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12.3106 · Interpellanza · 2012-03-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale se ritiene opportuno, considerata la decisione del Parlamento vodese, introdurre un divieto contro la pubblicità sessista a livello federale e cosa intende fare per contrastare questa forma di pubblicità, tuttora molto diffusa.

Begründung

Nel 2006 Doris Stump ha presentato una mozione (06.3373) in cui incaricava il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento le basi giuridiche necessarie per vietare la pubblicità sessista. La mozione è stata tolta di ruolo il 20 marzo 2009 dopo che il Consiglio federale l'aveva respinta preferendo attenersi alla prassi esistente, vale a dire l'autoregolamentazione e la possibilità di rivolgersi alla Commissione svizzera per la lealtà. Per la prima volta nella storia svizzera, il 21 febbraio 2012 il Parlamento del canton Vaud ha incaricato il governo cantonale di elaborare una base giuridica per vietare la pubblicità sessista. Essendo parte integrante e, al tempo stesso, immagine riflessa della nostra società, la pubblicità trasmette valori e sensazioni e riproduce modelli di ruolo e stereotipi che influenzano in modo determinante l'immagine che l'uomo e la donna si creano dei propri ruoli.

Secondo il principio 3.11 della Commissione svizzera per la lealtà, è considerata sessista la pubblicità in cui:

a. a uomini o donne vengono attribuite caratteristiche stereotipate che mettono in dubbio la parità tra i sessi;

b. si presenta una persona dell'uno o dell'altro sesso come oggetto di sottomissione o sfruttamento e si lascia intendere che la violenza o il dominio sull'altro siano tollerabili;

c. una persona dell'uno o dell'altro sesso non gode del dovuto rispetto, in particolare se si tratta di minori;

d. tra la persona che rappresenta un certo sesso e il prodotto pubblicizzato non esiste alcun nesso naturale;

e. la persona ricopre una funzione puramente decorativa, volta ad attirare l'attenzione e la sessualità viene trattata in modo inadeguato.

L'unica possibilità a livello federale per contrastare la pubblicità sessista è quella di rivolgersi alla Commissione svizzera per la lealtà, l'organo di autocontrollo e autoregolamentazione del settore pubblicitario. Tuttavia, come ha spiegato Doris Stumpf nella sua mozione, così facendo si rischia di attirare ancora di più l'attenzione sulla pubblicità incriminata.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente esistono disposizioni concernenti la pubblicità sessista solo a livello cantonale o comunale ed esse riguardano unicamente gli spazi pubblici (cartelloni pubblicitari). Diversi cantoni hanno esplicitamente respinto la proposta di un divieto generale della pubblicità sessista (Basilea Campagna nel 2011, Berna nel 2007). Solo nel canton Vaud, nel febbraio 2012, una mozione ha incaricato il Consiglio di Stato di elaborare una base legale intesa a vietare questa forma di pubblicità.

Molti Paesi si affidano a organi di autoregolamentazione del settore pubblicitario. Questi organi formulano principi di valutazione che, nella maggior parte dei casi, contengono anche disposizioni sulla pubblicità sessista. Tali principi si basano sul codice in materia di pubblicità e marketing della Camera di commercio internazionale, il quale stabilisce che la pubblicità non dev'essere discriminatoria, nemmeno in riferimento al sesso.

Anche in Svizzera il tema della pubblicità sessista è lasciato all'autocontrollo e all'autoregolamentazione da parte del settore della pubblicità e della comunicazione; tali funzioni sono garantite dalla Commissione svizzera per la lealtà. Nella Commissione, alla quale chiunque può presentare ricorso per pubblicità sessista, sono rappresentate anche associazioni dei consumatori, che rivestono un ruolo importante nel processo decisionale.

Il Consiglio federale ritiene che questa modalità di autocontrollo sia adeguata: la procedura dinanzi alla Commissione per la lealtà è rapida, flessibile e in linea di massima gratuita. Per i soggetti interessati, è più semplice rivolgersi alla Commissione che agire in giudizio: la procedura è più efficiente rispetto a un lungo e costoso procedimento penale con esito incerto. Inoltre non è sicuro che le multe che possono essere inflitte da un tribunale abbiano un effetto deterrente sul settore pubblicitario. Si presuppone anche che l'attenzione mediatica - indesiderata dal punto di vista dell'autrice dell'interpellanza - suscitata da un divieto pubblicitario stabilito per legge, o da una sentenza del tribunale, sarebbe maggiore rispetto a quella destata da una decisione della Commissione per la lealtà. Come dimostrano i rapporti sull'attività della Commissione degli ultimi dieci anni, i ricorsi concernenti pubblicità sessiste rappresentano ogni anno tra il 3 e il 15 per cento di tutti quelli trattati; in varie occasioni le decisioni hanno definito sleale la pubblicità sessista; negli scorsi anni non si è verificato un aumento percepibile dei ricorsi per pubblicità discriminatoria.

Non è opportuno intervenire a livello legislativo laddove l'autoregolamentazione e l'autocontrollo si sono rivelati efficaci, come in questo caso.

Risposta del Consiglio federale.