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Protezione efficace contro le piene. Lavori di manutenzione lungo i corsi d'acqua nelle zone protette e dissodamento della vegetazione ripuale

12.3176 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di intervenire affinché le autorità competenti dell'UFAM appoggino i cantoni nell'applicazione del diritto vigente ai fini di una protezione efficace contro le piene.

Begründung

I danni provocati dagli eventi del 2005 e del 2008, che ammontano ad alcuni milioni di franchi, sono la prova che è necessario prendere provvedimenti contro eventuali piene. Il diritto vigente lo consente, benché consultando gli articoli corrispondenti si può avere l'impressione che le disposizioni restrittive in materia di protezione della natura non siano compatibili con la protezione contro le piene e di conseguenza con una protezione proattiva della popolazione contro eventi di piena prevedibili.

L'articolo 21 capoverso 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) stabilisce che la vegetazione ripuale non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata. Devono inoltre essere conservate intatte le zone golenali d'importanza nazionale (art. 4 cpv. 1 lett. a ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31), alcune delle quali si trovano ad esempio nell'Oberland bernese.

Nonostante queste rigide disposizioni, la protezione contro le piene può essere garantita: la rimozione della vegetazione ripuale può infatti essere autorizzata (mediante un permesso straordinario) per progetti che non possono essere realizzati altrove, nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque (art. 22 cpv. 2 LPN). Per la costruzione di opere di protezione locali contro le piene la condizione di non poter essere realizzate altrove dovrebbe essere un dato di fatto.

È previsto che i cantoni garantiscano la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie (art. 3 cpv. 1 legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua). "Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno." (art. 3 cpv. 2 legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua; cfr. DTF 130 II 313 E. 3.5 pag. 319).

Esistono quindi strumenti efficaci per adottare le misure di protezione contro le piene, attese da tempo. Purtroppo, vista anche la scarsa conoscenza della situazione giuridica, questa possibilità viene sfruttata troppo poco o per niente. Spetta quindi ai servizi federali (UFAM) orientare e istruire i cantoni in tal senso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione contro le piene è un compito che spetta ai cantoni (art. 2 legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LSCA; RS 721.100). La manutenzione dei corsi d'acqua è considerata una misura prioritaria per garantire la sicurezza di beni e persone (art. 3 cpv. 1 LSCA) e deve consentire di mantenere la capacità di deflusso delle acque (art. 4 cpv. 1 LSCA). Secondo l'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1), nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro attività d'incidenza territoriale i cantoni devono tenere conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque (art. 21 cpv. 1-3 OSCA). Devono inoltre esaminare periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene (art. 22 OSCA). La direttiva "Protezione contro le piene dei corsi d'acqua" (UFAEG, 2001) contiene i dettagli della procedura. I servizi cantonali specializzati conoscono alla perfezione le basi legali in vigore e la direttiva, le utilizzano e, se del caso, le menzionano nelle loro attività quotidiane di esecuzione di progetti comuni fra collaboratori specializzati di Confederazione e cantoni.

La Confederazione promuove le misure di protezione contro le piene mediante la concessione di indennità nell'ambito dell'esecuzione, del ripristino e della sostituzione di opere e installazioni di protezione (art. 6 cpv. 2 lett. a LSCA). Per contro, la Confederazione non finanzia secondo la LSCA la normale manutenzione (vuotatura dei bacini di raccolta, manutenzione della vegetazione ripuale, ecc.).

La mozione menziona giustamente il fatto che esistono strumenti efficaci volti a favorire la manutenzione dei corsi d'acqua, che i cantoni possono utilizzare. Il servizio federale specializzato (UFAM) menziona tali strumenti nelle proprie direttive, in occasione delle formazioni continue che promuove e dei contatti periodici che intrattiene con i servizi cantonali specializzati. La manutenzione delle opere di protezione sovvenzionate costituisce inoltre un obbligo legale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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