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12.1115 · Interrogazione · 2012-12-12

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il 12 dicembre 2012 tutti i parlamentari hanno ricevuto una lettera, recante la data del 4 dicembre e corredata di documentazione riccamente illustrata, inviata dalla Chiesa avventista del settimo giorno.

Con tutto il rispetto per la chiesa in questione, l'Ufficio non ritiene forse che la distribuzione di questa lettera, assimilabile a una forma di proselitismo, sia in contrasto con la laicità dello Stato (separazione tra Stato e Chiesa) e spalanchi la porta alla diffusione incontrollata di materiale analogo?

Antrag des Bundesrates

Risposta dell'Ufficio.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 72 della Costituzione federale, i rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai cantoni e la Confederazione non ha pertanto alcuna competenza in materia. L'Ufficio si rende tuttavia conto delle ragioni che spingono il consigliere ginevrino Manuel Tornare a interrogarsi sulla problematica della separazione tra Stato e Chiesa. I cantoni di Ginevra e di Neuchâtel sono infatti gli unici in cui vige tale regime di separazione. In tutti gli altri vi sono delle chiese cantonali riconosciute come comunità religiose di diritto pubblico.

L'articolo 15 capoversi 1 e 2 della Costituzione protegge la libertà di credo e di coscienza: cioè ognuno ha il diritto di scegliere e professare liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche. Nessuno può tuttavia essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso (art. 15 cpv. 4 della Costituzione). Leggendo queste disposizioni alla luce della libertà d'opinione e d'informazione sancita nell'articolo 16 della Costituzione, se ne deduce che chiunque ha il diritto di esprimere e divulgare le proprie convinzioni religiose.

La lettera della Chiesa avventista del settimo giorno è stata inviata singolarmente a tutti i parlamentari. Fermo restando che ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni (art. 13 della Costituzione), occorre rilevare che la corrispondenza diretta ai parlamentari è gestita, nel rispetto delle pertinenti misure di sicurezza, secondo le seguenti regole:

- gli invii indirizzati personalmente ai parlamentari e depositati (eventualmente come invio collettivo) in portineria del Palazzo del Parlamento sono distribuiti ai destinatari se sono in busta chiusa e recano il nome del mittente;

- i documenti trasmessi per posta e indirizzati personalmente ai parlamentari sono distribuiti dagli uscieri in busta chiusa;

- i giornali, le riviste e la corrispondenza nonché altri documenti informativi non indirizzati personalmente ai parlamentari sono collocati nelle anticamere per libera consultazione;

- gli invii pubblicitari e le lettere finalizzate a raccogliere fondi, non indirizzati personalmente ai parlamentari, nonché gli scritti a carattere ingiurioso non in busta chiusa sono automaticamente distrutti.

I Servizi del Parlamento non sono pertanto autorizzati ad aprire la corrispondenza indirizzata personalmente ai parlamentari. Non si può pertanto escludere che questi ultimi ricevano, anche in futuro, documenti quali la lettera inviata dalla Chiesa avventista del settimo giorno. L'Ufficio è tuttavia persuaso del fatto che i parlamentari sappiano come reagire di fronte a questo genere di corrispondenza e attribuiscano maggior importanza alla propria sfera privata piuttosto che al disturbo causato da posta dal contenuto potenzialmente inappropriato.

Risposta dell'Ufficio.