12.3084 · Interpellanza · 2012-03-07
Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Liquidato
Wortlaut
Giovedì 1° marzo 2012, gli organi di stampa hanno riportato la notizia della decisione del Tribunale penale federale (TPF) di rinviare al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) gli atti del procedimento penale (aperto contro 13 persone e conosciuto come Quatur) sulle presunte ramificazioni in Svizzera della 'ndrangheta calabrese. Dopo dieci anni d'indagine e un'inchiesta condotta da ben cinque tra procuratori federali e giudici istruttori federali è stato constatato che il "diritto al contraddittorio, rispettivamente al confronto, è stato massicciamente disatteso" dalla procura federale e ciò anche in maniera sistematica, nonostante le richieste dei difensori degli imputati. Secondo il TPF, le lacune si spingono fino ad incrinare le fondamenta stesse del procedimento, siccome l'articolo 6 CEDU impone un procedimento penale che rispetti il diritto ad un processo equo.
Purtroppo non si tratta di un caso isolato, ma dell'ennesimo caso in cui il MPC viene bacchettato (ricordiamo il caso degli Hells Angels e del banchiere Holenweger), minando sempre più la credibilità di un'autorità chiamata ad occuparsi tra le altre cose delle inchieste contro la criminalità organizzata e la criminalità economica secondo l'articolo 24 del Codice di diritto processuale penale.
Alla luce di tutto ciò, domando all'Autorità di vigilanza sul MPC:
1. Come intende procedere al fine di ristabilire la credibilità del MPC, fermo restando la separazione dei poteri?
2. Quali sono i costi generati dall'inchiesta Quatur, condotta senza rispettare principi basilari del diritto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 14 dicembre 2002, in seguito a una comunicazione delle autorità antimafia italiane, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aprì una procedura di polizia giudiziaria (nome dell'operazione Quatur). Il 14 dicembre 2005 trasmise la procedura all'Ufficio dei giudici istruttori federali. Quest'ultimo la ritornò al MPC unitamente alla relazione finale in data 8 giugno 2010. La lunga durata dell'istruzione preparatoria è riconducibile in primo luogo al molteplice passaggio di mano della procedura e al tempo che i competenti giudici istruttori hanno necessitato, ogni volta, per familiarizzarsi con l'incarto. Il 20 ottobre 2011, il MPC ha depositato l'atto di accusa presso il Tribunale penale federale.
Il giudice istruttore federale inizialmente competente aveva respinto le istanze allora presentate dalla difesa che chiedevano di procedere a interrogatori in contradditorio ai sensi dell'articolo 118 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Il 13 aprile 2010, la Corte dei reclami penali del Tribunale federale penale respinse il ricorso che impugnava tale decisione, affermando che spetta al tribunale competente per la causa principale valutare quali di queste misure debbano essere eseguite, se del caso in sede di dibattimento.
Con decisione del 28 febbraio 2012 resa nella procedura SK.2011.23, la Corte penale del Tribunale penale federale ha restituito l'atto di accusa al MPC affermando che, considerato il genere e l'entità delle misure ancora da eseguire, queste ultime devono essere compiute dal MPC quale autorità inquirente e non in sede dibattimentale.
L'Autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione (AB-BA) ha analizzato questa decisione del Tribunale penale federale: quanto constatato dal Tribunale penale federale, e cioè che i diritti della difesa sarebbero stati massicciamente disattesi dal MPC e anche in maniera sistematica, riguarda una parte del procedimento condotta dall'Ufficio dei giudici istruttori federali - il quale alla fine del 2010 fu sciolto ovvero integrato nel MPC - e non dal MPC stesso. In questa decisione del Tribunale penale federale del resto si tratta in primo luogo della problematica ancora irrisolta dell'applicazione del principio dell'immediatezza nel dibattimento.
In seguito a un'accurata analisi della situazione, il MPC predisporrà gli atti istruttori che s'impongono per rimediare ai vizi di procedura rilevati nella decisione della Corte penale del Tribunale penale federale del 28 febbraio 2012. A tal fine il MPC ripeterà vari interrogatori, in parte per rogatoria, e ripresenterà un atto di accusa in data successiva.
Il MPC si adopera per attuare in modo tempestivo ed efficiente gli adeguamenti necessari sia nell'ambito dell'iter procedurale e degli svolgimenti, sia a livello organizzativo. L'Autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione verificherà se il MPC analizza le decisioni del Tribunale penale federale, dei tribunali dei provvedimenti coercitivi e del Tribunale federale che lo riguardano, traendone le necessarie conseguenze. Secondo le constatazioni fatte dall'AB-BA in occasione delle ispezioni effettuate nel 2011 presso il Ministero pubblico quest'ultimo si adopera energicamente al fine di addestrare i propri collaboratori nell'applicazione del relativo diritto procedurale e dispone degli strumenti ausiliari necessari (manuali, commenti, ecc.).
In occasione della conferenza stampa del 30 marzo 2012, il procuratore generale della Confederazione ha dichiarato che intende sfruttare costantemente il potenziale di ottimizzazione presente nella struttura e negli svolgimenti del MPC. Inoltre, per quanto attiene alla supervisione dei procedimenti, il procuratore generale affiderà compiti centrali di controllo dei procedimenti e di gestione di casi speciali alla sua sostituta e al suo sostituto. Anche in questo caso l'AB-BA verificherà nelle future ispezioni l'efficacia di questo controllo dei procedimenti.
2. A oggi, i costi del procedimento Quatur si attestano a oltre 1,4 milioni di franchi, di cui la maggior parte sono costi cagionati da intercettazioni telefoniche, detenzione e difensore d'ufficio.