12.3230 · Interpellanza · 2012-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La società Petrosvibri SA ha effettuato una trivellazione nella località di Noville (VD) in vista dell'estrazione di idrocarburi. Dai risultati di quest'operazione emergerebbe che sotto il lago Lemano vi siano dei giacimenti di "tight gas", il cui sfruttamento renderebbe necessarie delle tecniche di fratturazione idraulica, come per il gas di scisto, per il quale il Consiglio di Stato vodese ha decretato una moratoria.
La società Petrosvibri SA potrebbe tuttavia estrarre questo gas dai fondali del Lemano a partire dall'Alta Savoia (in virtù dell'autorizzazione detta "d'Abondance", dal 2009) o a partire dal Vallese.
L'estrazione di idrocarburi applicando tecniche di fratturazione potrebbe avere gravi conseguenze sull'ambiente del bacino lemanico e inquinare questa importante fonte di acqua potabile.
A titolo generale, l'estrazione mediante il metodo della fratturazione mette a repentaglio le riserve di acqua potabile, i laghi e le acque sotterranee; essa può essere effettuata dall'estero nelle regioni di frontiera.
Alla luce di queste considerazioni chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa intende fare il collegio per disciplinare lo sfruttamento transcantonale, o nelle regioni di frontiera, di idrocarburi non convenzionali?
2. Quali provvedimenti ha adottato, o intende adottare, affinché le convenzioni di Aarhus e d'Espoo siano applicate nel presente caso, con la necessaria cautela, dai cantoni e dagli Stati limitrofi?
3. In un'ottica generale, che cosa intende intraprendere il Consiglio federale per far sì che l'estrazione di idrocarburi non convenzionali non metta in pericolo l'ambiente naturale e le nostre risorse di acqua potabile?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Al momento attuale esistono già disposizioni federali sulla protezione dell'ambiente concernenti le trivellazioni per l'estrazione di gas naturale che devono essere rispettate in tutti i cantoni. In particolare, la legislazione sulla protezione delle acque prevede un divieto generale di immissione di potenziali inquinanti nelle acque sotterranee o superficiali. Inoltre, vieta il collegamento permanente delle acque nel caso in cui comporti il rischio di pregiudicare le acque sotterranee. La legislazione in vigore sulla protezione dell'ambiente è sufficiente per garantire la protezione dell'ambiente da effetti negativi di un eventuale sfruttamento di gas non convenzionale. Non vi è pertanto alcuna necessità di disciplinare ulteriormente tale ambito.
La procedura di autorizzazione per gli impianti per l'estrazione di gas naturale è determinata dal diritto cantonale. Conformemente al numero 21.7 dell'allegato dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) un tale impianto è soggetto a detto esame (EIA). I cantoni garantiscono il rispetto delle relative disposizioni del diritto ambientale. Secondo l'articolo 56 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) ciascun cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggere le acque intercantonali, tenuto conto dell'interesse degli altri cantoni.
Per quanto concerne i corsi d'acqua transfrontalieri e i laghi internazionali, tra la Svizzera e i Paesi confinanti esistono più accordi internazionali che disciplinano la collaborazione per la protezione di dette acque (ad es. la Convenzione del 16 novembre 1962 tra il Consiglio federale svizzero e il governo della Repubblica francese concernente la protezione delle acque del lago Lemano dall'inquinamento, RS 0.814.281).
2. Secondo la Convenzione di Espoo, nel caso degli impianti situati nei Paesi confinanti che possono avere effetti negativi importanti a livello internazionale (elencati nell'appendice di detta convenzione), la Svizzera dev'essere consultata o può prendere parte alle diverse procedure. Nel caso di impianti di questo genere, che non sono elencati nell'appendice alla convenzione, il cantone interessato può chiedere alla Francia di avviare una procedura simile, purché siano rispettati i criteri dell'appendice III alla convenzione (ampiezza, sito, effetti). La Convenzione di Aarhus non è ancora stata ratificata dalla Svizzera e non può pertanto essere applicata.
Risposta del Consiglio federale.