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12.3170 · Interpellanza · 2012-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 215 del Codice penale recita: "Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata ... è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria".

1. Qual è la prassi corrente quando un cittadino svizzero sposa in primo matrimonio una donna in virtù del diritto svizzero e in seconde nozze una donna secondo il diritto islamico? In questo caso le autorità accertano e puniscono il reato di poligamia?

2. Cosa succede se un cittadino svizzero sposa due o più donne secondo il diritto islamico? È accertato il reato di poligamia oppure no?

3. Tale prassi è diversa se la persona residente in Svizzera non è in possesso della cittadinanza svizzera?

4. Quanti dei casi elencati sono stati perseguiti dai giudici svizzeri negli ultimi cinque anni?

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera vige esclusivamente il diritto sancito da organi statali. Le norme emanate da comunità religiose non esplicano, per contro, alcun effetto vincolante. Per questo motivo i riti matrimoniali religiosi possono essere celebrati soltanto dopo il matrimonio civile. Questo principio è stato riconosciuto e ribadito da tutti i partecipanti al dialogo con i musulmani 2010 (rapporto del maggio 2010 sul dialogo con i musulmani 2010, Scambio d'idee tra autorità federali e musulmani in Svizzera, pag. 8; pubblicato all'indirizzo www.ejpd.admin.ch).

L'articolo 215 del Codice penale tutela l'istituto del matrimonio monogamo e punisce i matrimoni contratti da o con una persona già sposata. Ai sensi della legge è considerato matrimonio il primo matrimonio valido agli effetti civili. La fattispecie dell'articolo 215 del Codice penale è adempiuta soltanto se è contratto un secondo matrimonio civile.

Un matrimonio religioso musulmano non esplica alcun effetto di diritto civile se prima non è stata contratta un'unione di stato civile. In questo caso l'esercizio di presunti poteri di stato civile, per esempio da parte di un imam, può indurre gli sposi a valutare erroneamente la propria situazione, in quanto secondo il diritto svizzero non sono sposati (matrimonio non esistente). Essi non sono pertanto punibili ai sensi dell'articolo 215 del Codice penale. Per contro, i servizi e le persone non autorizzati rischiano di essere perseguiti penalmente dalle autorità inquirenti competenti (promemoria dell'Ufficio federale dello stato civile "Matrimoni religiosi celebrati da responsabili di comunità religiose in Svizzera", stato al 02.02.2012, pubblicato all'indirizzo www.eazw.admin.ch).

È pertanto possibile rispondere come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:

1. In assenza di una precedente celebrazione di stato civile, il secondo matrimonio religioso islamico non è valido e non esplica alcun effetto giuridico (matrimonio inesistente). La fattispecie dell'articolo 215 del Codice penale non è adempiuta.

2. In assenza di una precedente celebrazione di stato civile, si è in presenza di due matrimoni inesistenti. L'articolo 215 del Codice penale non è adempiuto, il cittadino svizzero continua a essere considerato celibe o nubile.

3. L'articolo 215 del Codice penale è applicato allo stesso modo a tutte le persone che vivono in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità.

4. La statistica delle condanne di adulti per un crimine o un delitto conta quattro condanne per poligamia nell'ambito del matrimonio o dell'unione domestica registrata nel 2007, una nel 2008, sei nel 2009 e quattro nel 2010. Nel 2011 sono stati denunciati due casi. Tali dati statistici non sono suddivisi a seconda dell'appartenenza religiosa o della nazionalità.

Risposta del Consiglio federale.

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