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12.3256 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In base agli articoli 94 e 103 della Costituzione federale (Cost.) il Consiglio federale è incaricato, nell'ambito del diritto sulla pianificazione del territorio e se necessario anche in altre leggi federali, di emanare le seguenti misure:

1. i comuni interessati dagli effetti del nuovo articolo 75b Cost. possono predisporre, purché non esistano già, zone alberghiere all'interno dei propri terreni edificabili. Tali zone sono riservate esclusivamente all'insediamento di alberghi e pensioni;

2. per la costruzione, il risanamento e le spese di avviamento di alberghi e pensioni in tali zone, la Confederazione mette a disposizione crediti d'investimento a tasso zero della durata di 15-20 anni, purché le aziende alberghiere presentino piani imprenditoriali realistici. Per gli investimenti energetici e in particolare per gli alberghi costruiti secondo lo standard Minergia la Confederazione potrà accordare contributi a fondo perduto o altri strumenti di promozione;

3. le misure di cui al punto 2 verranno attuate a condizione che il diritto del registro fondiario escluda espressamente qualsiasi cambiamento di destinazione degli immobili.

Begründung

L'approvazione da parte del popolo dell'articolo 75b Cost. (iniziativa sulle abitazioni secondarie) interessa in maniera particolare l'industria turistica ed edilizia dell'arco alpino. Gli oppositori e i sostenitori dell'iniziativa erano e restano d'accordo sul fatto che occorra garantire un turismo sostenibile nella regione, mantenendo anche i posti di lavoro. Nelle spiegazioni del Consiglio federale sulla suddetta iniziativa si cita esplicitamente la creazione di zone alberghiere, sostenendo che alberghi e pensioni occupano una superficie inferiore rispetto alle abitazioni secondarie, creano più valore aggiunto e aumentano i posti di lavoro nelle regioni interessate. Oggi, tuttavia, molti alberghi e pensioni subiscono una fortissima concorrenza dovuta al tasso di cambio euro-franco e sono soggetti a condizioni quadro inique, come l'accordo Basilea II e i tassi d'interesse più alti per le PMI. A ciò si aggiunge il finanziamento incrociato derivante dalle abitazioni secondarie, che non sarà più garantito. È dunque opportuno migliorare nettamente le condizioni quadro nel senso suggerito dalla mozione a beneficio delle regioni, dei cantoni e delle aziende turistiche interessate, garantendo anche nel diritto del registro fondiario la protezione contro i tentativi di elusione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente i comuni hanno già la possibilità di creare zone alberghiere all'interno delle loro zone edificabili. Nella pubblicazione dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) "Abitazioni secondarie. Guida alla pianificazione direttrice cantonale", di giugno 2010, questa prassi viene addirittura espressamente raccomandata come misura per incrementare i letti sfruttati commercialmente, associandola ad un privilegio di sfruttamento accordato al settore alberghiero (v. al capitolo 6.3 "Elenco degli interventi").

2./3. Le attività della Confederazione in quest'ambito sono disciplinate dalla legge federale del 23 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12). L'attuazione di quest'ultima spetta alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA). Sussidiariamente rispetto alle banche, la SCA accorda mutui di grado posteriore a condizioni per quanto possibile favorevoli (art. 8 cpv. 1 della legge) ad aziende alberghiere situate nelle regioni turistiche e località termali di cui all'allegato dell'ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.121). I mutui della SCA possono essere richiesti per l'acquisto, la costruzione, la sostituzione con nuove costruzioni o il rinnovamento di un'azienda alberghiera.

Il Consiglio federale considera appropriata la flessibilità operativa di cui può avvalersi la SCA per incentivare gli investimenti nel settore alberghiero delle regioni turistiche. La SCA dispone di liquidità sufficiente per sviluppare, se del caso in misura considerevole, le sue attività di promozione: a questo proposito il Consiglio federale ricorda soprattutto la decisione, adottata dal Parlamento nell'autunno 2011 nell'ambito delle misure per contenere la forza del franco, di concedere alla SCA - a scopo preventivo e fino al 2015 - un mutuo supplementare di 100 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ritiene che sia inopportuno accordare un sostegno preferenziale ad aziende alberghiere, situate all'interno di zone alberghiere definite nel quadro della pianificazione territoriale, mediante mutui senza interessi. Ciò comporterebbe un'indesiderata e, sotto il profilo giuridico, discutibile discriminazione delle aziende alberghiere situate fuori dalle zone suddette. La medesima valutazione viene espressa dal Consiglio federale riguardo ad un'incentivazione speciale degli investimenti energetici. Da un lato la competenza in materia legislativa e di promozione nel settore edilizio spetta ai cantoni; dall'altro la Confederazione sostiene già attualmente i programmi cantonali di finanziamento in ambito energetico mediante contributi globali, di cui possono beneficiare anche alberghi e pensioni. Un programma federale specifico per alberghi e pensioni sarebbe in contrasto con il principio della ripartizione dei compiti e causerebbe problemi sia in merito alla delimitazione normativa (ad es. in relazione alle convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori secondo il diritto cantonale) sia per quanto attiene alla promozione (ad es. finanziamenti che si sovrapporrebbero ai programmi di promozione cantonali e comunali).

Nel quadro del messaggio concernente la promozione della piazza economica 2016-2019, il Consiglio federale valuterà le misure di promozione della piazza economica anche alla luce dei compiti impegnativi derivanti dall'iniziativa sulle abitazioni secondarie. Il Consiglio federale preferisce attendere l'esito di questa valutazione. In caso di accoglimento della mozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva di presentare alla Commissione della seconda Camera una proposta di modifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.