12.3302 · Interpellanza · 2012-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Visti i numerosi furti di dati bancari che si sono verificati, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione che debba valere la regola secondo cui i dati bancari acquisiti in modo illegale non possano essere utilizzati?
2. È garantito che sul nostro territorio nazionale le autorità fiscali svizzere non possono basarsi su informazioni o dati acquisiti in modo illegale secondo il diritto svizzero nelle procedure di imposizione o di sottrazione d'imposta?
3. Il Consiglio federale è disposto a informare gli altri Stati che la Svizzera non accorderà alcuna assistenza giudiziaria o amministrativa in materia fiscale se le richieste sono basate su dati acquisiti in violazione del diritto svizzero?
4. È pronto ad agire in seno all'OCSE affinché sia sancito il divieto di scambiare informazioni (anche) tra gli Stati in caso di richieste fondate su dati acquisiti illecitamente?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dalla fine del 2009 sono venuti alla luce diversi casi in cui dati bancari sono stati acquisiti in Svizzera in violazione del segreto bancario e trasmessi o venduti ad autorità fiscali estere. Il Consiglio federale ha sempre protestato contro tali episodi e ha richiesto assistenza giudiziaria agli Stati interessati.
Nell'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010, è stato introdotto l'articolo 5 capoverso 2 lettera c, secondo cui una domanda di assistenza amministrativa estera va respinta se si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero. Anche l'articolo 7 lettera c del disegno di legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (FF 2011 5627), attualmente sottoposto al vaglio del Parlamento, dispone che non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se essa viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante azioni considerate reati secondo il diritto svizzero.
In una lettera dell'ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia - autorità di vigilanza in materia di assistenza giudiziaria internazionale - ha comunicato alle autorità cantonali e federali competenti per l'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria che a suo parere le domande di assistenza giudiziaria fondate su un procedimento penale avviato grazie a dati bancari acquisiti illegalmente devono essere respinte, in quanto contrarie al principio della buona fede tra Stati.
2. Il diritto interno non contempla norme che vietino in modo esplicito alle autorità fiscali svizzere di utilizzare dati originariamente ottenuti da terzi in modo illegale; il codice di procedura penale (RS 312.0) disciplina unicamente l'utilizzo delle prove acquisite illegittimamente dalle autorità (cfr. art. 141 CPP). Non si può escludere che la giurisprudenza applichi queste disposizioni per analogia alle prove acquisite illegittimamente da privati. Di conseguenza, nelle procedure riguardanti la tassazione e la sottrazione d'imposta le autorità fiscali non utilizzano prove che lo Stato non avrebbe potuto acquisire legalmente o il cui impiego sia contrario al principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP). A tale riguardo si rimanda anche alla mozione Bischof 12.3137, "Punibilità dell'utilizzo di dati bancari rubati".
3. Sin dalla primavera del 2010, nell'ambito dei negoziati per la conclusione degli accordi per evitare la doppia imposizione, la Svizzera sottolinea che non intende procedere a scambi di informazioni in caso di domande fondate su dati acquisiti illegalmente. Per le domande di assistenza amministrativa, inoltre, l'amministrazione federale delle contribuzioni esige che lo Stato estero attesti che la domanda non si fonda su dati acquisiti o trasmessi in violazione del diritto penale svizzero.
4. Il rifiuto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale per le domande fondate su dati acquisiti illegalmente non corrisponde, fondamentalmente, all'atteggiamento diffuso in seno alla comunità internazionale. La Svizzera intende difendere comunque la propria posizione, rifiutando di concedere assistenza amministrativa in caso di domande fondate su dati acquisiti illegalmente.
Risposta del Consiglio federale.