11.4138 · Mozione · 2011-12-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica delle basi legali affinché i dispositivi tecnico-medici destinati agli ospedali e agli studi medici ambulatoriali diventino più economici e possano essere direttamente importati dall'estero e affinché gli ostacoli amministrativi siano eliminati.
Begründung
I dispositivi tecnico-medici, gli apparecchi, i dispositivi da impiantare e altri materiali sono nettamente più economici all'estero che in Svizzera. A causa dei guadagni valutari la differenza è aumentata ulteriormente. Mentre i prezzi dei medicinali devono reggere il confronto con i prezzi praticati all'estero e sono quindi stati ridotti regolarmente negli ultimi anni, i prezzi degli apparecchi e dei dispositivi tecnico-medici sono rimasti a un livello eccessivamente elevato, nettamente al di sopra dei prezzi praticati nei Paesi limitrofi, in particolare per quanto riguarda gli strumenti e i prodotti, i dispositivi da impiantare e gli apparecchi tecnico-medici. Gli ospedali potrebbero acquistarli a prezzi nettamente inferiori nei Paesi limitrofi, ma nel frattempo diversi accordi e ostacoli amministrativi lo impediscono. Anche se teoricamente le importazioni parallele sono ammesse, in pratica esse sono rese praticamente impossibili da diversi accordi e ostacoli amministrativi. Se per esempio un fornitore ha un punto di vendita in Svizzera - come è prevalentemente il caso - non è possibile effettuare ordinazioni all'estero. Se fosse possibile un acquisto all'estero, ciò comunque non funziona, poiché i servizi di manutenzione e le prestazioni in garanzia sono obbligatoriamente vincolati all'acquisto e, in Svizzera, non possono essere effettuati indipendentemente dall'acquisto dell'apparecchio in questione. A ciò si aggiunge il fatto che le esigenze previste nell'ordinanza relativa ai dispositivi medici causano un aumento dei costi senza però arrecare il minimo valore aggiunto ai pazienti.
Per questi motivi invito il Consiglio federale ad adeguare di conseguenza la legislazione pertinente, in particolare la legge sui cartelli, l'ordinanza relativa ai dispositivi medici e la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi, per permettere di ridurre i prezzi eccessivi degli apparecchi e dei dispositivi tecnico-medici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione degli importi forfettari basati sulle prestazioni (SwissDRG), il 1° gennaio 2012, ha creato maggiori incentivi per gli ospedali di ottimizzare la loro prassi in materia di acquisti e di approfittare di condizioni vantaggiose per i dispositivi tecnico-medici. Gli indici di costo delle tariffe SwissDRG contengono d'ora in poi una grande parte dei costi previsti per i dispositivi impiantabili, gli apparecchi tecnico-medici e i medicamenti. Le fatturazioni separate sono ancora possibili soltanto in pochissimi casi. Di conseguenza è ormai nell'interesse esclusivo degli ospedali il fatto di aumentare gli sforzi in occasione dell'acquisto di questi articoli (sforzi che erano troppo poco orientati ai costi, come risulta da un rapporto del sorvegliante dei prezzi, pubblicato nel 2008, concernente i prezzi dei dispositivi medici impiantabili; cfr. anche interpellanza Favre Charles 11.3838).
Secondo l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, le prescrizioni tecniche nel settore dei dispositivi medici sono riconosciute reciprocamente come equivalenti. L'ordinanza relativa ai dispositivi medici permette di acquistare direttamente dall'estero dispositivi medici muniti di un contrassegno CE. Allo scopo di poter garantire la sicurezza dei pazienti, l'acquirente diretto è obbligato a notificare eventi indesiderati all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ossia a Swissmedic, e al fabbricante. Queste esigenze valgono in generale per tutti gli specialisti che utilizzano dispositivi medici e sono quindi indipendenti dal modo in cui è stato effettuato l'acquisto. Il Consiglio federale non è a conoscenza di eventuali ostacoli amministrativi all'importazione di dispositivi medici. Se inoltre un dispositivo medico è dispensato esclusivamente a specialisti, con l'accordo esplicito dell'utilizzatore, la designazione linguistica sul dispositivo e/o sull'imballaggio può limitarsi a meno di tre lingue ufficiali o all'inglese. Secondo il Consiglio federale non esistono esigenze nazionali che comportano un aumento dei costi.
Se limitazioni della concorrenza sotto forma di accordi illeciti tra imprese o pratiche illecite di imprese che dominano il mercato impediscono le importazioni parallele, tali limitazioni sono già attualmente prese in considerazione dalla legge sui cartelli. Ciò vale anche per le prestazioni in garanzia e i servizi di manutenzione, che possono ugualmente fare parte di un accordo allo scopo di impedire le importazioni parallele. La Commissione della concorrenza sta attualmente svolgendo un'inchiesta, nell'ambito di diverse procedure, in merito alla problematica dell'esclusione dal mercato sollevata dalla mozione. Inoltre il Consiglio federale ha previsto l'adozione di misure adeguate intese a rafforzare la legge sui cartelli nel quadro della sua revisione. Un'estensione del campo d'applicazione della legge sui cartelli a fattispecie nelle quali il fabbricante rifornisce i clienti svizzeri esclusivamente tramite una filiale con sede in Svizzera è già stata respinta dal Consiglio federale in occasione della risposta alla mozione Birrer-Heimo 11.3984.
Per quanto riguarda la legge sulla sorveglianza dei prezzi, il Consiglio federale ha già risposto in modo negativo alla mozione Birrer-Heimo 11.3986, che conteneva il mandato di sottoporre al Parlamento l'estensione del campo di applicazione del sorvegliante dei prezzi alle imprese che vendono prodotti di marca d'importazione in Svizzera a prezzi notevolmente più alti di quelli applicati nel Paese d'origine.
Per i motivi summenzionati il Consiglio federale ritiene che le attuali disposizioni legali siano sufficienti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.