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11.449 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Ausgangslage

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13.11.2015

La Commissione ha ripreso i lavori concernenti la pubblicazione delle misure di protezione degli adulti. Essa ha tenuto conto della decisione del Consiglio nazionale del 20 marzo 2015 di non togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare 11.449 nonché dei risultati della procedura di consultazione dalla quale erano emerse numerose critiche all'avamprogetto di revisione del Codice civile del 24 ottobre 2013. Con 18 voti contro 6, la Commissione propone di non modificare il diritto vigente secondo cui le informazioni concernenti le misure di protezione dell'adulto devono essere chieste all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, precisando tuttavia nell'articolo 451 del Codice civile che il Consiglio federale è tenuto a provvedere, mediante l'emanazione di un'ordinanza, affinché le informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. Questa soluzione contribuisce a migliorare il diritto in vigore e a unificare la prassi delle autorità di protezione dei minori e degli adulti. Una minoranza della Commissione propone di accogliere, con qualche modifica redazionale e tecnica, l'avamprogetto del 24 ottobre 2013 secondo il quale l'informazione deve essere fornita dall'ufficio d'esecuzione. La Commissione ha adottato il progetto con 17 voti contro 7 e un'astensione.

Comunicato stampa del Consiglio federale del 17.06.2016

Il Consiglio federale è favorevole a una prassi uniforme quanto all'obbligo delle autorità di protezione dei minori e degli adulti di informare in merito alle loro misure protettive. In data odierna ha adottato il suo parere su una pertinente iniziativa parlamentare. La soluzione proposta tutela sia gli interessi delle persone oggetto di una misura sia quelli delle potenziali controparti contrattuali.

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, le misure di protezione che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali dei Cantoni. Per evitare la stipula di un contratto nullo, il potenziale partner contrattuale deve però poter verificare se sussiste un'eventuale limitazione dei diritti civili della sua controparte. Su richiesta, tale informazione gli è fornita dalla competente autorità cantonale di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Attualmente, tuttavia, le prassi delle APMA nell'adempimento di tale obbligo divergono da Cantone a Cantone.

Per tale motivo il Consiglio federale appoggia un'iniziativa parlamentare (11.449 Iv. Pa. Joder: Pubblicazione di misure di protezione degli adulti) che chiede di armonizzare e semplificare l'obbligo d'informazione delle APMA disciplinandolo in un'ordinanza. Tale soluzione permette di salvaguardare gli interessi di tutti gli interessati. Inoltre, il Consiglio federale è favorevole a disciplinare chiaramente nella legge i casi in cui le APMA devono informare sulle misure di protezione non solo le autorità dello stato civile, ma anche altri servizi coinvolti. Si tratta in particolare degli uffici cantonali del controllo abitanti, degli uffici dei passaporti e degli uffici d'esecuzione.

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il diritto vigente va modificato come segue:

1. L'autorità di protezione degli adulti è incaricata di informare l'ufficio d'esecuzione del domicilio della persona interessata sull'adozione o sull'abolizione di una misura del diritto della protezione degli adulti.

2. Le informazioni sulle misure di protezione degli adulti vanno iscritte nel registro delle esecuzioni e rilasciate dall'ufficio d'esecuzione ai terzi che fanno richiesta di un estratto del suddetto registro.

Begründung

In seguito alla revisione del diritto tutorio, il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo diritto di protezione degli adulti, che introdurrà una modifica dalle gravi conseguenze per l'economia. Con la presente iniziativa parlamentare si intende eliminarle.

Secondo il diritto oggi in vigore, le tutele (ossia la sospensione dell'esercizio dei diritti civili) vengono

pubblicate nei rispettivi fogli ufficiali cantonali (cantone di domicilio e cantone di origine). Ognuno ha così la possibilità di prendere atto che un eventuale partner contrattuale non ha più l'esercizio dei diritti civili e non può quindi stipulare contratti. In tal modo l'economia è costretta a essere a conoscenza della tutela e, per diritto, i terzi non sono protetti dalle conseguenze degli atti conclusi con persone sotto tutela.

Dal 1° gennaio 2013, simili misure di protezione degli adulti non verranno più pubblicate. L'incapacità civile mantiene però lo stesso effetto: i contratti conclusi con chi non ha l'esercizio dei diritti civili sono nulli ex tunc. Ciò significa che un terzo (persone esercitanti un'attività commerciale, privati, imprese ecc.) non può più venire a conoscenza delle misure di protezione degli adulti, ma deve sopportarne tutte le conseguenze, compresa la completa estinzione del suo credito. Conformemente al nuovo articolo 451 capoverso 2 del Codice civile, chiunque rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti. Ma questa è soltanto un'eccezione all'obbligo generale di segretezza.

Gli interessi eventuali di singoli individui vengono posti al disopra della protezione giuridica nei rapporti d'affari quotidiani, il che minaccia la certezza del diritto. Le ripercussioni sull'economia sono fatali e l'esigenza della prova dell'interesse difficilmente può essere applicata nei rapporti d'affari quotidiani. Una simile situazione è sproprozionata e causa oneri amministrativi elevati. A ciò si aggiunge che ogni singola autorità di protezione degli adulti può decidere autonomamente se esiste o no un interesse giustificato al rilascio dell'informazione e può rifiutarsi senz'altro di fornire l'informazione richiesta. Contro questo rifiuto non sussiste acluna protezione giuridica: vi è perciò urgenza di legiferare.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 13.09.2016

Diritti civili, no a informazione Ufficio esecuzione a imprese

(ats) Le imprese non dovrebbero essere informate dall'Ufficio d'esecuzione se una persona non ha più i diritti civili che le consentano di concludere contratti. Con 143 voti contro 37, il Nazionale si è sostanzialmente allineato oggi al nuovo progetto della sua Commissione degli affari giuridici.

Le informazioni personali resteranno di competenza dell'autorità che ha limitato i diritti civili di un individuo e quindi lo conosce. Essa potrà fornire spiegazioni circostanziate, cosa che l'Ufficio d'esecuzione non può fare.

La Camera del popolo ha tuttavia precisato quali informazioni le autorità di protezione dei minori e degli adulti possono trasmettere ad altre autorità. Ha chiesto inoltre al governo di vigilare affinché tali informazioni vengano fornite in maniera semplice, rapida ed unificata.

Il Consiglio federale si è impegnato a migliorare la trasmissione dei dati. L'esecutivo vuole uniformare la pratica delle diverse autorità di protezione di minori e di adulti, oggi disparata, tramite un'ordinanza, ha ricordato in aula la ministra della giustizia Simonetta Sommaruga.

Fissare quali misure debbano essere trasmesse a chi e in quali circostanze consentirà di evitare di divulgare informazioni che non sono più attuali su persone poste sotto curatela, ha sottolineato Jean-Christophe Schwaab (PS/VD) a nome della commissione. I deputati hanno sostenuto il provvedimento con 106 voti contro 74.

In tal modo questo tipo di dati potrà essere trasmesso solo alle persone che manifestano un interesse sufficiente, ciò che consente la protezione della sfera privata degli adulti posti sotto tutela, ha aggiunto Sibel Arslan (Verdi/BS). Queste precisioni sulla trasmissione delle informazioni sono state aggiunte al progetto preliminare che era stato posto in consultazione e giudicato "inappropriato" o "troppo complicato" da 18 cantoni.

Per i commercianti

All'origine, la commissione voleva legiferare sulla base di un'iniziativa parlamentare di Rudolf Joder (UDC/BE) che voleva ritornare al sistema in vigore fino alla fine del 2012: all'epoca infatti le tutele erano pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale. Ciò consentiva ai commercianti e alle imprese di prendere atto che un eventuale partner contrattuale non ha più l'esercizio dei diritti civili e non può quindi stipulare contratti.

Dal primo gennaio del 2013, con l'entrata in vigore della riforma, simili misure di protezione non sono più pubblicate al fine di evitare una stigmatizzazione della persona interessata. Per esserne informata, un'impresa deve ora far valere un reale interesse. Può in seguito chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura che priva dei diritti civili il partner commerciale.

Una minoranza, proveniente dai ranghi dell'UDC, ha chiesto invano di mantenere l'obbligo di comunicare all'Ufficio d'esecuzione tutte le misure di protezione degli adulti, come era previsto nel progetto originale e dall'iniziativa parlamentare. Ma, con 94 voti contro 88, la Camera del popolo non l'ha seguita, anche se la proposta ha ottenuto un certo sostegno da parte del PLR.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 06.12.2016

CSt: diritti civili, no a informazione Ufficio esecuzione a imprese

(ats) Le imprese non dovrebbero essere informate dall'Ufficio d'esecuzione se una persona non ha più i diritti civili che le consentano di concludere contratti. Con 35 voti senza opposizione, il Consiglio degli Stati si è sostanzialmente allineato su questo dossier al Nazionale. L'oggetto è pronto per le votazioni finali.

Le informazioni personali resteranno di competenza dell'autorità che ha limitato i diritti civili di un individuo e quindi lo conosce. Essa potrà fornire spiegazioni circostanziate, cosa che l'Ufficio d'esecuzione non può fare.

La Camera dei Cantoni ha tuttavia precisato quali informazioni le autorità di protezione dei minori e degli adulti possono trasmettere ad altre autorità. Ha chiesto inoltre al governo di vigilare affinché tali informazioni vengano fornite in maniera semplice, rapida ed unificata.

La consigliera federale Simonetta Sommaruga si è impegnata a migliorare la trasmissione dei dati. L'esecutivo vuole uniformare la pratica delle diverse autorità di protezione di minori e di adulti, oggi disparata, mediante un'ordinanza, ha ricordato in aula la ministra di giustizia e polizia.