Nessun obbligo per le casse malati di assumere i costi derivanti da interventi di natura cosmetica senza indicazione medica
12.3246 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di recepire nella legge sull'assicurazione malattie le basi legali affinché i costi derivanti da errori di trattamento, complicazioni e reazioni di incompatibilità subentrati in seguito a interventi di medicina estetica non soggetti all'obbligo di rimborso da parte delle casse malati, siano esclusi dall'obbligo di rimborso delle casse malati.
Begründung
Fra le numerose offerte "anti-aging", gli interventi di medicina estetica quali lifting facciale, correzione del seno, rinoplastica, liposuzione, iniezioni di preparati antirughe sembrano riscuotere un grande successo. Non presentando un nesso con malattie o incidenti, questi interventi cosmetici non sono soggetti all'obbligo di rimborso da parte delle casse malati e devono quindi essere finanziati privatamente. Tuttavia, se in un trattamento del genere qualcosa va storto e intervengono complicazioni o reazioni di incompatibilità, i trattamenti successivi necessari o gli eventuali interventi operativi di correzione devono essere assunti dalle casse malati.
In tale contesto si pone la questione fondamentale se spetti a un'assicurazione sociale obbligatoria cofinanziare interventi lifestyle e i costi che ne derivano. A mio parere tale compito non dev'essere in alcun caso assunto dalla comunità solidale degli assicurati. Considerate la crescente medicalizzazione di fattori sociali e di situazioni individuali contingenti, nonché le svariate possibilità di trattamento, è necessario distinguere chiaramente i casi soggetti al finanziamento solidale da quelli che rientrano nella responsabilità privata.
Una tale distinzione è d'obbligo nel settore in pieno sviluppo della medicina cosmetica. Chi si sottopone a un intervento cosmetico senza indicazione medica deve sopportare i costi di eventuali complicazioni e/o di trattamenti errati, mediante un'assicurazione privata o un'assicurazione del medico curante. Un finanziamento da parte degli assicuratori malattie e di riflesso della comunità solidale degli assicurati dev'essere invece escluso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni necessarie per la diagnosi o la cura di una malattia e delle sue conseguenze. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) definisce il concetto di malattia, determinante per la LAMal, come "danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro".
Per la definizione di malattia, la causa del danno alla salute fisica, mentale o psichica non ha alcuna importanza, sempreché possa essere escluso l'infortunio.
Secondo i dati forniti da medici di fiducia (non sono disponibili dati ufficiali), le complicazioni risultanti da interventi di chirurgia estetica per le quali sono necessarie cure sono rare e i costi verosimilmente ammontano a meno di 2 milioni di franchi all'anno. In molti casi sarebbe inoltre difficile provare che un tale intervento sia stato la causa del trattamento resosi necessario in seguito. La prova della causalità costituirebbe un fattore non trascurabile, che a sua volta potrebbe generare ulteriori costi per le prestazioni che eventualmente ne conseguono, come l'allestimento di una perizia. In generale è anche difficile differenziare la parte di trattamento dovuta a un intervento di chirurgia plastica eseguito precedentemente. Per gli assicuratori non sarebbero da escludere procedure finanziariamente onerose per registrare e distinguere tali interventi, con il risultato che il risparmio realizzato potrebbe non essere sufficiente a coprire l'onere amministrativo.
Nella sua risposta alla mozione Humbel 08.3201, il Consiglio federale ha già fatto presente che nell'applicazione della LAMal finora non si è tenuto conto della colpa dell'assicurato per decidere in merito all'assunzione dei costi. Anche dal profilo etico è molto delicato chiedersi a partire da quale momento un assicurato è responsabile per un danno arrecato alla sua salute. Inoltre, ci sono numerosi altri comportamenti e attività considerati a rischio che possono avere conseguenze dannose per la salute. Obiettivamente e in considerazione del principio della parità di trattamento non è quindi giustificabile escludere dall'obbligo di prestazione solo le cure successive a interventi di chirurgia estetica non soggetti all'obbligo di rimborso da parte della cassa malati.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene appropriata la misura proposta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.