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12.1095 · Interrogazione · 2012-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Sui propri servizi di teletext in Svizzera, emittenti radiotelevisive private pubblicizzano hotline e chat erotiche e altre offerte pornografiche. In Germania questa prassi è vietata conformemente al contratto tra lo Stato federale e i Länder concernente la tutela della gioventù dai rischi dei media (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag). Stando alle dichiarazioni dell'UFCOM, il servizio di teletext in Svizzera, ad eccezione di quello della SSR, non rientra nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e pertanto mancano delle regole ben precise. Alla luce di quanto precede pongo al Consiglio federale queste domande:

1. Il fatto che la LRTV non sia applicabile ai servizi di teletext (ad eccezione di quello della SSR) può essere considerato una lacuna giuridica?

2. Quale istanza della Confederazione ha l'incarico di verificare la presenza di contenuti pornografici sui servizi di teletext?

3. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui, a tutela dei bambini e dei giovani, durante il giorno vada proibita la pubblicità pornografica sui servizi di teletext delle emittenti televisive?

4. Le emittenti televisive possono essere obbligate a provvedere con misure appropriate affinché i minorenni non siano confrontati con servizi di teletext "che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale" (per analogia all'art. 5 LRTV "Trasmissioni nocive per la gioventù")?

5. Il Consiglio federale vede altre possibilità (p. es. mediante un obbligo iscritto nella concessione) per eliminare la pubblicità pornografica dai servizi di teletext?

6. Il Consiglio federale è propenso ad adottare delle misure per eliminare durante il giorno la pubblicità pornografica dai servizi di teletext di emittenti radiotelevisive private in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale considera molto importante tutelare bambini e ragazzi da offerte non adatte alla loro età, diffuse su Internet e sui media elettronici. Nell'ambito del programma nazionale Giovani e media, il Consiglio federale esamina insieme ai cantoni e ai rappresentanti del settore quali misure possano portare a un miglioramento in questo campo. Diversi progetti volti a promuovere le competenze mediatiche sono già ora in fase di attuazione. Se nel quadro del processo summenzionato dovesse emergere la necessità di una maggiore tutela, gli interventi non si concentrerebbero primariamente sul teletext, visto che sono soprattutto le offerte su Internet ad influenzare oggigiorno i più giovani.

In linea di principio, i servizi di teletext non sono disciplinati dalla legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 (LRTV; RS 784.40). Per analogia si applicano al teletext le stesse regole valide, ad esempio, per giornali e offerte on line. L'articolo 197 numero 1 del Codice penale svizzero (CP; SR 311.0) garantisce la tutela dei giovani dalla pornografia: è punito chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni contenuti pornografici. Questa regolamentazione vale anche per la cosiddetta pornografia leggera.

In merito alle singole domande:

1. Il campo di applicazione della LRTV attualmente in vigore è più ristretto rispetto alla legge del 1991 ed esclude i servizi di teletext. In questo caso non si tratta di una lacuna legislativa, bensì di una consapevole scelta del legislatore. Fa eccezione soltanto il relativo servizio offerto della SSR: a questo titolo la LRTV prevede sia per i servizi di teletext che per le offerte on line disposizioni specifiche nel caso in cui il loro finanziamento derivi totalmente o in parte dal canone di ricezione.

2. Le autorità federali non detengono una vera e propria competenza di vigilanza sui contenuti dei servizi di teletext, come d'altra parte neanche per media quali la stampa e Internet. In caso di fatti di rilevanza penale, il controllo sui contenuti del teletext spetta alle competenti autorità di perseguimento penale.

3. Il Consiglio federale non ritiene necessario vietare espressamente la pubblicità pornografica su teletext. Un tale divieto non esiste neanche per la pubblicità su altri canali mediatici come la stampa e Internet. Spetta alle autorità penali competenti decidere se nel caso specifico una pubblicità sul teletext infrange le disposizioni del CP in merito alla pornografia.

4./5. Particolari limitazioni sui contenuti di teletext inappropriati ai più giovani possono essere richieste unicamente alla SSR.

Sulla base della LRTV in vigore le concessioni per le altre emittenti radiotelevisive non possono prevedere obblighi o limitazioni sui servizi di teletext da esse offerti. Valgono esclusivamente le limitazioni poste dal diritto vigente. Inoltre è bene sottolineare il fatto che attualmente in Svizzera molte emittenti televisive che offrono anche servizi di teletext non sono assoggettate a una concessione ma unicamente all'obbligo di notificazione.

6. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di intervenire sul piano legislativo contro la pubblicità pornografica del teletext. Se vi sono indicazioni concrete di pubblicità pornografica su teletext, è la competente autorità di perseguimento penale a occuparsene d'ufficio.

Risposta del Consiglio federale.