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12.3270 · Mozione · 2012-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare delle basi giuridiche che permettano di vietare i progetti pilota di road pricing (pedaggi stradali).

Begründung

L'articolo 82 della Costituzione federale stabilisce chiaramente che l'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. È inaccettabile che si tenti di scardinare questo principio costituzionale mediante una legge federale con validità limitata, come chiedono il cantone, la città e la regione di Berna. L'utilizzazione delle strade pubbliche della città di Berna e di sette comuni dell'agglomerato deve imperativamente rimanere esente da tasse e l'articolo 82 della Costituzione deve continuare a essere applicato su tutto il territorio svizzero.

I progetti pilota di road pricing devono essere chiaramente respinti. Essi, infatti, non risultano da una vera e propria volontà politica e gli investimenti che richiedono, pari a diversi milioni di franchi, sono troppo elevati. La prassi seguita finora nelle città estere ha mostrato che più della metà dei proventi dei pedaggi stradali è utilizzata per l'installazione, l'esercizio e l'amministrazione del sistema di pedaggi.

Il fatto di tassare tutti gli utenti della strada allo stesso modo porta a gravi ingiustizie ed è assolutamente antisociale.

L'introduzione di pedaggi stradali indebolisce l'economia, aumenta i costi e crea ulteriori svantaggi competitivi. Inoltre, mette a rischio posti di lavoro e ostacola lo sviluppo economico di una regione.

È un'illusione pensare di poter influenzare in modo duraturo il traffico e i flussi di traffico mediante i pedaggi stradali. La gestione del volume del traffico deve avvenire principalmente tramite misure di pianificazione e l'abbandono della promozione unilaterale dei centri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda la situazione giuridica concernente l'ammissibilità di progetti pilota limitati nel tempo di road pricing, il Consiglio federale rimanda alla sua risposta all'interpellanza 08.3134, "Introduzione di straforo del road-pricing".

I test limitati nel tempo sono possibili sulla base di una legge federale di validità limitata che deve essere approvata dal Parlamento ed è soggetta a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ritiene che non sia indicato emanare disposizioni che devono essere a loro volta approvate dal Parlamento e soggette a referendum facoltativo, volte a impedire al Parlamento di decidere in merito ad altre disposizioni di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.