Ulteriori concessioni federali per il collegamento via bus Lugano-aeroporto Malpensa?
12.3232 · Interpellanza · 2012-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il collegamento via bus Lugano-aeroporto Malpensa si fa sempre più affollato. In poco tempo, da una sola azienda di trasporti concessionaria, si è passati a tre, senza che - evidentemente - il mercato si sia triplicato.
Accanto alla Giosy Tours SA di Sant'Antonino, fino a poco tempo l'unica a disporre della concessione federale, negli ultimi tempi si sono affiancate la Lugano Services Ltd, filiale cittadina di una società di diritto britannico, e la Società privata trasporti (STP) Srl di Como, legata alla Società trasporti pubblici della capitale lariana.
L'"affollamento" si ripercuote negativamente sulla ditta ticinese che paga le imposte in Ticino.
Ora, tra gli addetti ai lavori circola la voce che alla tratta in questione sarebbe interessata anche una quarta società, pare italiana. E al proposito va rilevato che - come nel campo dei taxi - mentre le ditte italiane ottengono senza problemi le autorizzazioni necessarie ad esercitare in Svizzera, la reciprocità, come spesso accade nei rapporti con l'Italia, non è data.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Al Consiglio federale risulta che, per la tratta Lugano-aeroporto Malpensa, sia in corso una domanda per una quarta concessione?
2. Se sì, si tratta di una ditta italiana?
3. Non ritiene il Consiglio federale che tre concessioni siano già più che sufficienti per coprire le esigenze dell'utenza e che altre concessioni rilasciate, specialmente a società estere, non farebbero che mettere in pericolo l'esistenza e i posti di lavoro degli operatori ticinesi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Attualmente il DATEC non ha in corso nessuna procedura di autorizzazione per un servizio regolare internazionale mediante autobus tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa.
2. Le imprese di trasporto italiane presentano le loro domande di autorizzazione in Italia e l'autorità competente consulta quella svizzera nell'ambito della relativa procedura (art. 4 cpv. 1 dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, cosiddetto accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72). Nel caso delle imprese svizzere si procede analogamente: l'impresa presenta domanda in Svizzera dopodiché l'autorità competente trasmette la documentazione a quella italiana richiedendone il parere. L'autorizzazione è sempre rilasciata d'intesa tra le autorità competenti dei due Paesi.
3. I servizi regolari internazionali mediante autobus tra la Svizzera e l'Italia sono disciplinati dall'accordo sui trasporti terrestri. In linea di massima ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare servizi di trasporto, senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento (cfr. art. 17 cpv. 1 dell'accordo). Le imprese con sede all'estero non possono quindi risultare svantaggiate rispetto a quelle svizzere.
L'accordo sui trasporti terrestri non contiene disposizioni che impongano o consentano di limitare il numero di servizi di trasporto identici o simili. L'articolo 4 capoverso 4 dell'allegato 7 dell'accordo elenca i motivi per cui una domanda di autorizzazione può essere respinta: secondo la lettera d l'autorizzazione è rilasciata a meno che sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori. Tuttavia, ai sensi della lettera f, la sola circostanza che un servizio sia già offerto da un'altra impresa non autorizza a negare un'autorizzazione e finora né le autorità svizzere né quelle italiane lo hanno mai rifiutata per motivi di concorrenza.
Risposta del Consiglio federale.