Perizie eseguite dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
12.3069 · Mozione · 2012-03-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente proposta di modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio:
Art. 6 cpv. 2
Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, purché sia negli interessi pubblici della Confederazione o dei cantoni o sia frutto di una ponderazione globale degli interessi.
Art. 7 cpv. 3
L'autorità cui spetta la decisione si basa, tra l'altro, sulla perizia, la quale viene inclusa e presa in dovuta considerazione nella valutazione degli interessi generali.
Begründung
Le procedure di autorizzazione rallentano la realizzazione di progetti, in particolare nel campo delle energie rinnovabili. A seconda delle tecnologie, i progetti sottostanno a gravose procedure a livello comunale, cantonale e federale nelle quali sono coinvolti diversi uffici e servizi, tra cui la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). Attualmente autorità elette democraticamente (consigli comunali, consigli di Stato, tribunali) devono praticamente attenersi alle conclusioni delle perizie della CFNP. Questa situazione non può più essere tollerata ulteriormente. Nonostante tali perizie debbano costituire un importante supporto decisionale, in futuro non dovranno più essere l'unico strumento determinante. Gli interessi pubblici cantonali devono poter essere contrapposti agli interessi che giustificano la conservazione degli oggetti posti sotto tutela. Una ponderazione degli interessi della Confederazione e dei cantoni deve indicare se è necessario derogare al principio secondo cui un oggetto d'importanza nazionale va conservato intatto. Solo una simile ponderazione globale degli interessi può infatti contribuire a far prevalere l'applicazione della pianificazione direttrice a livello cantonale e i progetti di costruzione di interesse pubblico. È inaccettabile che a una commissione nominata dal Consiglio federale e non legittimata dal popolo venga attribuito un potere simile, in particolare nei casi in cui le decisioni cantonali vengono prese nell'ambito di un processo democratico. Riassumendo, alla perizia della CFNP non deve sistematicamente essere attribuito un peso maggiore rispetto ai pareri delle autorità locali e cantonali. Ciò deve valere in particolare per quanto riguarda i progetti in ambito energetico che mirano al potenziamento delle energie rinnovabili o al risanamento energetico degli edifici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione per quanto concerne l'articolo 6 capoverso 2 LPN e di accoglierla per quanto concerne l'articolo 7 capoverso 3.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli inventari stabiliti dal Consiglio federale, previa consultazione dei cantoni, conformemente all'articolo 5 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) riguardano paesaggi, insediamenti e vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, la cui conservazione è d'interesse nazionale. Di conseguenza, l'articolo 6 capoverso 2 LPN prevede che l'autorità competente cui spetta la decisione possa prendere in considerazione un intervento che potrebbe danneggiare in modo grave la conservazione di un tale oggetto unicamente qualora anche il progetto sia d'interesse nazionale. Se invece il progetto danneggia soltanto in modo lieve l'oggetto iscritto in un inventario, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, è possibile effettuare un intervento sulla base di una ponderazione globale degli interessi anche qualora il progetto sia solamente d'interesse cantonale o comunale.
Articolo 6 capoverso 2 LPN (deroga): l'approvvigionamento energetico del Paese è indubbiamente d'interesse nazionale e lo sfruttamento delle energie rinnovabili assume pertanto una rilevanza particolare. Tuttavia, non è possibile trarre la conclusione che ogni singolo impianto per lo sfruttamento delle energie rinnovabili sia da considerare oggetto d'importanza nazionale. Attualmente il Consiglio federale, nel quadro della strategia energetica 2050, sta esaminando in quali casi lo sfruttamento delle energie rinnovabili debba essere considerato di interesse nazionale e se, ed eventualmente in che modo, ciò possa essere sancito nella legge.
La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha analizzato gli effetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), che si basa sull'articolo 5 LPN. Nel suo rapporto del 3 settembre 2003 (FF 2004 681), la commissione ha constatato che l'IFP non ha prodotto gli effetti attesi e ha formulato raccomandazioni per migliorarne l'efficacia. Il 15 dicembre 2003 (FF 2004 771) il Consiglio federale ha approvato le conclusioni e le raccomandazioni del rapporto e ne ha affidato l'applicazione al DATEC (UFAM). I lavori sono ancora in corso.
La revisione dell'articolo 6 capoverso 2 LPN richiesta, tuttavia, non consente di raggiungere l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'IFP o degli altri inventari di cui all'articolo 5 LPN. Al contrario, ne causa l'indebolimento. Con una tale revisione, anche singoli progetti che non sono d'importanza nazionale potrebbero danneggiare in modo grave un oggetto d'importanza nazionale.
Va inoltre rilevato che gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio non possono generare conflitti solo con lo sfruttamento delle energie rinnovabili, ma anche con altri progetti. Nella presente mozione la richiesta viene motivata principalmente con i conflitti insiti nel potenziamento delle energie rinnovabili; la modifica proposta avrebbe tuttavia effetti ben più ampi e imprevedibili.
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza sempre maggiore dello sfruttamento delle energie rinnovabili, e proprio per questo motivo inserirà nella strategia energetica 2050 le disposizioni necessarie. Nei piani direttori cantonali è pertanto prevista una sorta di delimitazione di aree destinate alle energie rinnovabili. Parallelamente verrà discussa con la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) l'applicazione dell'articolo 6 capoverso 2 LPN. Tuttavia, poiché la mozione va oltre quanto previsto dal Consiglio federale, dev'essere respinta in questo punto. Qualora la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre una modifica alla seconda Camera.
Articolo 7 capoverso 3 LPN (perizia): le perizie della CFNP e della Commissione federale dei monumenti storici costituiscono già attualmente una delle basi per la corretta ponderazione degli interessi di protezione e utilizzazione da parte dell'autorità cui spetta la decisione. Il completamento dell'articolo 7 LPN richiesto dagli autori della presente mozione specificherebbe tale principio a livello di legge e deve pertanto essere accolto con favore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione per quanto concerne l'articolo 6 capoverso 2 LPN e di accoglierla per quanto concerne l'articolo 7 capoverso 3.