Imponibilità degli immobili situati all'estero e relativi redditi. Adattare la legge sull'imposizione federale diretta per evitare un'incongruenza tra LAID e LIFD
11.498 · Iniziativa parlamentare · 2011-12-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Chiedo di modificare e adeguare la legge sull'imposta federale diretta per precludere la possibilità di esentare immobili e stabilimenti d'impresa esteri, particolarmente in Paesi a bassa fiscalità, e relativi redditi da parte delle persone fisiche e giuridiche
Begründung
L articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 13 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non consentono ai cantoni di escludere l'imponibilità degli immobili e di sostanza aziendale situati all'estero e relativi redditi. Nel contempo però la legge sull'imposta federale diretta (LIFD) consente l'esenzione dei redditi degli immobili situati all'estero e del reddito d'impresa esercitato all'estero con una stabile organizzazione (art. 6 e art. 52). Per quanto riguarda l'imponibilità degli immobili situati all'estero e della sostanza aziendale estera e relativi redditi la LAID e la LIFD sono in aperta contraddizione.
Inoltre quasi tutte le legislazioni cantonali non sono conformi alla LAID poiché escludono dall'imponibilità immobili e sostanza aziendale situati all'estero nonché i relativi redditi. Eppure non solo le imposte dei cantoni e dei comuni dal 1° gennaio 2001 devono essere conformi alla legge federale quadro, ma il legislatore nel 1990 approvò congiuntamente la LAID e la LIFD per garantire un'armonizzazione dei principi fondamentali tra le due leggi. L'imposizione anche a livello federale e dei cantoni dei redditi di immobili e stabilimenti di impresa esteri e dei relativi redditi risponde a un criterio di equità: tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) devono essere posti sullo stesso piano, indipendentemente dagli elementi di reddito e sostanza da loro detenuti.
È vero che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera con Stati esteri già stabiliscono la facoltà impositiva soltanto da parte dello Stato di situazione degli immobili e degli stabilimenti di impresa. Vi sono tuttavia alcuni Stati con i quali la Svizzera non ha pattuito alcuna convenzione contro le doppie imposizioni e che non prevedono alcuna imposizione di questi elementi di reddito e di sostanza. È proprio nei confronti di questi casi che bisogna prevedere un'imposizione in Svizzera.