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12.3055 · Postulato · 2012-02-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare il più rapidamente possibile un rapporto dal quale emergono le perdite fiscali a livello federale, cantonale e comunale risultanti dalla riforma dell'imposizione delle imprese II. Occorre illustrare pure quali tipi di imprese (quotate in borsa e non quotate in borsa, ecc.) e il numero di persone fisiche che hanno principalmente tratto vantaggio dagli sgravi. Si tratta quindi di formulare osservazioni in merito alla ripartizione degli sgravi fiscali. Laddove possibile (ad es. presso determinati comuni più grandi), occorre inoltre fornire informazioni sull'eventuale effetto d'incentivazione (maggiore distribuzione di dividendi, insediamento di nuove imprese a seguito della riforma, ecc.).

Begründung

A livello federale e cantonale vengono decise regolarmente riforme fiscali. Negli ultimi anni soprattutto il capitale è stato sgravato notevolmente. Anche se nel contesto di decisioni e votazioni vengono fornite stime sulle perdite fiscali previste, dopo l'attuazione delle riforme non si misurano tuttavia gli sgravi fiscali effettivi. La mancanza di tali cifre compromette sensibilmente la percezione politica, i dibattiti e le future decisioni. Simili analisi possono infatti risultare molto istruttive in particolare per le imminenti nuove riforme fiscali. Secondo stime proprie, gli sgravi risultanti dalla riforma dell'imposizione delle imprese II (senza il principio degli apporti di capitale) ammontano nel solo cantone di Zurigo (compresi i comuni) a 1,5 miliardi di franchi all'anno. Sia l'opinione pubblica sia i politici dovrebbero essere a conoscenza dell'importo e delle conseguenze di queste notevoli somme.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La riforma dell'imposizione delle imprese II comprendeva un pacchetto di varie misure. Gli elementi di maggior rilievo erano i seguenti: (1) imposizione parziale degli utili distribuiti a favore dei titolari di partecipazioni qualificate con una quota di almeno il 10 per cento del capitale, (2) computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale da parte dei cantoni e (3) introduzione del principio degli apporti di capitale. Il pacchetto comprendeva anche altre misure: (4) estensione della riduzione per partecipazioni, (5) agevolazioni in ambito di tassa di emissione nonché (6) diverse misure per lo sgravio delle imprese di persone.

Il presente postulato chiede ora una completa analisi ex post della riforma in relazione (a) alle sue ripercussioni su Confederazione, cantoni e comuni, (b) ai suoi effetti distributivi e (c) ai cambiamenti di comportamento indotti dall'effetto d'incentivazione. Il Consiglio federale esprime la seguente valutazione in merito alla fattibilità dell'analisi per quanto riguarda i tre elementi di maggior peso della riforma:

1. imposizione parziale degli utili distribuiti: le ripercussioni sono molteplici. A causa dell'imposizione meno elevata degli utili distribuiti, direttamente ne risulta un calo del gettito dell'imposta sul reddito. Questo calo è in parte compensato da un aumento dei dividendi distribuiti. Se per giunta si riducono anche i salari percepiti a favore della distribuzione di dividendi più elevati, risultano maggiori entrate sul fronte dell'imposta sull'utile e sul capitale e minori entrate sul fronte dell'imposta sul reddito e dei contributi sociali. Maggiori entrate a titolo dell'imposta sull'utile in combinazione con minori entrate a titolo di imposta sul reddito possono anche risultare dalla trasformazione, a seguito della riforma, di imprese di persone in società di capitali. Visti gli sgravi fiscali sugli investimenti e il parziale avvicinamento alla neutralità del finanziamento, si ottengono a lungo termine anche effetti di crescita, che generano a loro volta maggiori entrate. Questa sovrapposizione di effetti e la dinamica associata rendono particolarmente difficile una verifica ex post. E oltretutto l'eloquenza dei risultati dell'analisi sarebbe molto limitata;

2. l'analisi richiederebbe un periodo di osservazione prolungato e, per poter capire le decisioni di pianificazione fiscale degli investitori e riuscire a isolare gli effetti occasionali (ad es. dividendi patrimoniali) dai cambiamenti di comportamento di carattere permanente, un complicato collegamento di dati su casi particolari dell'imposta federale diretta e di diverse imposte cantonali con dati tratti dal registro AVS.

Un'altra questione aperta concerne la scelta del termine di paragone rispetto al quale l'impatto della riforma dovrebbe essere misurato. Occorrerebbe dunque formulare un'ipotesi sul modo in cui i parametri rilevanti si sarebbero evoluti nel periodo di osservazione se la riforma non fosse intervenuta;

3. computo dell'imposta sull'utile nell'imposta cantonale sul capitale: diversi cantoni hanno sfruttato questa possibilità, entrata in vigore nel 2009. Nella statistica finanziaria che pubblica annualmente, l'Amministrazione federale delle finanze riporta le entrate dei cantoni e dei comuni a titolo dell'imposta sul capitale. L'evoluzione delle entrate dell'imposta sul capitale si deduce già dalla statistica e pertanto da analisi più ampie non si potrebbero trarre grandi riscontri. Al riguardo non si tiene conto della questione se, senza questa possibilità di computo, i cantoni non avrebbero proceduto ad altri adeguamenti delle loro imposte sul capitale;

4. principio degli apporti di capitale: a questo riguardo è già stata effettuata una prima analisi ex post. Sulla base degli apporti di capitale annunciati e dei rimborsi di capitale, che hanno sostituito una distribuzione di utili effettuata nel 2010, è stato possibile eseguire una stima delle minori entrate. Nelle proprie risposte a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale ha esposto i parametri accertabili del principio degli apporti di capitale (da ultimo nella risposta all'interpellanza Kiener Nellen 11.4197 del 1 febbraio 2012). Sono anche possibili suddivisioni tra imprese quotate e non quotate in borsa e tra imprese già domiciliate e imprese neoinsediate con riserve da apporti di capitale comunicate. Decisamente più complesso è il compito di analizzare le ripercussioni degli sgravi fiscali sulla ripartizione del reddito delle persone fisiche. Tale analisi presuppone che gli elenchi dei titoli vengano scandagliati al fine di individuare i titoli per i quali un versamento in capitale ha sostituito il versamento di un dividendo sinora assoggettato all'imposta. Sulla base del reddito imponibile si potrebbe quindi determinare lo sgravio fiscale di cui beneficia la persona interessata. In Svizzera, le autorità fiscali dei cantoni o dei comuni ricevono annualmente dalle persone fisiche registrate come contribuenti circa 4,5 milioni di elenchi dei titoli in allegato alle dichiarazioni d'imposta. Nessuna amministrazione delle contribuzioni dei comuni, dei cantoni o della Confederazione dispone delle necessarie risorse per effettuare un accertamento di tale portata sugli eventuali azionisti. Questo limite vale anche per i rilevamenti campionari, poiché il campione dovrebbe essere sufficientemente vasto per fornire risultati attendibili.

Il Consiglio federale riconosce l'esigenza d'informazione sulle minori entrate e sull'impatto della riforma dell'imposizione delle imprese II. Tuttavia, per rispondere anche soltanto in parte alle domande sollevate nel postulato sarebbe necessaria una ricerca di vaste proporzioni su un periodo di osservazione prolungato. La pubblica amministrazione non dispone dei dati necessari, né delle risorse umane e finanziarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati. Pertanto occorrerebbe stanziare un consistente credito per l'aggiudicazione di un mandato esterno. Per le ragioni menzionate, tuttavia, anche le indicazioni che si potrebbero sperare da un siffatto rapporto risulterebbero molto modeste, sicché per motivi di proporzionalità il Consiglio federale non vede con favore una simile operazione. È però disposto ad approfondire la propria analisi ex post nell'ambito del principio degli apporti di capitale e ad informare periodicamente l'opinione pubblica, nel quadro di un monitoraggio, in merito agli sviluppi in tale ambito.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.