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Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le liberalità a organizzazioni di pubblica utilità

11.440 · Iniziativa parlamentare · 2011-03-16

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Le liberalità a organizzazioni di utilità pubblica come la Guardia aerea svizzera di salvataggio (Rega) non devono sottostare all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Propongo la seguente modifica dell'articolo 3 lettera i LIVA:

Art. 3

...

Lett. i

dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; non è considerata controprestazione ai sensi dell'imposta sul maggior valore la promessa del destinatario di assumersi i costi della prestazione fornita da esso o per suo conto in virtù del suo scopo statutario, a condizione che il destinatario sia un'organizzazione di utilità pubblica; una liberalità è considerata dono anche se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di utilizzazione della ditta o del logo del donatore; i contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni;

...

Begründung

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) continua ad assoggettare all'IVA le liberalità alla Rega, nonostante che secondo la nuova legge sull'IVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (LIVA), le liberalità siano esplicitamente equiparate ai doni e non soggiacciano di conseguenza all'IVA (art. 3 lett. i in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 2 lett. d LIVA).

Come si sa, la Rega garantisce il salvataggio aereo in Svizzera e svolge pertanto un compito di utilità pubblica. Al contrario di quanto avviene all'estero, in Svizzera il salvataggio aereo non viene finanziato dal settore pubblico, ma è reso possibile dalle liberalità che i privati fanno alla Rega. Sottoponendo queste liberalità all'IVA, lo Stato sottrae alla Rega circa 5,5 milioni di franchi svizzeri all'anno. È un importo che viene a mancare alla Rega per svolgere i suoi compiti di utilità pubblica.

Visto che l'AFC non condivide l'opinione del Parlamento sul trattamento da riservare alle liberalità, è evidente che occorre precisare la nozione di dono e di liberalità nella LIVA.

La definizione qui proposta della nozione di liberalità nell'articolo 3 lettera i LIVA rende tutto più semplice e chiaro; è necessaria per evitare la minaccia che le liberalità di privati a istituzioni di utilità pubblica vengano gravate fiscalmente, negando così i valori fondanti della nostra società.

Questa definizione non deve in nessun modo aprire la porta a possibili elusioni delle imposte. Limitando l'esenzione alle istituzioni di utilità pubblica, si garantisce che le imprese a scopo di lucro che non adempiono i criteri dell'utilità pubblica non potranno profittare della precisazione qui proposta.

La perdita fiscale per la Confederazione sarà dunque in ogni caso limitata. La nozione di organizzazione di utilità pubblica è definita nella LIVA stessa (art. 3 lett. j LIVA) mediante rinvio alla legge federale sull'imposta diretta (LIFD).