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11.4086 · Mozione · 2011-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni della legislazione sul lavoro concernenti i negozi di prossimità situati in aree periferiche, introducendo una deroga alle prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo. Tale deroga deve consentire l'impiego domenicale e festivo di lavoratori. Si tratta di rendere possibile la vendita di derrate alimentari di largo consumo durante tutti i giorni della settimana, anche in zone lontane dai centri urbani. Questa deroga contribuisce anche al mantenimento dei negozi di prossimità nelle regioni periferiche.

Begründung

La legge sul lavoro, e l'ordinanza 2 (disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) concernente questa legge, prevedono diverse deroghe in relazione a durata del lavoro e del riposo, che consentono l'apertura domenicale e festiva di alcuni negozi. In particolare beneficiano di disposizioni derogatorie i punti vendita situati presso le stazioni, i negozi delle stazioni di servizio, le panetterie e i chioschi.

Queste deroghe, contemplate dalla legislazione sul lavoro, permettono di offrire ogni giorno della settimana beni di consumo - soprattutto alimenti di uso comune - agli abitanti delle città, ai viaggiatori, agli automobilisti e alle persone che risiedono in prossimità dei principali assi stradali. Deroghe simili sono previste anche per le regioni turistiche durante i periodi di maggiore affluenza di viaggiatori.

La modifica della normativa sul lavoro viene richiesta anche per consentire l'apertura domenicale e festiva dei piccoli negozi, principalmente di generi alimentari, situati in zone periferiche e discoste dai centri, che non beneficiano delle facilitazioni concesse ai punti vendita urbani, delle stazioni o localizzati lungo gli assi stradali. In questo modo si potrebbe migliorare l'approvvigionamento dei paesi situati lontano dai centri urbani, spesso abitati da una popolazione anziana con limitate possibilità di movimento, e contribuire nel contempo a mantenere i piccoli negozi in aree dove la loro presenza è diventata molto scarsa e dipende dal sostegno delle autorità locali.

È necessario che il personale interessato dall'apertura domenicale e festiva di questi negozi abbia diritto ad una compensazione equa sotto forma di tempo lavorativo e/o retribuzione. L'applicazione delle deroghe in questione concernerebbe soltanto aree delimitate e richiederebbe l'adempimento di criteri precisi, da definire d'intesa con le parti interessate. Ad esempio, i criteri potrebbero essere la lontananza, il numero di abitanti e l'altitudine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il divieto del lavoro domenicale è sancito dall'articolo 18 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Le deroghe a tale divieto sono possibili se il lavoro domenicale è indispensabile per motivi tecnici o economici, o se ne è provato l'urgente bisogno (art. 19 LL). Inoltre l'articolo 27 LL prevede che determinate categorie di aziende o di lavoratori possano essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali, se ciò è reso necessario dalla loro particolare situazione. Questa disposizione trova applicazione nell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112), in cui sono enumerate le aziende che possono occupare personale di notte o nei giorni festivi senza autorizzazione.

La LL persegue la tutela della salute dei lavoratori. Il divieto del lavoro domenicale costituisce un elemento cardine della tutela dei lavoratori e, per questa ragione, le deroghe sono autorizzate secondo criteri restrittivi. Una modifica della normativa in materia di tutela dei lavoratori a fini di promozione del sistema economico o per motivi di politica regionale non corrisponderebbe al significato e allo scopo della legge sul lavoro. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il principio del divieto del lavoro domenicale dovrebbe valere anche per le aziende situate in regioni periferiche.

Occorre inoltre rilevare che numerose aziende delle regioni periferiche beneficiano già attualmente delle deroghe al divieto del lavoro domenicale previste dall'OLL 2. Norme speciali valgono ad esempio per alberghi, ristoranti e caffè (art. 23 OLL 2), aziende delle regioni turistiche (art. 25 OLL 2), chioschi e aziende al servizio dei viaggiatori (art. 26 OLL 2) nonché panetterie (art. 27 OLL 2). La popolazione che vive nelle regioni periferiche può perciò contare anche di domenica su un sicuro approvvigionamento di beni di prima necessità. Oltre a ciò, proprio nelle regioni periferiche le aziende familiari sono relativamente numerose. Se queste occupano soltanto membri della famiglia non sono soggette alla LL e, di conseguenza, al divieto del lavoro domenicale.

Per queste ragioni il Consiglio federale non reputa necessaria una modifica del diritto del lavoro per le aziende situate in regioni periferiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.