12.3255 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato:
1. di garantire, anche formalmente e per le domande raggruppate,
a. che si concretizzino i propositi espressi il 5 marzo 2012 dalla presidente della Confederazione davanti al Consiglio nazionale, ossia che la reciprocità è stata materialmente introdotta dalla CDI del 1996 e che si cerca ora di ottenerla anche sul piano formale, e
b. che questa novità mondiale unilaterale sia soddisfatta nei confronti di tutte le parti contraenti soltanto in caso di completa reciprocità formale, e precisamente come conseguenza dell'equivalenza della sovranità conformemente al diritto internazionale;
2. di accertare presso le banche svizzere che hanno concluso un qualified intermediary agreement (QIA) con le autorità fiscali statunitensi (IRS) e presso l'IRS i costi occasionati alle banche, rispettivamente all'IRS, dal trasferimento delle trattenute d'imposta QI all'IRS dal 2001, nonché l'importo di questi trasferimenti concernenti
a. i ricavi a titolo di interessi e i dividendi (rispettivamente 15 e 30 per cento), e
b. le tranche di capitale (la "backup withholding tax", mai formalmente approvata dal Congresso degli Stati Uniti, soprannominata in passato tangente per garantire l'anonimato) del 31 o del 28 per cento del capitale;
3. di esaminare l'opportunità di abrogare immediatamente o gradualmente la deroga all'articolo 271 CP autorizzata il 7 novembre 2000 dal DFF e di eliminare così autonomamente la base legale sulla quale si fonda l'anomalia rappresentata dal fatto che le banche svizzere sono tenute ad applicare il sistema fiscale QI, fondato sul diritto estero, nonché altri sistemi fiscali contrari alla sovranità, all'ordine pubblico e agli interessi svizzeri;
4. di esaminare l'opportunità di non confermare la CDI del 1996 alla prossima scadenza e, se del caso, di procedere alla sua disdetta; dato che gli Stati Uniti non hanno mai dato forza di legge al protocollo di accordo del 2009 (accordo UBS) al di là di quanto prevede la CDI, tutte le consegne di dati pendenti saranno trattenute sotto pena delle sanzioni previste all'articolo 267 CP e la cessione dei dati già trasmessi sarà ufficialmente dichiarata illegale;
5. di sottoporre al Dipartimento di Stato statunitense le idee, le indicazioni e le domande (in particolare le cinque domande sottoposte al commissario dell'IRS il 2 gennaio 2012 a nome di parlamentari federali) che potrebbero condurre presto a una soluzione globale permanente delle controversie emerse nel settore finanziario, una soluzione fondata sul tenore e sullo spirito degli accordi bilaterali. In tal senso è da prevedere anche una procedura d'arbitrato corrispondente. Infine, è opportuno ricordare i legami di amicizia tradizionali e gli interessi comuni delle due "Repubbliche sorelle".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le disposizioni della CDI-USA del 1996 e quelle delle altre CDI sullo scambio di informazioni valgono nella stessa misura per entrambe le parti contraenti. La Svizzera può quindi rivendicare la reciprocità. Per la CDI-USA questo vale anche per le domande raggruppate, dal momento che questa CDI ammette già ora queste domande diversamente dalle altre CDI.
Attualmente il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE è oggetto di revisione; il nuovo commento prevede anche domande raggruppate. A partire dal momento in cui ammetterà nei confronti di altri Stati contraenti di CDI le domande raggruppate, la Svizzera potrà rivolgere simili domande anche a loro.
Su un punto la Svizzera rinuncia alla reciprocità: secondo il diritto svizzero in vigore le domande di assistenza amministrativa relativa a informazioni bancarie, siano queste domande raggruppate o richieste singole, possono essere presentate soltanto se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero (art. 16 cpv. 5 dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; RS 672.204). Ciò vale in caso di frode fiscale o di sottrazione d'imposta grave, ma non in caso di sottrazione d'imposta semplice o di scambio di informazioni con il solo scopo di tassazione.
2./3. Rimandiamo alla nostra risposta alle interpellanze 11.3904 (Freysinger) "Preservare il diritto e la sovranità della Svizzera" e 11.4123 (Freysinger) "Nessun favoreggiamento degli attacchi esteri contro la piazza finanziaria". Non vediamo alcuna ragione per effettuare un'indagine sulle ritenute di imposta QI, come schizzata dall'autore della mozione.
4. Non esistono ragioni per esaminare l'opportunità di denunciare la CDI-USA.
5. Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato di portare avanti le trattative nei confronti degli USA. Le trattative sono tuttora in corso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.