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Decisione di allontanamento. Che ne è della necessità di cure mediche e dell'interesse del bambino?

12.3033 · Interpellanza · 2012-02-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'Osservatorio romando sul diritto d'asilo e degli stranieri riporta il caso di una giovane donna, sopravvissuta al massacro di Srebrenica, che ha chiesto asilo in Svizzera all'età di 18 anni. Undici anni più tardi, nonostante gravi problemi psichici e la nascita di suo figlio - il cui padre è scomparso -, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e in seguito il TAF ne hanno pronunciato l'allontanamento e quello del figlio in Bosnia. In tale Paese la donna rischia tuttavia di essere privata delle cure mediche necessarie, come attestato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale riguardo alla limitata accessibilità alle cure mediche in Bosnia (possibilità di trattamento aleatorie e spese parzialmente a carico dei pazienti, cfr. sentenza D-7122/2006 del 3 giugno 2008). Inoltre, la donna non ha praticamente più alcun legame con il suo Paese d'origine né una rete familiare o sociale.

Il Consiglio federale può dunque dirmi:

1. Perché l'UFM - come peraltro il Tribunale amministrativo federale -, sulla base del rapporto medico che cita un importante rischio per la giovane donna e suo figlio in caso di allontanamento, non ha tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale per dichiararne inesigibile l'allontanamento in ragione della necessità di cure mediche (art. 83 cpv. 4 LStr)?

2. Perché l'interesse superiore del bambino non è stato preso in considerazione, nonostante la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (art. 3 cpv. 1) lo ritenga preminente in tutte le decisioni concernenti minori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel presente caso l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Bosnia e Erzegovina è stata oggetto di un esame minuzioso, conto tenuto degli aspetti individuali della situazione della richiedente e in particolare del suo stato di salute, nonché dei criteri relativi alle possibilità di cura e alla loro accessibilità nella Federazione croato-musulmana di Bosnia e Erzegovina definiti nella citata sentenza del Tribunale amministrativo federale (D-7122/2006 del 3 giugno 2008).

Alla luce di tutti gli elementi del dossier, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha ritenuto, al termine delle diverse procedure avviate, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata in Bosnia e Erzegovina fosse ragionevolmente esigibile. Tutte queste valutazioni sono state confermate dall'autorità di ricorso, l'ultima volta con decisione del 3 ottobre 2011. Inoltre le competenti autorità cantonali di migrazione hanno indicato all'interessata la possibilità di richiedere un permesso di dimora per motivi individuali di estrema gravità in applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi in combinato disposto con l'articolo 31 OASA.

2. L'UFM pronuncia le sue decisioni tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Il principio di cui all'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo non istituisce tuttavia un diritto a un permesso di dimora che possa essere fatto valere in giustizia. Il bene del minore rappresenta uno degli elementi da considerare in occasione della ponderazione dell'interesse del minore a restare in Svizzera contrapposto all'interesse pubblico all'esecuzione del suo allontanamento. Va fatto notare che l'interesse del minore non dipende necessariamente dal proseguimento del soggiorno in Svizzera.

A titolo di esempio, il principio dell'interesse superiore del minore può comportare un'ammissione provvisoria nel caso in cui l'integrazione socio-culturale in Svizzera sia tanto profonda e irreversibile che un ritorno nel Paese di origine costituirebbe uno sradicamento completo; sono considerati l'età del minore al suo arrivo in Svizzera e al momento in cui si pone la questione dell'allontanamento e gli sforzi di integrazione profusi, la durata della scolarizzazione in Svizzera, l'attuale grado di scolarità e le prestazioni scolastiche.

Nella fattispecie, i criteri menzionati non sono applicabili, in particolare vista la giovanissima età del bambino. Considerata la forte dipendenza dalla madre, è infatti ragionevole che ritorni nel Paese di origine della madre, dove potrà adattarsi a questo nuovo ambiente.

Risposta del Consiglio federale.