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12.3155 · Mozione · 2012-03-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge sul lavoro (LL) che uniformi a livello nazionale, in base a uno standard minimo, gli orari di apertura dei negozi per i giorni feriali, il sabato e almeno due domeniche all'anno per tutte le aziende del commercio al dettaglio, in modo tale da soddisfare le esigenze attuali di gran parte dei consumatori e da eliminare gli svantaggi concorrenziali tra le aziende del settore nonché rispetto ai Paesi esteri limitrofi.

Begründung

In Svizzera gli orari di apertura dei negozi, non essendo disciplinati nella Costituzione federale, rientrano nella competenza dei cantoni e sono strutturati in modo molto diverso. In osservanza delle norme di polizia, di sera e nel fine settimana devono essere garantiti l'ordine e la quiete. A seguito del mutamento delle abitudini di consumo e dei ritmi lavorativi, le prescrizioni restrittive dei cantoni non sodidisfano più i bisogni attuali della popolazione e oltrepassano l'obiettivo del mantenimento della quiete e dell'ordine. Le regolamentazioni speciali esistenti, richieste ad esempio per le stazioni di servizio, le stazioni ferroviarie, le aziende familiari e le regioni periferiche, vanno a intaccare sensibilmente quanto previsto dalle regolamentazioni generali. All'interno della Svizzera hanno creato un immenso patchwork di orari d'apertura diversi con effetti di distorsione della concorrenza, svantaggiando il commercio al dettaglio svizzero rispetto ai Paesi limitrofi. Secondo gli esperti si perdono ogni anno 5 miliardi di potere d'acquisto.

Tale patchwork obbliga i consumatori a ripiegare soprattutto sulle grandi stazioni ferroviarie, sugli aeroporti, sulle stazioni di servizio o sui paesi oltreconfine per i propri acquisti serali o nei giorni festivi (inclusa la domenica). Il commercio al dettaglio tradizionale, che con i circa 400 000 posti di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell'economia svizzera, non può offrire merci e servizi in questi orari, sebbene siano necessari per la popolazione.

Va ricercata una soluzione nazionale che estenda in modo controllato il margine di manovra per tutto il settore del commercio al dettaglio, nel rispetto della LL e in modo tale che vengano garantite pari opportunità a tutti gli offerenti. Si può pensare, come regolamentazione quadro, ad orari di apertura dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni feriali e di sabato, a una sera a settimana di apertura prolungata e ad almeno due domeniche all'anno, soprattutto nel periodo prenatalizio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il quadro giuridico vigente, la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici compete alla Confederazione (art. 110 cpv. 1 lett. a Cost.), mentre la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi è di competenza dei cantoni.

Le prescrizioni concernenti gli orari di apertura hanno come obiettivo il mantenimento della quiete e dell'ordine. Le esigenze di regolamentazione in quest'ambito, segnatamente per quanto riguarda l'apertura domenicale, sono diverse tanto sul piano oggettivo (regioni turistiche, città) quanto su quello dell'opinione della popolazione. Per tenere conto delle diverse situazioni economiche, culturali e geografiche esistenti in Svizzera, è dunque opportuno che la regolamentazione sia di competenza dei cantoni. Vari cantoni si sono serviti di tale competenza consentendo orari di apertura che superano quelli chiesti dall'autore della mozione. Tuttavia, le diverse regolamentazioni cantonali determinano condizioni dissimili per i commercianti al dettaglio ed è responsabilità dei cantoni ridurre eventuali svantaggi per il commercio al dettaglio grazie a orari di apertura più flessibili.

Se si introducesse una regolamentazione minima a livello nazionale, la legge sul lavoro (LL) non sarebbe la sede normativa adeguata. La Confederazione dovrebbe ricorrere piuttosto alle competenze in materia di polizia del commercio che le sono attribuite dalla Costituzione (art. 95 Cost.). La LL consente già il margine di manovra a cui fa riferimento l'autore della mozione: in linea di massima, le aziende di commercio al dettaglio possono occupare lavoratori dal lunedì al sabato tra le 06.00 e le 23.00 senza autorizzazione. Nella LL, quindi, non vi sono elementi contrari a un'apertura tra le 08.00 e le 20.00 o a una sera a settimana di apertura prolungata. Alcuni cantoni hanno regolamentazioni persino più flessibili. Anche in relazione alle aperture domenicali la LL lascia sufficiente margine di manovra, conferendo ai cantoni la competenza di fissare fino a quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione (art. 19 cpv. 6 LL).

Considerati questi motivi, il Consiglio federale non ritiene necessario un intervento legislativo a livello nazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.