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12.3271 · Mozione · 2012-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché tutti i lavoratori di un'impresa abbiano diritto alle stesse vacanze indipendentemente dalla loro posizione gerarchica. Restano possibili deroghe fondate su criteri non discriminatori, quali età, anzianità di servizio, maternità o paternità o regole speciali per gli apprendisti.

Begründung

All'inizio dell'anno la trasmissione "Kassensturz" ha rivelato che molti quadri di grandi imprese svizzere hanno diritto a più vacanze rispetto a tutti gli altri collaboratori. Non tutte queste eccezioni sono giustificate da speciali condizioni contrattuali quali, ad esempio, orari di lavoro basati sulla fiducia. Questa situazione è urtante, in particolare anche perché molti di questi dirigenti e associazioni economiche avevano combattuto con veemenza l'iniziativa "6 settimane di vacanza per tutti". Devono restare possibili eccezioni fondate su criteri non discriminatori, ossia criteri che tutti i collaboratori possono far valere a prescindere dalla loro posizione gerarchica nell'impresa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 329a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), tutti i lavoratori hanno diritto a quattro settimane di vacanze a partire dai 20 anni e a cinque settimane fino ai 20 anni. Si tratta di una disposizione legale relativamente imperativa (art. 362 cpv. 1 CO). Il legislatore impone dunque una durata minima delle vacanze e dà la possibilità ai partner sociali o alle parti contraenti di concedere più vacanze.

Il Consiglio federale ritiene che il regime legale in vigore sia sufficiente. Esso prevede infatti già quattro settimane di vacanza per tutti i lavoratori, senza distinzioni, a partire dai 20 anni e cinque settimane fino ai 20 anni. È preferibile che i partner sociali o le parti contraenti restino liberi di concedere vacanze più lunghe a tutti gli impiegati o ad alcuni di loro.

Vacanze più lunghe a seconda della posizione gerarchica del lavoratore possono infatti essere giustificate in molti casi, in particolare se i quadri o la direzione sottostanno al regime del tempo di lavoro basato sulla fiducia o ad altre condizioni di lavoro più esigenti. A tale proposito, facciamo notare che l'articolo 3 lettera d della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio esclude dal campo di applicazione i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato. Anche i contratti collettivi di lavoro (CCL) escludono spesso i membri di direzione o i quadri dal loro campo di applicazione. In vari esempi citati nella trasmissione in questione - perlopiù imprese o settori in cui il partenariato sociale funziona bene e che sottostanno a un CCL (come Coop, Migros, La Posta, ABB, Georg Fischer, Swatch, Adecco) - i membri di direzione o i quadri sono esclusi (Coop, Migros, La Posta), possono essere esclusi (CCL industria metalmeccanica) o possono beneficiare di condizioni più favorevoli (CCL industria orologiera e microtecnica).

Le differenze nella durata delle vacanze sono quindi spesso il risultato di una scelta dei partner sociali. L'istituzione di un obbligo della parità di trattamento sarebbe troppo rigida e limiterebbe senza motivo la libertà lasciata alle parti contraenti e in particolare ai partner sociali. Nemmeno un catalogo delle eccezioni cambierebbe qualcosa. Sarebbe pertanto molto difficile allestire un catalogo che includa tutte le situazioni in cui le differenze sarebbero giustificate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.