12.3284 · Interpellanza · 2012-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In una dichiarazione dell'8 febbraio 2012, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito si sono espressi a favore della lotta comune alla sottrazione d'imposta a livello internazionale sulla base dello scambio automatico di informazioni. Gli Stati europei hanno così assicurato il loro sostegno agli Stati Uniti per l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA). Secondo tale normativa gli istituti finanziari esteri sottostanno a un ampio obbligo di notifica. I sei Paesi hanno convenuto di rendere reciproco tale obbligo di notifica.
Negli ultimi anni, i Pesi dell'UE hanno maturato esperienze positive riguardo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale, strumento che si è rivelato molto efficace. Secondo le autorità fiscali belghe già dopo due anni dall'introduzione di tale sistema per l'85 per cento delle notifiche pervenute è stato possibile individuare i contribuenti interessati tramite elaborazione automatica. Presso il Ministero delle finanze tedesco tale percentuale ha raggiunto addirittura il 90 per cento.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale intende accettare che, a partire dall'entrata in vigore di FACTA, il 1° gennaio 2013, gli istituti finanziari svizzeri siano sottoposti a un obbligo di notifica unilaterale, oppure il governo è disposto a istituire in collaborazione con i suddetti sei Stati un sistema di notifica fondato sulla reciprocità?
2. Da questa procedura comune i sei Paesi summenzionati si aspettano sensibili risparmi sui costi sostenuti dagli istituti finanziari interessati. Come giudica il Consiglio federale le conseguenze sui costi in caso di un'applicazione unilaterale della normativa FACTA e, inversamente, in caso di una procedura coordinata a livello internazionale?
3. Il Consiglio federale può confermare le elevate quote di casi in cui l'individuazione del contribuente avviene tramite elaborazione automatica delle notifiche pervenute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali annunciate da Belgio e Germania? Tenuto conto di tali quote elevate, ritiene che il sistema sia efficace?
4. Quale modello comporta i costi di realizzazione maggiori per gli istituti finanziari interessati: l'imposta liberatoria, che obbliga gli stessi istituti finanziari a riscuotere le imposte per conto di altri Stati, o lo scambio automatico di informazioni, che li obbliga soltanto a fornire annualmente informazioni peraltro già elaborate per i clienti bancari?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera ha reso noto agli Stati Uniti di essere disposta a dialogare a proposito dell'attuazione della normativa Foreign Account Tax Compliance Act. Nella fase di applicazione la Svizzera esigerà però che questa normativa contenga semplificazioni e che i costi per gli intermediari finanziari svizzeri siano mantenuti al livello più basso possibile. L'introduzione di un sistema di notifica fondato interamente o parzialmente sulla reciprocità sarà oggetto di trattative. Già oggi l'autorità statunitense competente riceve dagli istituti finanziari svizzeri informazioni selezionate in base al "Qualified Intermediary Agreement", senza garantire però alcuna reciprocità alla Svizzera.
2. In base alle prime analisi del Dipartimento federale delle finanze è possibile risparmiare costi anche in altro modo. Attualmente sono in corso colloqui esplorativi in proposito.
3. Il Consiglio federale non è a conoscenza di informazioni specifiche provenienti dal Belgio e dalla Germania a proposito della valutazione delle notifiche fiscali. È tuttavia da tenere presente che con l'attribuzione a un contribuente delle informazioni ricevute, l'imposizione non è comunque ancora garantita. Alla fine di questo processo occorre ancora verificare se i dati sono corretti e se il contribuente li ha indicati nella propria dichiarazione fiscale. Infine bisogna operare una correzione della tassazione. Lo Stato destinatario ha perciò un onere maggiore rispetto al caso in cui riceve in forma anonima un introito fiscale da uno Stato partner.
4. Non esistono informazioni sicure riguardo al confronto tra i costi amministrativi di realizzazione derivanti dallo scambio automatico di informazioni e quelli determinati da un sistema di convenzioni sulle imposte alla fonte, considerando le stesse componenti del reddito. È però probabile che lo scambio automatico di informazioni implichi per la Svizzera (intermediari finanziari e amministrazione federale) a seconda dell'impostazione minori costi amministrativi di realizzazione in confronto ai costi di un sistema di convenzioni sulle imposte alla fonte. I costi sono tuttavia solo uno degli elementi di cui è necessario tenere conto nella determinazione della politica finanziaria della Svizzera. Infatti, occorre pure verificare come tali modelli si relazionino alla strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale e quali siano i loro effetti sulla competitività, l'attrattiva e i margini di profitto degli istituti finanziari.
Risposta del Consiglio federale.