11.4120 · Mozione · 2011-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti seguenti:
le prestazioni della medicina antroposofica, dell'omeopatia classica, della terapia neurale, della fitoterapia e della medicina tradizionale cinese devono essere rimborsate dall'assicurazione infortuni.
Begründung
Il rimborso delle prestazioni di medicina complementare da parte dell'assicurazione di base e di altre assicurazioni sociali (AI, SUVA, assicurazione militare) è un postulato centrale dell'articolo costituzionale 118a (medicina complementare), accolto dal popolo con il 67 per cento di voti favorevoli. Il 31 maggio 2011, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha adeguato di conseguenza l'ordinanza sulle prestazioni (OPre) affinché le cinque prestazioni di medicina complementare (medicina antroposofica, omeopatia classica, terapia neurale, fitoterapia e medicina tradizionale cinese) fossero ammesse per un periodo limitato nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base. Inoltre, il 30 settembre 2011 il Consiglio nazionale ha accolto in votazione finale la mozione 11.3357, "Copertura della medicina complementare da parte dell'AI" con 115 voti contro 79. Di conseguenza le prestazioni di medicina complementare possono essere parimenti rimborsate dall'assicurazione infortuni.
Le prestazioni dei cinque metodi di medicina complementare devono essere rimborsate dall'assicurazione infortuni per rimediare all'inammissibile limitazione della libertà di terapia e garantire a tutti i pazienti le stesse possibilità terapeutiche. Proprio le persone vittime di incidenti devono ricorrere per la propria riabilitazione a un approccio terapeutico basato su una buona combinazione tra medicina tradizionale e medicina complementare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione infortuni obbligatoria non prevede alcun catalogo delle prestazioni per le cure mediche coperte dagli assicuratori contro gli infortuni, diversamente dalla legislazione sull'assicurazione malattie, che nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) definisce l'obbligo di prestazione degli assicuratori. Lo stesso si dica per l'assicurazione invalidità, che riprende il disciplinamento dell'OPre in materia di rimborso delle prestazioni. Nell'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) è sancito unicamente che l'assicurato ha diritto alla cura medica appropriata dei postumi d'infortunio. La legge lascia all'assicuratore la competenza di valutare quale cura medica sia appropriata. L'assicuratore verifica, secondo il principio delle prestazioni in natura determinante per l'assicurazione infortuni obbligatoria (l'assicuratore è debitore della rimunerazione della cura medica), quale cura sia la più appropriata per ripristinare il più rapidamente possibile, in misura integrale o parziale, la salute e quindi la capacità lavorativa dell'assicurato (cfr. articolo 48 LAINF).
Nella prassi, l'OPre funge da riferimento per il rimborso delle prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria e trova quindi ampiamente applicazione per analogia in questo settore. Tuttavia, l'assicuratore contro gli infortuni può rimborsare o prescrivere anche cure mediche non iscritte nell'OPre. L'assicurazione infortuni obbligatoria rimborsa pertanto già oggi in modo limitato e controllato le terapie di medicina complementare, allo scopo di ridurre al minimo il danno integrale coperto dall'assicurazione.
Tenuto conto del disciplinamento e della prassi appena descritta inerenti alla copertura delle cure mediche da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria, l'introduzione esplicita del rimborso delle terapie di medicina complementare sarebbe estranea al sistema. In particolare, non sarebbe adeguato annoverare unicamente i metodi di medicina complementare, ma non tutte le altre terapie della medicina tradizionale.
La situazione suesposta permette di concludere che già attualmente, nell'ambito dell'assicurazione infortuni obbligatoria i metodi terapeutici della medicina complementare sono rimborsati nella misura in cui sono appropriati e in modo analogo al disciplinamento previsto nell'assicurazione malattie. Il Consiglio federale ritiene pertanto inutile introdurre nell'assicurazione infortuni obbligatoria un disciplinamento aggiuntivo esplicito volto all'attuazione dell'articolo 118a della Costituzione federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.