11.4111 · Interpellanza · 2011-12-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le iniziative popolari con effetto retroattivo che comportano conseguenze gravose per i cittadini continuano a dare adito a incertezze giuridiche in Svizzera. Nel 1991 l'ex consigliere nazionale liberale Walter Zwingli ha affrontato tale problema presentando un'iniziativa parlamentare. Mentre il Consiglio nazionale voleva risolvere il problema, il Consiglio degli Stati e il consigliere federale Koller erano dell'avviso che la questione andasse trattata nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale. Il consigliere federale Koller sostenne che l'introduzione del referendum amministrativo e finanziario avrebbe ridotto considerevolmente l'importanza delle iniziative con disposizioni con effetto retroattivo. Con la revisione della Costituzione non è stato introdotto né il referendum finanziario né quello amministrativo. La retroattività non è stata quindi relativizzata.
In tale contesto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come giudica il Consiglio federale la certezza giuridica in rapporto all'aspetto della retroattività delle iniziative popolari?
2. È disposto a occuparsi nuovamente di questo problema tuttora irrisolto?
3. Quali provvedimenti intende adottare per eliminare questa incertezza giuridica?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha trattato approfonditamente la questione della retroattività delle iniziative popolari in particolare nel contesto dell'iniziativa parlamentare Zwingli 91.410. Risponde come segue alle domande poste:
1. Le iniziative popolari con effetto retroattivo intaccano la certezza del diritto e mettono in discussione la fiducia nello Stato di diritto (messaggio del 28 ottobre 1992 concernente l'iniziativa popolare "per una Svizzera senza aviogetti da combattimento", FF 1992 VI 395; messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 421). Tali problemi sono tuttavia di tipo fondamentale piuttosto che pratico. Nella prassi le iniziative popolari con effetto retroattivo sono infatti rare e non sono quasi mai state accolte. L'unico esempio di iniziativa di questo genere è quello della cosiddetta iniziativa Rothenturm, approvata circa 24 anni fa.
2. Il Consiglio federale e le Camere hanno analizzato approfonditamente la questione della retroattività delle iniziative popolari nel contesto dell'iniziativa parlamentare Zwingli (cfr. il rapporto del 26 febbraio 1993 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e il parere del Consiglio federale del 7 aprile 1993, FF 1993 II 186 segg. e 204 segg.). Tale iniziativa è stata liquidata con la decisione di non entrata in materia da parte del Consiglio degli Stati. Inoltre, il divieto di iniziative contenenti clausole retroattive è stato trattato nell'ambito della riforma dei diritti popolari (FF 1997 I 421). All'epoca il Consiglio federale non ritenne opportuno introdurre un "divieto di retroattività", opinione condivisa anche dal Parlamento. È vero che nella sua valutazione il Consiglio federale presuppose anche che l'introduzione, poi non avvenuta, del referendum amministrativo e finanziario avrebbe ridotto l'importanza delle iniziative popolari con effetto retroattivo. Da allora nella prassi non è tuttavia più riuscita alcuna iniziativa con effetto retroattivo. Il Consiglio federale ritiene che un nuovo esame della questione non evidenzierebbe alcun nuovo elemento.
3. Secondo il diritto costituzionale vigente l'effetto retroattivo non costituisce un motivo di nullità se l'iniziativa popolare è di fatto attuabile. Le clausole retroattive costituiscono invece argomenti validi per respingere un'iniziativa. Il Consiglio federale può proporre alle Camere di sottoporre un'iniziativa con effetto retroattivo a popolo e cantoni con la raccomandazione di respingerla. Non ritiene invece opportuno precludere a popolo e cantoni la possibilità di decidere in merito a iniziative con effetto retroattivo, iscrivendo nella Costituzione un corrispondente criterio di nullità. Un tale "divieto di retroattività" potrebbe essere eluso in maniera relativamente facile. Inoltre, l'esistenza o meno di una vera e propria retroattività è spesso controversa anche tra gli esperti. Per i motivi citati il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori misure.
Risposta del Consiglio federale.