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11.4076 · Interpellanza · 2011-12-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Dopo la scoperta di una cellula clandestina di neonazisti, apparentemente all'origine di numerosi omicidi, è in corso in seno agli ambienti politici e all'opinione pubblica tedeschi un dibattito sull'adeguatezza delle basi legali per la lotta all'estremismo da parte degli organi preposti alla tutela della Costituzione. Dalle prime analisi è risultato che le indagini sono state ostacolate, se non addirittura impedite, dalla mancanza di possibilità di scambio di dati.

Conformemente al diritto vigente in Svizzera, il Servizio informazioni è autorizzato a sorvegliare gli estremisti soltanto se quest'ultimi perpetrano, appoggiano o promuovono atti di violenza per il raggiungimento dei loro obiettivi. Il testo della revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è maturo per la votazione finale. Constatato il carattere controverso di diversi punti, quali la sorveglianza preventiva da parte dello Stato nella sfera privata, il Consiglio federale ha deciso uno scaglionamento dei lavori legislativi per una nuova legge sul servizio informazioni. Al riguardo, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Limitatamente all'estremismo, non sarebbe opportuno definire prescrizioni meno restrittive per quanto concerne le implicazioni in materia di violenza, al fine di facilitare i compiti del Servizio informazioni svizzero per quanto riguarda la sorveglianza delle persone e il relativo rilevamento di dati?

2. Nel quadro della nuova legge sul Servizio informazioni, il Consiglio federale intende autorizzare anche nella sfera privata, a determinate e rigorose condizioni, l'acquisizione preventiva di informazioni da parte dell'intelligence?

3. Per quanto concerne la futura gestione dei dati, sono previsti modelli atti a consentire di individuare in maniera preventiva reati gravi come quelli sopra menzionati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adotta, conformemente alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), misure preventive per individuare e combattere tempestivamente le minacce risultanti, tra l'altro, dall'estremismo violento. Al riguardo, il concetto di estremismo non è definibile in maniera esaustiva. Il riferimento agli atti violenti fa tuttavia sì che un comportamento conforme alla legge, anche se al "margine estremo" del mondo politico, non venga registrato dalla polizia o trattato dai servizi informazioni. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione con "estremismo violento" s'intendono mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti.

Nei dati del SIC non possono tuttavia confluire informazioni più numerose e migliori di quelle che gli è consentito raccogliere per legge. Al riguardo, oggi la legge rinuncia sostanzialmente a una ricerca di informazioni che coinvolge la sfera privata. Già il messaggio concernente la LMSI 1994 richiamava esplicitamente l'attenzione su un certo rischio per la sicurezza (FF 1994 II 1007). Di conseguenza, l'attuale dispositivo di difesa dei servizi informazioni presenta delle lacune. Non vi sono tuttavia strumenti che consentirebbero di condurre ricerche approfondite anche nella sfera privata nei casi in cui vi sia ragion di causa.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale si era espresso nel messaggio del 15 giugno 2007 concernente la LMSI, indicando che, secondo il suo parere, l'attuale situazione di minaccia può essere affrontata in modo adeguato mediante la situazione giuridica odierna. Come già menzionato, viene tuttavia preso in considerazione un certo rischio per la sicurezza. Se si debba continuare così e, se del caso, quanto grande possa essere il rischio, è in primo luogo una domanda politica la cui risposta spetta al Parlamento.

2./3. Il messaggio LMSI II (FF 2007 4613) respinto dal Parlamento prevedeva, tra l'altro, un impiego severamente controllato a livello giudiziario e politico dei cosiddetti "mezzi particolari per l'acquisizione di informazioni". Tra questi figurano, tra l'altro, l'osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche mediante apparecchi tecnici di sorveglianza. Dopo la reiezione da parte del Parlamento, nelle modifiche della LMSI ("LMSI II ridotta"; termine di referendum 13 aprile 2012) approvate dal Parlamento il 23 dicembre 2011 i "particolari mezzi d'informazione" sono stati temporaneamente tralasciati. Nel quadro dell'elaborazione della legge sul Servizio informazioni verrà ancora una volta esaminato approfonditamente se e in quali casi queste misure per l'acquisizione di informazioni debbano essere consentite. Oggetto di accertamenti esaustivi in vista della nuova legislazione è anche la questione della conservazione ottimale dei dati. Poiché i lavori legislativi preliminari sono ancora in corso, per entrambi i settori non è ancora possibile fornire indicazioni definitive.

Risposta del Consiglio federale.

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