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11.4169 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La revisione delle linee guida OCSE è stata adottata lo scorso maggio. Con essa è stato introdotto un capitolo sui diritti umani, in linea con i lavori di John Ruggie. Le linee guida si applicano ora a tutte le relazioni d'affari delle imprese. Queste ultime sono chiamate ad adottare processi tesi a prevenire e a ridurre le conseguenze negative delle loro attività ("due diligence"). In ottobre, il punto di contatto nazionale (PCN) ha pubblicato una guida procedurale in caso di controversie.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per rendere operativa la responsabilità delle imprese in materia di diritti umani? In particolare, quali strumenti svilupperà affinché le imprese applichino il principio di "due diligence"?

2. Quali strumenti intende sviluppare per garantire che le imprese svizzere forniscano informazioni complete, aggiornate ed esatte alle autorità fiscali e che non contribuiscano all'evasione fiscale mediante la loro prassi in materia di prezzi di trasferimento?

3. Come e in che modo il Consiglio federale intende propagare e promuovere le linee guida OCSE presso le imprese? A quali imprese si rivolgerà in primo luogo? Quale sarà il ruolo delle ambasciate all'estero e che tipo di formazione sarà impartita agli ambasciatori?

4. Le linee guida costringono i PCN a operare in maniera equa e imparziale, garantendo la loro accessibilità. Ammesso che il dialogo avvenga in Svizzera, la guida procedurale del PCN svizzero esclude in via di principio qualsiasi sostegno finanziario (spese di viaggio e di traduzione) alle parti interessate. Come intende garantire il Consiglio federale l'accesso al PCN svizzero e la partecipazione a una mediazione da parte di persone interessate residenti al Sud? Non converrebbe allentare questa regola, offrendo la possibilità di un trattamento caso per caso?

5. Secondo la nuova guida procedurale, il PCN è tenuto a "promuovere attivamente" la partecipazione delle imprese al dialogo. Cosa significa concretamente quest'espressione?

6. Uno dei fondamenti delle linee guida è la trasparenza. Perché, nella sua guida procedurale, il PCN svizzero rifiuta di pubblicare la prima valutazione ("initial assessment") benché le linee guida lo consentano e altri PCN lo facciano (come ad esempio quello della Gran Bretagna)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il nuovo capitolo sui diritti umani contiene le raccomandazioni dei 42 Stati firmatari all'attenzione delle loro imprese multinazionali che si ispirano alla strategia della "due diligence" definita dall'incaricato speciale delle Nazioni Unite per le questioni economiche e i diritti umani John Ruggie. Le raccomandazioni sono finalizzate a far rispettare i diritti umani lungo l'intera catena di produzione di valore e a prevenire in modo efficace che siano violati. L'attuazione pratica delle raccomandazioni spetta innanzitutto alle imprese e alle associazioni d'imprese che possono ad esempio elaborare direttive settoriali. Inoltre, gli Stati firmatari elaboreranno diversi strumenti ausiliari tesi a sostenere le imprese nell'applicazione pratica delle linee guida OCSE. Sono già state elaborate, ad esempio, linee guida concrete per l'applicazione dell'obbligo di diligenza in sede estrazione e commercio di materie prime da regioni di conflitto (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Inoltre l'OCSE sta elaborando un manuale per PMI volto a promuovere l'attuazione coerente delle linee guida OCSE e, in particolare, a tenere debitamente conto delle esigenze delle piccole e medie imprese.

2. Già prima del loro aggiornamento nel maggio del 2011, le linee guida dell'OCSE prevedevano che le imprese multinazionali fornissero alle autorità fiscali informazioni sull'attuazione delle legislazioni nazionali in materia fiscale. Tali legislazioni prevedono inoltre che i contribuenti rispettino i loro impegni fiscali. Con circolare del 4 marzo 1997, infine, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha esortato gli uffici cantonali delle contribuzioni al rispetto dei principi dell'OCSE in materia di prezzi di compensazione 1995 per imprese multinazionali e amministrazioni fiscali.

3. Dall'aggiornamento dei principi OCSE il punto di contatto nazionale (PCN) svizzero ha intensificato la promozione delle linee guida in questione. Le informazioni sul sito del PCN sono state integrate e l'opuscolo informativo ottenibile in quattro lingue è stato riveduto. Il PCN ha rafforzato la sua collaborazione con tutte le cerchie interessate e in particolare con le associazioni economiche e prevede di svolgere ulteriori eventi di promozione. L'opuscolo informativo del PCN è stato distribuito a tutte le rappresentanze svizzere all'estero mediante lettera di accompagnamento già nel 2010. Inoltre, le rappresentanze svizzere competenti vengono chiamate in causa per il trattamento di richieste di responsabilità del PCN.

4. Di regola, le richieste vengono accolte dal PCN dello Stato in cui si è manifestata la presunta violazione contro le linee guida. Se non si tratta di uno Stato firmatario (per cui non vi è alcun PCN a cui rivolgersi), la richiesta va trattata dal PCN dello Stato in cui si trova la sede principale dell'impresa. In questo caso, tuttavia, le linee guida OCSE non prevedono una copertura delle spese di viaggio delle parti interessate dalla richiesta inoltrata al PCN né dei costi di traduzione di eventuali documenti. L'OCSE si sforza di ampliare la cerchia degli Stati firmatari delle linee guida e di migliorare in tal modo l'accessibilità dello strumento in questione. Ogni nuovo Stato firmatario instaura un PCN che consente di promuovere le linee guida e di risolvere le controversie in loco e che ha più familiarità con le particolarità del posto.

5. In sede di trattamento delle richieste, il PCN della Svizzera offre una piattaforma per il dialogo e la mediazione tra le parti interessate, sostenendole così nella risoluzione della loro controversia. Benché promossa attivamente dal PCN, la partecipazione a questo dialogo è facoltativa. Il PCN può ad esempio esporre alle imprese interessate i vantaggi di una partecipazione al dialogo e definire il contesto per uno scambio costruttivo e confidenziale. Con questo approccio, il PCN svizzero ha già promosso più volte lo svolgimento di un dialogo.

6. Le linee guida aggiornate dell'OCSE stabiliscono che, al termine di una procedura, ogni richiesta deve sfociare nella pubblicazione di una dichiarazione conclusiva. Ciò vale anche nel caso in cui il PCN decide di non entrare in materia. In tal modo si garantisce la totale trasparenza per quanto concerne le richieste inoltrate a un PCN. Non è invece prevista la pubblicazione dell'"initial assessment", in cui si valuta unicamente se entrare in materia o meno. La maggioranza dei 42 PCN, tra cui quello svizzero, rinuncia nella prassi a pubblicare questo documento.

Risposta del Consiglio federale.