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11.436 · Iniziativa parlamentare · 2011-04-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il titolo sesto del Codice penale è modificato come segue:

Art. 220 Sottrazione di minorenne, rifiuto del diritto alle relazioni personali

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ne ha la custodia, chiunque si rifiuta di affidare un minorenne al titolare del diritto alle relazioni personali è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Begründung

Nel 2009 il Consiglio federale ha presentato un avamprogetto di modifica dell'articolo 220 del Codice penale (CP) volta a includere i casi in cui il genitore che ha la custodia del figlio non rispetta il diritto riconosciuto dell'altro genitore a intrattenere relazioni personali con lo stesso. Oggi il diritto alle relazioni personali è difficile da far rispettare poiché l'articolo 292 CP, che punisce la disobbedienza a decisioni delle autorità, non ha effetto dissuasivo e il genitore che si rifiuta di cooperare non incorre in nessuna sanzione penale. Nel 2010 l'84 per cento dei casi di violazione del diritto di visita era dovuto alla madre. In poco tempo il genitore che ha la custodia del figlio può stabilire con lui una relazione privilegiata; il rischio di alienazione nei confronti del genitore meno presente è grande. Secondo gli specialisti il 5-10 per cento delle separazioni può causare un'alienazione di questo genere e due terzi dei bambini coinvolti presentano patologie gravi che possono persistere durante tutta la vita. Secondo uno studio del programma nazionale di ricerca si stima a 18 000 il numero di bambini attualmente privati di qualsiasi possibilità di contatto con il genitore che non ha la custodia. Secondo gli specialisti ci troviamo di fronte a veri e propri casi di abuso, sia verso il figlio che verso il genitore escluso. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato vari Stati per essere venuti meno al loro obbligo di diligenza in questo ambito. Il Tribunale federale ha riconosciuto la gravità della problematica.

Nella consultazione, 17 cantoni hanno espresso il loro consenso alla modifica proposta dal Consiglio federale. Essa permetterebbe di alleggerire la mole di lavoro che grava sui servizi di protezione dei minorenni, considerato che queste situazioni sono responsabili di oltre un terzo dei casi pendenti; i costi medico-sociali ne risulterebbero diminuiti. In tal modo verrebbe protetto il diritto e l'interesse preponderante del figlio a intrattenere relazioni regolari ed equilibrate con ambedue i genitori (art. 11 e 14 della Costituzione federale, art. 8 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo). Questa problematica richiede misure urgenti.