12.3023 · Interpellanza · 2012-02-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In Ticino con sempre maggior frequenza i tassisti residenti si trovano concorrenziati dagli NCC (noleggio con conducente) italiani. Trattasi di concorrenza "dumping" in quanto gli NCC italiani non sottostanno all'obbligo di munire i propri veicoli di un odocronografo ovvero dell'apparecchio che serve a certificare, al di là di possibili falsificazioni, le ore di lavoro e di riposo, non essendo esso obbligatorio in Italia (dove peraltro neppure vi è una legge apposita sui tassisti).
I conducenti di veicoli stranieri, come ha precisato l'USTRA in un suo scritto del 16 agosto 2010, possono trasportare persone dall'Italia in Svizzera, o venirle a prendere in Svizzera per ricondurle in Italia. La stessa cosa vale per i conducenti di veicoli immatricolati in Svizzera.
Per contro, i tassisti italiani non possono svolgere trasporti interni su territorio elvetico, cosa che invece fanno regolarmente: alcuni NCC della vicina Penisola pubblicizzano questo servizio sui propri siti.
Queste forme di concorrenza sleale da parte italiana causano grosse difficoltà ai tassisti residenti ed operanti in Ticino.
Inoltre risulta che l'Italia spesso sanzioni i tassisti svizzeri che effettuano trasporti transfrontalieri, ed ostacoli illegalmente questo servizio, che è invece legittimo.
Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:
1. È intenzione del Consiglio federale attivarsi affinché i tassisti italiani, che effettuano trasporti transfrontalieri in Svizzera, siano anch'essi tenuti a munirsi di odocronografo come i colleghi elvetici?
2. È intenzione del Consiglio federale attivarsi presso l'autorità italiana affinché cessino le "chicane" nei confronti dei tassisti svizzeri che effettuano trasporti transfrontalieri?
3. È intenzione del Consiglio federale valutare sanzioni più efficaci per gli NCC italiani che effettuano trasporti interni alla Svizzera, che sono loro vietati?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) le parti contraenti si sono impegnate, tra l'altro, ad agevolare, a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera, la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente a liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata e a garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali (art. 1 lett. b e d ALC). Queste disposizioni generali dell'accordo si applicano anche ai trasporti di persone da e verso l'Italia e di conseguenza i tassisti italiani hanno il diritto, per 90 giorni in un anno civile, di trasportare persone dall'Italia in Svizzera e - su prenotazione - di venirle a prendere (cfr. art. 5 n. 1 ALC).
Questioni analoghe relative alla regolamentazione e all'attuazione si pongono anche per altri Paesi confinanti, attualmente la Germania e l'Austria per quanto riguarda l'aeroporto di Zurigo-Kloten. Eventuali soluzioni che dovessero emergere nel quadro delle discussioni sull'aeroporto di Zurigo-Kloten per disciplinare le corse di taxi transfrontaliere da/verso la Germania e l'Austria andrebbero applicate anche agli altri Stati confinanti con la Svizzera.
1. I tassisti e gli NCC che effettuano trasporti transfrontalieri di persone a titolo professionale impiegando veicoli immatricolati all'estero, sottostanno, come i loro omologhi svizzeri, alle disposizioni dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222). Devono quindi osservare le disposizioni concernenti la durata massima di guida giornaliera e settimanale ammessa, le pause, i periodi di risposo quotidiani e il giorno di riposo settimanale. Per consentire alle autorità svizzere preposte ai controlli di verificare il rispetto di tali prescrizioni, i tassisti e gli NCC italiani devono tenere un libretto di lavoro. Il Consiglio federale ritiene che queste disposizioni siano sufficienti e adeguate.
Inoltre, la Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968 (RS 0.741.10) impone alle parti contraenti di lasciar circolare sul proprio territorio tutti i veicoli che rispondono ai requisiti minimi in essa definiti. La Svizzera non può quindi chiedere ai conducenti italiani che effettuano trasporti transfrontalieri di persone a titolo professionale di equipaggiare il proprio veicolo con un odocronografo.
2. Il Consiglio federale si impegna affinché i tassisti svizzeri possano esercitare la propria attività legalmente anche all'estero. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate disparità di trattamento da parte delle autorità italiane preposte ai controlli, le autorità federali svizzere potrebbero intervenire, sulla base di circostanziate notifiche, presso le autorità italiane.
3. I tassisti italiani hanno il diritto, per 90 giorni in un anno civile, di trasportare persone dall'Italia in Svizzera e, su prenotazione, di venirle a prendere. Non sono invece autorizzati a trasportare passeggeri sul solo territorio svizzero (trasporti interni). Le autorità ticinesi preposte ai controlli sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni dell'OLR. Le violazioni di queste disposizioni sono punite. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni penali vigenti siano sufficienti a garantire l'osservanza di tali norme.
Risposta del Consiglio federale.