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11.4145 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Secondo resoconti dei media, il 27 agosto 2011 estremisti di destra tedeschi avrebbero affittato per 160 franchi il locale di una società di tiro del cantone di Lucerna. In data 6 dicembre 2011 il cantone ha chiesto ai comuni e alle società di tiro di provvedere alle necessarie verifiche affinché i propri locali non siano affittati a gruppi potenzialmente collocabili nell'alveo dell'estremismo di destra.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A chi incombe la responsabilità di impedire l'abuso di impianti di tiro da parte di estremisti? Le misure sinora adottate sono sufficienti in considerazione dei rischi di abuso, ad esempio, da parte di neonazisti tedeschi?

2. Alle pertinenti autorità è sistematicamente comunicata l'identità degli utenti di impianti di tiro? Il Consiglio federale è disposto a introdurre al riguardo un obbligo di notifica?

3. In virtù della legislazione federale, i comuni hanno l'obbligo di provvedere "affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente" (art. 133 della legge militare). Per adempiere a tale obbligo i comuni ricorrono a soluzioni molto diverse tra loro sotto il profilo del diritto di proprietà: alcuni impianti di tiro sono di proprietà comunale, altri impianti hanno come proprietarie società di tiro private, altri ancora sono di proprietà mista pubblico/privata. Quali informazioni sono comunicate alle autorità comunali e cantonali dalle società di tiro sovvenzionate in tal senso? Quest'ultime informano le autorità riguardo a se stesse e all'utilizzo degli impianti da parte di terzi? Quali vincoli sussistono per l'utilizzo di tali impianti di tiro prescritti dalla legislazione federale? Chi provvede al loro adempimento? Chi esegue i relativi controlli?

4. Gli impianti di tiro privati non sovvenzionati sono considerati normali esercizi commerciali. Nel rispetto della zonizzazione, possono essere allestiti ovunque. Il disciplinamento attuale è sufficiente in considerazione dei potenziali abusi da parte di estremisti?

5. Come sono disciplinate le questioni in materia di responsabilità? L'Assicurazione contro gli infortuni delle società svizzere dei tiratori (AIST) è autorizzata a coprire l'utilizzazione di impianti di tiro da parte di terzi? A tal fine, l'AIST è tenuta a conoscere l'identità degli utenti?

6. Da documenti dell'archivio militare delle forze armate sudafricane risulta che l'ex impresa d'armamento svizzera Oerlikon-Bührle ha regolarmente presentato le sue armi al regime dell'Apartheid su piazze d'armi dell'esercito svizzero, come ad esempio dal 24 al 26 aprile 1961 a Bière e a Zuoz. L'esercito svizzero mette tuttora a disposizione le proprie piazze d'armi per simili presentazioni a delegazioni di acquirenti esteri? In caso di risposta affermativa: a quali condizioni? Chi rilascia le relative autorizzazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Va fatta una distinzione tra, da un lato, gli impianti di tiro a carattere commerciale e, dall'altro, i rimanenti impianti di tiro, che sottostanno alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio. Inoltre, limitatamente agli impianti di tiro utilizzati per il tiro fuori del servizio e gestiti, come detto, conformemente alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio, va fatta un'ulteriore fondamentale distinzione tra l'affitto di soli locali e l'affitto di un impianto di tiro per attività di tiro. Nel primo caso, l'unico vincolo è il rispetto dell'obbligo di diligenza, come per l'affitto di locali di qualsivoglia altra associazione. Per contro, in caso di affitto di un impianto di tiro per attività di tiro, la responsabilità incombe alla società che dirige il tiro e sono escluse attività di tiro non dirette da una società di tiro.

Come per tutti i rimanenti utenti di impianti di tiro, la responsabilità per utenti potenzialmente collocabili nell'alveo dell'estremismo di destra incombe di volta in volta al gestore di un impianto di tiro commerciale o alla società di tiro che dirige il tiro. L'esercizio di tiro riportato dai media è stato organizzato da un'azienda privata in un impianto di tiro privato a carattere commerciale, dunque non in un impianto di tiro sottostante alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio.

1. La responsabilità incombe al gestore dell'impianto o alla società di tiro. Devono essere osservate le disposizioni della legge sulle armi (RS 514.54), dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541), dell'ordinanza sul tiro (RS 512.31), dell'ordinanza del DDPS sul tiro (RS 512.311) e dell'ordinanza sugli impianti di tiro (RS 510.512) nonché le prescrizioni della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST). Le suddette prescrizioni sono sufficienti per impedire gli abusi.

2. Alle autorità è sistematicamente nota soltanto l'identità di cittadini stranieri che partecipano a manifestazioni di tiro: per poter partecipare a simili manifestazioni, i cittadini stranieri hanno bisogno di un'autorizzazione da parte della pertinente autorità militare cantonale. Il Consiglio federale non considera necessario introdurre un obbligo di notifica più esteso, poiché quanto auspicato è già stato considerato nel quadro del nuovo articolo 9 della prevista modifica del 23 dicembre 2011 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; termine di referendum: 13 aprile 2012), che disciplina la possibilità di vietare attività riconducibili all'estremismo violento.

3. Le società di tiro devono annunciare pubblicamente tutte le previste manifestazioni di tiro. Per questo tramite le autorità sono informate riguardo a ogni genere di utilizzo degli impianti. Sono autorizzati a dirigere esercizi di tiro unicamente monitori di tiro appositamente istruiti. La funzione di vigilanza è esercitata dai membri delle commissioni cantonali di tiro, che inoltre controllano l'attività di tiro sul posto almeno una volta l'anno.

4. I gestori di impianti di tiro privati a carattere commerciale devono attenersi alle pertinenti disposizioni giuridiche (cfr. risposta alla domanda 1). In questo ambito il Consiglio federale non ravvisa per il momento alcuna necessità di modifica.

5. Le questioni in materia di responsabilità sono disciplinate primariamente dagli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni (RS 220). Ciò vale segnatamente per gli impianti di tiro commerciali. Di regola i gestori di quest'ultimi chiedono agli utenti di provare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile. L'Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST) copre le pretese di responsabilità civile di terzi nei confronti dei propri assicurati se le pretese sono in relazione con le attività ordinarie delle società di tiro. Tali manifestazioni devono però obbligatoriamente essere svolte sotto la direzione delle società di tiro e nel quadro delle prescrizioni vigenti. Nell'ambito della sua attività assicurativa, l'AIST non può verificare chi effettivamente prende parte alle manifestazioni.

6. Le piazze d'armi e le piazze di tiro non sono più messe a disposizione per presentazioni di armi da parte di imprese d'armamento.

Risposta del Consiglio federale.