratta anche le questioni legate allo scambio di informazioni con i Paesi in sviluppo. Per quanto riguarda i valori patrimoniali non dichiarati e depositati nelle banche svizzere, la cooperazione allo sviluppo riveste un ruolo importante nel mettere i Paesi deboli in condizione di tornare in possesso di siffatti capitali tramite le corrispondenti procedure di restituzione. Le misure spaziano dal sostegno tecnico diretto nel settore della giustizia al promovimento del centro di competenze "International Center for Asset Recovery" di Basilea, che si occupa della formazione di specialisti in questo ambito. Infine, si evidenzia che in adempimento del postulato CET-N 10.3880 il Consiglio federale intende elaborare un rapporto concernente i vantaggi e gli svantaggi di un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con i Paesi in sviluppo. Questo rapporto illustrerà la cooperazione svizzera allo sviluppo in campo fiscale offrendone un'ampia panoramica.
Risposta del Consiglio federale.