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11.486 · Iniziativa parlamentare · 2011-09-29

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 970a del Codice civile va modificato in modo tale che i cantoni abbiano l'obbligo di pubblicare i cambiamenti di proprietario dei fondi, comprese le relative controprestazioni. L'articolo potrebbe essere modificato come segue:

Art. 970a

II. Trasparenza dei prezzi

Cpv. 1

I cantoni provvedono alla trasparenza dei prezzi sul mercato fondiario.

Cpv. 2

A tal fine pubblicano il prezzo pagato per un immobile in caso di cambiamento di proprietario. Se ragionevolmente non è possibile dare alcuna indicazione sul prezzo, è pubblicato il valore imponibile.

Cpv. 3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e definisce i casi in cui invece del prezzo di vendita è pubblicato il valore imponibile.

Begründung

Il mercato immobiliare si caratterizza per la mancanza di trasparenza e la penuria. Nella maggior parte dei cantoni questo concerne soprattutto i prezzi degli immobili. Una maggiore trasparenza è nell'interesse del buon funzionamento del mercato nonché della lotta contro la speculazione immobiliare e il riciclaggio di denaro.

Al fine di lottare contro la speculazione immobiliare, negli anni Novanta sono state prese misure nell'ambito del diritto fondiario. Per promuovere la trasparenza sul mercato immobiliare i cantoni sono stati obbligati a pubblicare gli acquisti di proprietà fondiaria, con la possibilità di pubblicare anche le controprestazioni.

Con effetto al 1° gennaio 2005, il Codice civile è stato sottoposto a una nuova revisione nell'ambito della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica. La pubblicazione obbligatoria in vigore a livello nazionale è stata abrogata. Ora i cantoni sono liberi di decidere se e quali informazioni pubblicare e in particolare se pubblicare anche le controprestazioni. L'unica disposizione legale restrittiva concerne il divieto di pubblicazione della controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La revisione del 2005 ha limitato la trasparenza delle transazioni immobiliari. Questa mancanza di trasparenza favorisce la speculazione e ostacola la lotta contro il riciclaggio di denaro, che si estende sempre più anche al mercato immobiliare. Affinché la concorrenza funzioni, è necessario che i mercati siano trasparenti. La trasparenza dei mercati è inoltre un importante strumento di pianificazione per lo Stato e un prezioso indicatore che permette di constatare le penurie. Occorre pertanto garantire che gli acquisti di proprietà fondiaria siano pubblicati in tutti i cantoni, unitamente alle controprestazioni.

Come finora, i cantoni saranno liberi di decidere la forma della pubblicazione.

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