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12.3008 · Mozione · 2012-01-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione si impegna insieme ai Cantoni affinché nei piani direttori cantonali siano delimitati siti idonei per la produzione di energia eolica e semplificate le procedure di autorizzazione. Se questi siti sono situati in aree forestali, l'ubicazione degli impianti eolici nel luogo previsto deve essere considerata vincolata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La delimitazione nei piani direttori cantonali di aree da riservare allo produzione di energia eolica è una prassi in sostanza già in vigore, dal momento che nella maggior parte dei casi simili impianti hanno un impatto significativo sul territorio e sull'ambiente. Con il termine "aree" non si intendono qui concretamente i siti finali degli impianti, bensì solo le zone ritenute potenzialmente idonee all'installazione di un impianto sulla base di valutazioni preliminari e che pertanto devono essere riservate a tale utilizzo. Nel frattempo, la delimitazione nei piani direttori cantonali di queste aree è divenuta l'oggetto delle due revisioni parziali della legge sulla pianificazione del territorio. Con la definizione di queste aree nei piani direttori cantonali cresce anche la sicurezza per la pianificazione e per gli investimenti in questo tipo di impianti.

La delimitazione delle aree riservate alla produzione di energia eolica nel piano direttore cantonale costituisce uno ottimo strumento ai fini della dimostrazione dell'idoneità, vincolante, di un sito all'installazione di un impianto eolico e quindi per la scelta finale del sito, conformemente alla legge forestale. Tale delimitazione non esonera, tuttavia, dall'esame del progetto concreto (e quindi del sito) all'interno dell'area interessata nell'ambito di una domanda di dissodamento nella fase successiva (piano di utilizzazione speciale o procedura di autorizzazione edilizia e, nel caso di impianti di potenza superiore ai 5 megawatt, anche esame di impatto ambientale): oltre ad essere vincolata ad un sito determinato, l'opera per la quale si richiede il dissodamento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0), ossia devono esistere motivi gravi preponderanti per la sua installazione rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, l'opera deve soddisfare materialmente le condizioni della pianificazione del territorio, il dissodamento non deve comportare seri pericoli per l'ambiente e deve essere tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio. Anche altri importanti aspetti di carattere ambientale (ad es. il rumore) possono essere valutati soltanto nella fase di elaborazione del piano di utilizzazione speciale o della procedura di autorizzazione edilizia, ossia in presenza del progetto concreto. Altri aspetti da tenere in considerazione riguardano le responsabilità e la protezione giuridica.

In seguito ad altri interventi parlamentari trasmessi in precedenza (mozione CAPTE-N 09.3726; postulato Cramer 10.3722) e nell'ambito dell'elaborazione della Strategia energetica 2050 sono già stati avviati diversi lavori per valutare una semplificazione della procedura di autorizzazione come richiesto anche nella presente mozione. Seguiranno proposte per le misure da adottare.

In caso di accoglimento della presente mozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera una modifica del testo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.