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11.4163 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Vi sono attualmente prescrizioni vincolanti per i membri del consiglio di banca e della direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS), nonché per tutti gli altri collaboratori della stessa, che nell'ambito di una compliance interna vietano l'abuso di informazioni privilegiate?

2. In caso di risposta affermativa, nel 2010 e 2011 sono stati effettuati i necessari controlli, alla stregua di quelli prescritti per i collaboratori di tutti i commercianti di valori mobiliari dal numero marginale 56 della circolare 2008/38 della FINMA, in particolare il controllo delle transazioni e dei riferimenti bancari degli interessati? In caso di risposta affermativa, chi è responsabile di eseguire tali controlli e quali organi hanno accesso alla relativa documentazione?

3. Nel caso in cui negli ultimi due anni i controlli non siano stati effettuati nonostante l'esistenza di relative prescrizioni, il Consiglio federale ritiene che occorra intervenire? Ritiene che anche il Parlamento debba intervenire in materia di regolamentazione della BNS?

4. Per quale motivo la BNS in quanto società quotata in borsa, vincolata dalle prescrizioni di pubblicità ad hoc, non informa il pubblico in modo immediato e completo sulle grandi transazioni da essa operate - in particolare sui dettagli relativi agli investimenti delle riserve monetarie in obbligazioni di Stato estere - contrariamente alla prassi della Banca centrale europea e della Banca centrale degli Stati Uniti?

Begründung

La legge sulle borse (LBVM) ha lo scopo di garantire la trasparenza e la funzionalità del mercato dei valori mobiliari, nonché la parità di trattamento degli investitori. L'articolo 6 LBVM istituisce l'obbligo di sorvegliare il mercato per accertare l'abuso di informazioni confidenziali, le manipolazioni dei corsi o altre infrazioni. Alla luce dei ripetuti interventi delle maggiori banche centrali per far fronte alla crisi finanziaria e monetaria, occorre chiedersi se le regole valide per le banche commerciali attive sul mercato dei valori mobiliari non debbano essere applicate per analogia anche alla BNS e ai suoi collaboratori. La domanda si pone in particolare in relazione agli acquisti di vari miliardi di euro effettuati dalla BNS e al fatto che la fissazione del tasso di cambio minimo ha fatto aumentare il valore degli euro acquistati in precedenza, permettendo la realizzazione di utili. Se un istituto finanziario privato adottasse un simile modo di procedere, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari sarebbe tenuta ad avviare un'inchiesta per sospetto di operazione insider o perlomeno di manipolazione del mercato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per gli altri collaboratori della Banca nazionale svizzera (BNS) esistono disposizioni simili alla direttiva sulle operazioni con strumenti finanziari condotte in proprio dai membri della direzione generale allargata. Per i membri del consiglio di banca non esiste alcuna direttiva in proposito. Essi non sono coinvolti nelle decisioni e nell'attuazione della politica monetaria e dunque non dispongono di informazioni confidenziali che, in caso di transazioni finanziarie, potrebbero fruttare vantaggi illeciti.

2. La BNS non è considerata un commerciante di valori immobiliari ai sensi della legge sulle banche e non sottostà alla sorveglianza della FINMA. Essa ha tuttavia emanato prescrizioni corrispondenti (vedi risposta a domanda 1).

All'inizio di ogni anno civile i membri della direzione generale allargata devono attestare al presidente del consiglio di banca che l'anno precedente hanno rispettato le disposizioni della direttiva menzionata alla risposta 1. Inoltre, sulla base di diversi documenti, l'ufficio di revisione verifica il rispetto della direttiva da parte dei membri della Direzione generale allargata e redige un rapporto annuo all'attenzione del presidente del consiglio di banca. L'ultimo rapporto reca la data del 16 dicembre 2011 e concerne l'esercizio 2010. Il consiglio di banca ha recentemente deciso che tutte le transazioni bancarie effettuate tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 dai membri della Direzione generale allargata saranno verificate da una società di revisione esterna.

Nel mese di gennaio del 2011 il settore della BNS responsabile della compliance ha chiesto a tutti i collaboratori una dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni relative all'insider trading e di quelle volte a evitare i conflitti di interesse per l'anno 2010. L'ufficio interno di revisione della BNS ha controllato la correttezza di queste dichiarazioni tramite verifiche puntuali. I risultati della verifica sono contenuti nel rapporto annuo relativo ai rischi operativi, che tra l'altro verrà discusso in seno al comitato di verifica del consiglio di banca.

3. Il consiglio di banca ha già annunciato che effettuerà una profonda verifica della citata direttiva e delle disposizioni relative alle operazioni in proprio con strumenti finanziari. Fino alla presentazione delle nuove direttive e istruzioni, le transazioni in divisa estera che superano i 20 000 franchi effettuate da membri della direzione generale allargata e da collaboratori che hanno accesso a informazioni privilegiate devono essere previamente approvate dal chief compliance officer della BNS. Quest'ultimo informa periodicamente il comitato di verifica.

4. La BNS è un organo della Confederazione con compiti propri e dispone di una base legale speciale. I rapporti della BNS mirano in primo luogo a illustrare in modo trasparente la sua politica monetaria e valutaria (art. 7 della legge sulla Banca nazionale, LBN). La LBN, in qualità di lex specialis, ha sempre la precedenza in caso di eventuali contraddizioni con i regolamenti degli organi di autodisciplina o con la legge sulle borse.

Le azioni della BNS sono quotate nel settore del mercato nazionale presso SIX Swiss Exchange. La LBN stabilisce che gli organi competenti della borsa devono tener conto della natura particolare della Banca nazionale nell'applicazione delle disposizioni sulla quotazione in borsa, segnatamente delle disposizioni concernenti il contenuto e la frequenza dei rapporti sulla situazione finanziaria.

Per tutelare gli investitori esistono regole ad hoc, che impongono alla BNS esigenze restrittive: la sua solvibilità è comprovata e la distribuzione dei dividendi è limitata conformemente alla legge (art. 31 LBN). La pubblicazione di dettagli relativi agli investimenti di riserve monetarie richiesta dall'interpellanza non fa parte dei dati che la BNS è tenuta a comunicare nel quadro delle regole ad hoc di SIX Swiss Exchange.

Nel confronto internazionale la BNS risulta essere una delle banche centrali più trasparenti per quanto concerne il settore degli investimenti. Essa pubblica nei primi giorni di ogni mese l'ammontare delle sue riserve monetarie alla fine del mese precedente. Inoltre essa informa trimestralmente in merito all'investimento dei suoi attivi, pubblicando la composizione delle sue riserve monetarie, la ripartizione tra azioni e obbligazioni, informazioni sulla struttura di tali obbligazioni nonché l'ammontare degli investimenti più importanti in valuta estera e in franchi svizzeri.

Risposta del Consiglio federale.