11.4172 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale, fondandosi direttamente sulla Costituzione, ha emanato l'ordinanza sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (RS 124). Chiedo al Consiglio federale:
1. Da allora quanti incarichi ha conferito la Confederazione in virtù di tale ordinanza? Con quale onere finanziario? Di quali incarichi si è trattato? A quale tipo di servizi di sicurezza ha fatto capo la Confederazione in Svizzera o all'estero?
2. Perché la Confederazione non ha utilizzato le proprie risorse o fatto capo ai corpi cantonali di polizia o ad altri servizi statali?
3. A quale livello sono stati conferiti gli incarichi? Dal Consiglio federale? Da un capodipartimento? Da un ufficio federale? Da un'unità inferiore?
4. L'ordinanza definisce le condizioni minime per l'impiego di società di sicurezza private nel caso in cui la legge autorizza la Confederazione a delegare i propri compiti di protezione. Quali autorizzazioni legali sono state applicate?
5. Secondo l'ordinanza, in presenza di una corrispondente base legale le autorità possono incaricare contrattualmente le società di sicurezza di impiegare la coercizione e le misure di polizia, la forza fisica, manette, altri mezzi per immobilizzare, cani di servizio, manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco. Quanti incarichi hanno previsto l'impiego di tali misure? Da chi sono stati conferiti? Chi se ne assume la responsabilità politica? Sotto quale forma il Parlamento e il pubblico ne sono informati?
6. L'ordinanza elenca i requisiti che le società di sicurezza private devono soddisfare per eseguire incarichi conferiti dalla Confederazione. Secondo l'ordinanza è compito dell'autorità che conferisce l'incarico verificare l'adempimento di tali requisiti. In che modo il Consiglio federale garantisce una prassi uniforme nell'applicazione dei requisiti? Esiste un servizio di coordinamento che controlla tutti gli incarichi conferiti dalla Confederazione a società di sicurezza private?
7. Da metà ottobre 2011, data della sua riapertura, la società Aegis sorveglia l'ambasciata svizzera a Tripoli. L'autorità federale che ha conferito tale incarico si è fondata sull'articolo 7 dell'ordinanza, secondo cui in via eccezionale è possibile "ricorrere a una società di sicurezza privata che non soddisfa completamente le esigenze di cui all'articolo 6"? In che modo la Confederazione ha controllato Aegis?
8. Il Consiglio federale trasporrà questa delicata ordinanza in una legge?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Da un sondaggio effettuato presso l'amministrazione federale centrale e decentralizzata è emerso che al momento la Confederazione conferisce annualmente circa 120 incarichi a servizi di sicurezza privati. Il DFAE conferisce circa 80 incarichi per la protezione di ambasciate, consolati e uffici della Direzione della cooperazione e dello sviluppo. Committenti importanti in Svizzera sono l'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'Ufficio federale della migrazione (UFM), l'Ufficio federale della cultura (UFC) e il Museo nazionale, il consiglio dei politecnici federali (PF), l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nonché il DDPS (Armasuisse). L'onere finanziario ammonta a circa 25 milioni di franchi all'anno (ca. 13 milioni per l'UFM, ca. 4,5 milioni per il DFAE, circa 2,5 milioni per il DFI, Museo nazionale incluso, e circa 2 milioni di franchi per il consiglio dei PF).
La gran parte degli incarichi riguarda la sorveglianza di immobili nonché controlli di entrata e servizi di portineria. Raramente concernono la protezione di persone, ad esempio in caso di visite non ufficiali nelle unità amministrative decentralizzate di persone ritenute a rischio. Talvolta privati vigilano sul rispetto dell'ordine in edifici federali (alloggi per richiedenti l'asilo, musei). I mandati in Svizzera sembrano essere conferiti soltanto a offerenti svizzeri, nella maggior parte dei casi a grandi fornitori, talvolta anche a ditte regionali. Il DFAE conferisce i suoi incarichi all'estero soprattutto a fornitori locali, molto raramente a grandi attori internazionali.
2. In caso di impieghi all'estero, a causa dell'assenza di basi legali e della carenza di risorse, la Confederazione non può fare capo a forze di polizia cantonali. Per salvaguardare gli interessi nazionali, in casi eccezionali e per una breve durata, è possibile un servizio di appoggio dell'esercito per proteggere persone e beni particolarmente degni di protezione (art. 69 cpv. 2 della legge militare; RS 510.10). In Svizzera i fornitori privati sostengono il personale federale soprattutto in caso di mancanza acuta di personale (picchi lavorativi, assenze per malattia), di servizi di appoggio (servizi di ricezione e di portineria) nonché di compiti di controllo e sorveglianza dentro e attorno ad edifici. Queste attività non fanno parte dei compiti centrali del personale della Confederazione, che sarebbe eccessivamente sollecitato sul piano delle risorse. In tali casi è molto più conveniente, anche sul piano finanziario, impiegare privati piuttosto che assumere e formare (anche in termini di perfezionamento professionale) ulteriori dipendenti federali. Infine, gli organi di polizia cantonali non dispongono né delle competenze né delle risorse per assumersi tali compiti per conto della Confederazione.
3. La rappresentanza in loco del DFAE conferisce gli incarichi all'estero a offerenti locali previa intesa con il dipartimento. I contratti con attori internazionali sono stipulati dal dipartimento. Gli incarichi in Svizzera sono conferiti sempre dall'ufficio federale o dall'unità amministrativa decentralizzata competente (p. es. Museo nazionale, PF).
4. L'articolo 3 dell'ordinanza sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione(OISS; RS 124) esige una base legale per la delega a privati di un incarico di protezione. Una legge in senso formale è tuttavia necessaria soltanto per autorizzare i privati a utilizzare la coercizione di polizia. Esempi di basi legali sono l'articolo 22 capoverso 2 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), che menziona la protezione delle autorità o degli edifici della Confederazione da parte di privati, o l'articolo 17 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311), secondo cui, per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e dei centri esterni, l'UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Il ricorso a privati a sostegno di un'autorità che deve eseguire un compito di protezione non richiede alcuna base legale.
5. Secondo la prassi finora applicata, i servizi federali non autorizzano i privati a esercitare la coercizione di polizia o ad adottare misure di polizia. In tali situazioni vanno contattati i servizi statali competenti. I privati possono ricorrere alla violenza soltanto in caso di legittima difesa o stato di necessità (p. es. protezione degli impianti e del personale delle rappresentanze all'estero del DFAE). In caso di impieghi all'estero è possibile prevedere, in via eccezionale, che il personale di sicurezza sia leggermente armato se lo richiedono le circostanze. In tal caso è necessario il consenso del dipartimento. Talvolta i privati forniscono servizi con conducenti di cani (UFM, protezione di oggetti in diversi servizi amministrativi). In due casi l'UFM consente di utilizzare sostanze irritanti, tuttavia soltanto per legittima difesa. Di principio le autorità che decidono di impiegare società private ne sono direttamente responsabili nei rispettivi ambiti. La responsabilità politica può essere assunta soltanto dal Consiglio federale, che dirige l'amministrazione. Il Parlamento e il pubblico sono informati nel quadro delle normative vigenti in materia di informazione delle autorità.
6. L'articolo 16 OISS stabilisce che l'autorità committente trasmette all'incaricato della sicurezza del suo dipartimento una copia del contratto concluso con la società di sicurezza privata e gli comunica i problemi riscontrati in occasione dell'esecuzione del contratto. Lo scambio di informazioni con gli incaricati della sicurezza garantisce una prassi uniforme. Anche i contratti tipo allestiti dal DFGP per i contratti eseguiti in Svizzera e dal DFAE per quelli eseguiti all'estero (art. 15 OISS) fungono a tale scopo. Non vi è un servizio federale che coordina tutti gli incarichi conferiti dalla Confederazione. I committenti sono in grado di stipulare contratti che soddisfano i requisiti legali e corrispondono alle raccomandazioni contenute nei contratti tipo.
7. La società Aegis ha firmato il codice internazionale di condotta per le società private di sicurezza. La società si impegna contrattualmente a rispettare tale codice e il codice di condotta interno dell'impresa (Code of conduct del giugno 2010, pubblicato su Internet). Il personale impiegato in loco ha ricevuto una formazione supplementare adeguata al mandato. Durante l'impiego Aegis è stata in costante contatto con l'ambasciata per il controllo. Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di conferire all'esercito svizzero il mandato di Aegis. Il collegio sottoporrà il corrispondente messaggio alle Camere federali.
8. Gli articoli 27 e seguenti del disegno di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP), inviato in consultazione nell'autunno 2011, sostituiranno l'OISS nel caso di mandati federali per la fornitura di prestazioni di sicurezza all'estero. Il contenuto dell'ordinanza concernente la Svizzera è stato ripreso nell'ottavo titolo dell'avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia della Confederazione (AP-LCPol). Il Consiglio federale deciderà come procedere in merito alla LCPol dopo aver presentato il rapporto sul postulato Malama (10.3045).
Risposta del Consiglio federale.